0.946.294.321

RU **1978** 2047

Traduzione*[^1]* 

# Accordo di cooperazione commerciale, economica e tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Irak

Conchiuso l’11 febbraio 1978

Entrato in vigore con scambio di note il 28 novembre 1978

(Stato 28  novembre 1978)

Il Governo della Confederazione Svizzera<br />e<br />il Governo della Repubblica d’Irak,

desiderosi di promuovere la cooperazione commerciale, economica e tecnica tra i due Paesi su un fondamento di uguaglianza e al beneficio di quest’ultimi, desiderosi di consolidare i cordiali rapporti che li vincolano,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--1}
Le Parti Contraenti opereranno a stimolare la cooperazione economica e tecnica come anche gli scambi commerciali fra i due Paesi. Per tale scopo le Parti Contraenti adottano tutti i provvedimenti utili nell’ambito delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--2}
(1). Le Parti Contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente il trattamento della nazione più favorita riguardo ai diritti e alle formalità doganali, conditi o condenti, per le importazioni, esportazioni, lo smercio, il trasporto, il transito, il deposito e la distribuzione di beni d’origine estera.
(2). Il trattamento della nazione più favorita non si riferisce tuttavia a concessioni o a esenzioni e vantaggi che ciascuna Parte Contraente accorda o accorderà:
– ai Paesi limitrofi, nel traffico di confine;
– ai Paesi partecipi di un’unione doganale, di una zona di libero scambio o di un’associazione analoga istituite o istituibili.
(3). Il trattamento della nazione più favorita non si applica neppure a esenzioni, concessioni e privilegi che la Repubblica d’Irak accorda o accorderà ai Paesi arabi.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--3}
Le autorità competenti delle due Parti rilasciano, se richiesto, le autorizzazioni d’importazione e d’esportazione conformi alle proprie leggi e regolamenti.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--4}
Consapevole dell’interesse reciproco d’un consolidamento della cooperazione nei campi dell’economia, dell’industria, dell’agricoltura, delle comunicazioni, dei trasporti, dei lavori pubblici, della tecnologia, dei servizi e del turismo, ciascuna Parte Contraente sostiene e promuove gli sforzi attuati all’uopo da società e associazioni dei rispettivi Paesi.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--5}
Le Parti Contraenti prendono i provvedimenti utili e possibili per promuovere la cooperazione tecnica tra i due Paesi mediante formazione e scambio di personale specializzato e di periti e mediante lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nei diversi campi. Senza limitare la portata del presente articolo, la Commissione mista, di cui nell’articolo 13, esamina i settori, i mezzi e i modi di realizzazione di siffatta cooperazione.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--6}
Le realizzazioni risultanti dalla cooperazione menzionata all’articolo 5 godono del miglior trattamento possibile entro i limiti della legislazione e dei disciplinamenti applicati nei due Stati.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--7}
I due Governi s’accordano reciprocamente, nel quadro dei propri obblighi internazionali, l’assistenza necessaria per garantire i diritti derivanti dalla proprietà industriale e commerciale, nonché quelli d’autore (comprese le designazioni d’origine), nei confronti di persone giuridiche dell’altra Parte Contraente.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--8}
I pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Irak vanno fatti in divise convertibili.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--9}
Le Parti Contraenti s’accordano vicendevolmente i diritti di transito per le merci assoggettate a leggi e regolamenti dei rispettivi Paesi.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--10}
Con riserva dell’osservanza di leggi e regolamenti vigenti nei due Paesi, le Parti Contraenti si sforzano di agevolare la partecipazione a fiere o esposizioni permanenti come anche all’allestimento di centri commerciali nei due Paesi.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--11}
Nessuna disposizione del presente Accordo può limitare il diritto di ciascuna Parte Contraente di adottare i necessari provvedimenti per la protezione della propria sicurezza nazionale e della salute pubblica.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--12}
Ciascuna Parte Contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte assistenza per lavorare, studiare, formarsi ed eseguite missioni tecniche o scientifiche nei rispettivi Paesi con riserva di leggi e regolamenti vigenti.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--13}
È costituita una Commissione mista comprendente i rappresentanti delle Parti Contraenti. Essa si riunisce su domanda dell’una o dell’altra Parte Contraente (in Svizzera o in Irak) per esaminare i problemi concernenti l’applicazione dell’Accordo, segnatamente i progressi della cooperazione economica prospettata e le vie e i mezzi di promovimento della cooperazione reciproca, prevista agli articoli 4, 5, 6. A tali riunioni possono partecipare anche rappresentanti dell’economia privata.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--14}
Qualsiasi controversia sorta nell’esecuzione dei contratti conclusi durante la validità del presente Accordo va sottoposta alla Commissione mista svizzero-irachena, menzionata all’articolo 13 del presente Accordo, la quale delibera in uno spirito d’amicizia e di cooperazione conformemente alle finalità dell’Accordo.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--15}
Il presente Accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein fintanto che questo rimarrà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale[^2].

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--16}
Le disposizioni del presente Accordo vigono, oltre la scadenza del medesimo, per tutti i contratti conchiusi nel suo ambito e non eseguiti entro tale termine.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.321--17}
(1). Il presente Accordo è applicato provvisoriamente a contare dalla firma. Esso entra in vigore il giorno in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali per la conclusione e la messa in vigore di trattati internazionali; esso permane in vigore durante un anno.
(2). È rinnovato d’anno in anno tacitamente se nessuna delle Parti Contraenti lo disdice per scritto con un preavviso di tre mesi.

Fatto e firmato a Bagdad, l’11 febbraio 1978, in tre esemplari, inglese, arabo e francese. In caso di divergenza d’interpretazione fa fede il testo inglese.

| Per il Governo <br>della Confederazione Svizzera:<br>Arnold Hugentobler | Per il Governo <br>della Repubblica d’Irak:<br>Mahdi Muhsin Auda |
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[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: RS  **0.631.112.514**