0.946.297.632

RU **2007** 711

Traduzione*[^1]* 

# Protocollo d’intesa sulle consultazioni commerciali ed economiche ad alto livello tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Turchia

Concluso il 28 gennaio 2002

Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 aprile 2002

(Stato 23  aprile 2002)

Il Governo della Confederazione Svizzera<br />e<br />il Governo della Repubblica di Turchia,

di seguito dette le «Parti»,

desiderosi di sviluppare e consolidare le loro relazioni commerciali ed economiche mediante una cooperazione amichevole;

disposti a creare le condizioni necessarie allo sviluppo e al consolidamento della cooperazione commerciale ed economica;

consapevoli della costante necessità di scambiare informazioni mediante contatti bilaterali a intervalli regolari,

hanno convenuto quanto segue:
I. Con la presente, le Parti stabiliscono un meccanismo di consultazioni commerciali ed economiche a intervalli regolari e ad alto livello tra i rappresentanti della Segreteria di Stato dell’economia del Dipartimento federale dell’economia della Confederazione Svizzera e i rappresentanti del Sottosegretariato di Stato al Commercio Estero del Gabinetto del Primo Ministro della Repubblica di Turchia.
II. Le consultazioni si terranno una volta all’anno, o con maggiore frequenza secondo le circostanze, alternativamente in Svizzera e in Turchia. Le date, l’ordine del giorno, il livello e la durata di ciascuna riunione saranno determinati per via diplomatica.
III. Se le Parti decideranno in tal senso, le consultazioni e i relativi esiti potranno prendere la forma di dichiarazioni congiunte.
IV. Le Parti potranno invitare a partecipare alle consultazioni le autorità e rappresentanti di altri ministeri e organismi professionali del settore privato, quali il Business Council tra la Svizzera e la Turchia.
V. Oltre alle loro consultazioni a intervalli regolari, le Parti potranno organizzare riunioni di esperti e gruppi di lavoro specializzati al fine di esaminare questioni d’interesse comune. Anche rappresentanti del settore privato potranno essere invitati a partecipare a suddetti gruppi di lavoro.
VI. Il presente Protocollo d’intesa entrerà in vigore il giorno della di ricezione dell’ultima notifica per via diplomatica che informa dell’avvenuta esecuzione delle procedure di approvazione o di ratifica. Rimarrà in vigore cinque anni e sarà poi rinnovato automaticamente ogni anno. L’una o l’altra Parte potranno mettere fine al presente Protocollo d’intesa dando un preavviso di sei mesi all’altra Parte.

Fatto ad Ankara, il 28 gennaio 2002, nelle lingue francese, turca e inglese, le tre versioni facendo parimenti fede.

| Per il Governo <br>della Confederazione Svizzera:<br>Kurt Wyss | Per il Governo <br>della Repubblica di Turchia:<br>Kürşad Tüzmen |
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[^1]: Dal testo originale francese.