0.946.294.701.1

^^RU **2024** 251

Traduzione

# Protocollo dell’Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan, concluso il 12 maggio 1994 ad Almaty (Disposizioni sulla regolamentazione interna relativa agli scambi di servizi)

Concluso il 29 novembre 2021<br />Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2022

(Stato 1° agosto 2022)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica del Kazakistan,

di seguito denominati «Parti contraenti»,

intenzionati ad attuare l’articolo 12 dell’Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan, concluso il 12 maggio 1994[^1]ad Almaty,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Campo di applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--1}
1. Il presente Protocollo si applica alle misure delle Parti contraenti relative ai requisiti e alle procedure di licenza e qualificazione applicabili agli scambi di servizi tra di esse nei settori in cui hanno assunto impegni specifici nel quadro dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (di seguito denominato «GATS»)[^2].
2. Il presente Protocollo non si applica al servizio universale.

##### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--2}
1. Ai fini del presente Protocollo:
a) per «requisiti di licenza» si intendono i requisiti sostanziali, diversi dai requisiti di qualificazione, ai quali una persona fisica o giuridica deve conformarsi per ottenere, modificare o rinnovare l’autorizzazione a fornire un servizio;
b) per «procedure di licenza» si intendono le norme amministrative o procedurali alle quali una persona fisica o giuridica richiedente l’autorizzazione a fornire un servizio, compresi la modifica o il rinnovo di una licenza, deve conformarsi per dimostrare il rispetto dei requisiti di licenza;
c) per «requisiti di qualificazione» si intendono i requisiti sostanziali che concernono la competenza di una persona fisica a prestare un servizio e il cui rispetto va dimostrato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione a fornire tale servizio;
d) per «procedure di qualificazione» si intendono le norme amministrative o procedurali alle quali una persona fisica deve conformarsi per dimostrare il rispetto dei requisiti di qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione a fornire un servizio; e
e) gli altri termini utilizzati nel presente Protocollo sono intesi,*mutatis mutandis* , conformemente alle definizioni del GATS[^3].
2. **** Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come un obbligo per la Parte contraente di prevedere tali definizioni nella propria legislazione nazionale.

##### **Art. 3** Rapporto con il GATS {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--3}
Le disposizioni pertinenti del GATS[^4], in particolare le definizioni pertinenti, gli articoli III, III^bis^, VI paragrafi 1, 2, 3 e 6, XIV, XIV^bis^e l’articolo «Regolamentazione interna» dell’allegato sui servizi finanziari del GATS, sono inseriti nel presente Protocollo e si applicano*mutatis mutandis* .

##### **Art. 4** Obiettivi e disposizioni generali {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--4}
1. Riconoscendo il diritto di regolamentare, anche introducendo nuove norme, la fornitura di servizi nei rispettivi territori al fine di rispettare gli obiettivi di politica nazionale e in modo coerente con i loro obblighi e impegni nel quadro del GATS[^5], le Parti contraenti hanno firmato il presente Protocollo con l’obiettivo di facilitare gli scambi di servizi garantendo che le misure di cui all’articolo 1 del presente Protocollo non siano amministrate o applicate al fine o con l’effetto di creare inutili ostacoli agli scambi di servizi tra di esse*.* 
2. Le Parti contraenti provvedono affinché le misure di cui all’articolo 1:
a) figurino nelle rispettive legislazioni nazionali;
b) siano fondate su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire un servizio;
c) non siano più rigorose di quanto necessario per garantire la qualità del servizio; e
d) siano pertinenti per la fornitura del servizio a cui si applicano.

##### **Art. 5** Requisiti di licenza {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--5}
Se per la fornitura di un servizio una Parte contraente impone requisiti di licenza, essa garantisce l’esistenza di procedure adeguate per verificare che i richiedenti dell’altra Parte contraente rispettino tali requisiti.

##### **Art. 6** Requisiti di qualificazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--6}
Se per la fornitura di un servizio una Parte contraente impone requisiti di qualificazione, essa garantisce l’esistenza di procedure adeguate per verificare le qualifiche dei richiedenti dell’altra Parte contraente. Nel verificare le qualifiche di un richiedente, le autorità competenti tengono debitamente conto della sua esperienza professionale pertinente, oltre che della sua formazione, dei suoi esami e delle sue altre qualifiche. Se le autorità competenti ritengono che l’appartenenza a un’associazione o a un registro professionale pertinente nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente sia indicativa del livello di competenza o del grado di esperienza del richiedente, anche tale appartenenza è presa in considerazione.

##### **Art. 7** Procedure di licenza e di qualificazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--7}
1. Ciascuna Parte contraente, pur riconoscendo la necessità di tener conto della natura dei requisiti da soddisfare e dei criteri da valutare, garantisce che le procedure di licenza e di qualificazione, comprese se del caso le procedure di rinnovo, siano il più possibile semplici, ragionevoli e chiare e non rappresentino di per sé una restrizione alla fornitura del servizio. Ciascuna Parte contraente garantisce che tali procedure non siano più rigorose del necessario per dimostrare la conformità ai requisiti di licenza o di qualificazione per la fornitura di un servizio.
2. Ciascuna Parte contraente garantisce che le procedure adottate dalle autorità competenti nel processo di rilascio delle licenze o di verifica delle qualifiche e le relative decisioni siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. Nel caso delle procedure di licenza, le autorità competenti dovrebbero rimanere operativamente indipendenti da qualsiasi prestatore di servizi per il quale è richiesta la licenza e non essere tenuti a rendergliene conto.
3. Ciascuna Parte contraente evita, per quanto fattibile, di esigere che un richiedente si rivolga a più di un’autorità competente per ogni domanda intesa a dimostrare il rispetto dei requisiti di licenza o di qualificazione.
4. Ciascuna Parte contraente accetta, per quanto fattibile, le domande presentate in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità delle domande cartacee.
5. Ciascuna Parte contraente accetta, conformemente alla propria legislazione nazionale, copie autenticate al posto dei documenti originali.
6. Ciascuna Parte contraente garantisce che gli emolumenti connessi alla presentazione e all’esame di una domanda di licenza e gli emolumenti per le procedure di qualificazione siano commisurati ai costi sostenuti dalle autorità competenti, compresi quelli per la supervisione del servizio in questione.
7. Ciascuna Parte contraente consente ai richiedenti, per quanto fattibile, di presentare in qualsiasi momento una domanda di licenza o di verifica di una qualifica.
8. Ciascuna Parte contraente provvede affinché gli esami per la valutazione delle qualifiche, se richiesti:
a) siano previsti a intervalli ragionevolmente frequenti;
b) siano accessibili a tutti i candidati ammissibili delle Parti contraenti; e
c) concedano ai candidati un termine ragionevole per presentare le loro domande di ammissione agli esami.
9. Ciascuna Parte contraente stabilisce, per quanto fattibile, la durata normale del trattamento di una domanda.
10. Ciascuna Parte contraente provvede affinché le autorità competenti:
a) inizino a trattare le domande senza indebito ritardo; e
b) su richiesta del richiedente, forniscano senza indebito ritardo informazioni sullo stato della domanda.
11. Entro un termine ragionevole dal ricevimento di una domanda considerata incompleta, le autorità competenti:
a) informano il richiedente del fatto che la domanda è considerata incompleta;
b) indicano, per quanto fattibile, le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda; e
c) offrono al richiedente la possibilità di completare la sua domanda o, se necessario, di presentarne una nuova.
12. Ciascuna Parte garantisce che il trattamento di una domanda di licenza, compresa l’adozione della decisione finale, sia completato entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Il richiedente è informato senza indebito ritardo della decisione finale. Se tutti i requisiti applicabili risultano soddisfatti, ciascuna Parte contraente garantisce che sia concessa una licenza e che, una volta concessa, entri in vigore senza indebito ritardo in conformità con le modalità e le condizioni in essa stabilite.
13. Ciascuna Parte contraente garantisce che il trattamento di una domanda di verifica di una qualifica sia completato entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Una volta soddisfatti i requisiti di qualificazione applicabili, il richiedente è informato senza indebito ritardo e autorizzato a fornire il servizio, purché siano soddisfatti anche gli altri requisiti applicabili oltre ai requisiti di qualificazione.
14. Se l’autorità competente respinge una domanda di licenza o di verifica di una qualifica, essa:
a) ne informa il richiedente senza indebito ritardo e, per quanto fattibile, per scritto;
b) informa il richiedente, su richiesta, dei motivi del rifiuto e, se del caso, indica le eventuali carenze;
c) informa il richiedente del termine per presentare una domanda di revisione o di ricorso, se questa possibilità esiste; e
d) consente al richiedente di presentare una nuova domanda entro un termine ragionevole, tranne per le procedure di licenza con un numero limitato di licenze, comprese quelle nelle gare d’appalto.

##### **Art. 8** Trasparenza {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--8}
1. Ciascuna Parte contraente pubblica tempestivamente, in forma stampata o elettronica, tutte le misure di applicazione generale di cui all’articolo 1, unitamente a informazioni dettagliate su tali misure. Se la pubblicazione non è possibile, tali informazioni sono rese accessibili in altro modo. Esse comprendono:
a) l’indicazione se per la fornitura di un servizio è richiesta un’autorizzazione, compreso, se del caso, il rinnovo;
b) i nomi ufficiali, gli indirizzi e le informazioni di contatto delle relative autorità competenti;
c) i requisiti e le procedure di licenza applicabili, compresi i criteri e gli emolumenti;
d) i requisiti e le procedure di qualificazione applicabili, compresi i criteri e gli emolumenti;
e) le procedure di ricorso e di revisione applicabili per le decisioni riguardanti le domande di licenza e per la verifica e la valutazione delle qualifiche;
f) le procedure applicabili per il monitoraggio e l’esecuzione delle modalità e dei requisiti di licenza e del continuo rispetto dei requisiti di qualificazione, comprese le procedure per informare i prestatori di servizi in caso di mancato rispetto di tali modalità e condizioni o requisiti;
g) se previsto, le modalità per garantire il coinvolgimento del pubblico nel processo di rilascio delle licenze, ad esempio attraverso audizioni e la possibilità di presentare commenti; e
h) se del caso, i termini stabiliti per il trattamento di una domanda.
2. Ciascuna Parte contraente mantiene o istituisce meccanismi adeguati per rispondere alle richieste di informazioni dei prestatori di servizi dell’altra Parte contraente in merito alle misure di cui all’articolo 1 del presente Protocollo.
3. Ciascuna Parte contraente si adopera affinché le leggi o le regolamentazioni di applicazione generale che intende adottare in relazione a questioni che rientrano nel campo di applicazione del presente Protocollo siano pubblicate in anticipo. Ciascuna Parte contraente dovrebbe adoperarsi per accordare ai prestatori di servizi dell’altra Parte contraente una possibilità ragionevole di commentare le leggi o regolamentazioni proposte e di trattare collettivamente per scritto le questioni sostanziali sollevate nei commenti ricevuti.

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--9}
Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento, per via diplomatica, dell’ultima notifica scritta delle Parti contraenti, che conferma l’avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie per la sua entrata in vigore.

##### **Art. 10** Modifiche {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--10}
Qualsiasi modifica del presente Protocollo è subordinata al mutuo consenso scritto delle Parti contraenti. Le modifiche sono parte integrante del presente Protocollo. Entrano in vigore secondo la procedura prevista per l’entrata in vigore del presente Protocollo.

##### **Art. 11** Denuncia {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--11}
1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta per via diplomatica all’altra Parte contraente. La denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica*.* 
2. Salvo diversamente disposto dalle Parti contraenti, la denuncia dell’Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan del 12 maggio 1994 comporta*ipso facto* la denuncia del presente Protocollo.

*In fede di che* i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Ginevra, il 29 novembre 2021, in due esemplari originali in lingua kazaka, francese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch | Per il <br>Governo della Repubblica del Kazakistan:<br>Bakhyt Sultanov |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.946.294.701**
[^2]: RS  **0.632.20** , Allegato 1B
[^3]: RS  **0.632.20** , Allegato 1B
[^4]: RS  **0.632.20** , Allegato 1B
[^5]: RS  **0.632.20** , Allegato 1B