0.946.297.581.1

RU **1963** 1113

Traduzione*[^1]* 

# Protocollo all’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina, inteso al trasferimento delle prestazioni di assicurazioni e riassicurazioni

Conchiuso il 15 novembre 196

Entrato in vigore il 15 novembre 1963

(Stato 15  novembre 1963)

A conclusione delle trattative tra una delegazione svizzera e una tunisina, condotte a Tunisi dal 22 al 24 maggio 1962,

il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Tunisina,

hanno convenuto, senza limitare in alcun modo la portata dell’articolo 5 dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Tunisia del 2 dicembre 1961[^2](dappresso «Accordo»), le seguenti disposizioni riguardo al trasferimento delle prestazioni assicurative.

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.581.1--1}
I pagamenti correnti nel campo delle assicurazioni e riassicurazioni sono eseguiti, in virtù di un’autorizzazione generale o particolare e in valuta convertibile, al saggio ufficiale; essi non sono gravati da oneri addizionali.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.581.1--2}
Per pagamenti diretti s’intende:

Il trasferimento semestrale, nel campo delle assicurazioni dirette, dell’eccedenza di cassa a disposizione delle compagnie svizzere, al momento della domanda d’autorizzazione, tenendo conto delle somme scadute e non ancora pagate;

Il trasferimento degli averi di riassicurazioni e di retrocessioni in valuta tunisina, compresi gli interessi dei depositi in cartevalori, o in contanti, come anche il ricavo dalla liquidazione di tali depositi, indipendentemente se questi averi provengano da affari trattati con società tunisine o con società aventi sede in terzi Stati.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.581.1--3}
I riassicuratori svizzeri possono aprire in Tunisia un «conto straniero in dinari convertibili» per il pagamento in moneta tunisina delle somme risultanti dalla riassicurazione o dalle retrocessioni. Gli averi di un tale conto possono essere trasferiti liberamente in Svizzera. Le operazioni a credito e a debito vengono eseguite conformemente all’ordinamento valutario vigente in Tunisia.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.581.1--4}
Le rappresentanze e le agenzie tunisine delle compagnie svizzere che esercitano l’assicurazione diretta in Tunisia, possono ricevere la valuta necessaria, per la rifusione dei danni pertinenti al portafoglio tunisino e pagabili all’estero.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.581.1--5}
Le autorità valutarie tunisine si riservano il diritto di controllare la fondatezza e la legalità delle transazioni che causano i trasferimenti menzionati.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.581.1--6}
Qualora sorgessero dei problemi riguardo a certi casi particolari, essi verranno esaminati, il più presto possibile, da periti designati dai due Governi, i quali agiranno nell’ambito della commissione mista, prevista nell’articolo 6[^3]dell’Accordo.

Questi periti cercheranno di trovare una soluzione soddisfacente ai casi concreti che fossero loro sottoposti.

Il presente protocollo forma parte integrante dell’Accordo.Fatto a Berna, il 15 novembre 1963, in due esemplari originali.(Seguono le firme)

[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: [RU  **1962**  1529]
[^3]: [RU **1962** 1467]