0.946.297.891

RU **1995** 868; **1994** I 874

Traduzione*[^1]* 

# Accordo commerciale e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam

Concluso il 6 luglio 1993

Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 1994[^2]

Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 agosto 1994

(Stato 3  agosto 1994)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica socialista del Vietnam,

in seguito denominati Parti contraenti,

animati dal desiderio di sviluppare e di allargare gli scambi commerciali ed economici fra i due Stati sul fondamento dell’uguaglianza e degli interessi reciproci,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.891--1}
Entrambe le Parti contraenti si sforzano con ogni mezzo appropriato di facilitare e di promuovere gli scambi di merci e di servizi fra i due Stati, fondandosi sulle disposizioni e regolamentazioni vigenti in Svizzera e in Vietnam.

Le due Parti contraenti accordano i permessi di importazione e di esportazione eventualmente richiesti nell’ambito delle prescrizioni vigenti in materia.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.891--2}
Gli scambi di merci e di servizi fra la Svizzera e il Vietnam avvengono per il tramite di persone giuridiche e fisiche svizzere e vietnamite, conformemente alle prescrizioni e ai disciplinamenti vigenti in ciascuno dei due Paesi.

Le due Parti contraenti convengono che lo scambio di merci e di servizi si effettuano ai prezzi vigenti sui principali mercati internazionali.

Le due Parti contraenti si sforzano di migliorare le strutture degli scambi di merci e di servizi. Per quanto possibile esse tengono conto del carattere stagionale delle merci.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.891--3}
Entrambe le Parti contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione la più favorita per quanto concerne dazi e altri oneri fiscali riscossi su importazione, esportazione e riesportazione delle merci d’origine svizzera e vietnamita e per quanto concerne le procedure e formalità rispettive.

Le disposizioni che precedono non si applicano:
a) ai vantaggi che una delle Parti contraenti accorda o accorderà a uno Stato terzo facente parte con essa di un’unione doganale, di una zona di libero scambio o di una zona preferenziale;
b) ai vantaggi che una delle Parti contraenti accorda o accorderà ai Paesi limitrofi, al fine di agevolare il traffico frontaliero.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.891--4}
Al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali fra le due Parti contraenti, esse hanno convenuto di accordarsi reciprocamente, per quanto possibile, facilitazioni per l’organizzazione e la partecipazione alle fiere e esposizioni che hanno luogo sul territorio dell’altra Parte contraente, conformemente alle disposizioni e ai disciplinamenti vigenti nel Paese ospitante.

L’esenzione dai dazi e da altre tasse e imposte equiparabili sulle merci e sui campioni in occasione di queste fiere e esposizioni, nonché la riesportazione nell’ambito di esse avvengono in conformità con la legislazione e il disciplinamento vigente nel Paese in cui hanno luogo dette fiere e esposizioni.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.891--5}
Le Parti contraenti convengono di accordarsi reciprocamente le stesse condizioni concesse a qualsiasi altro Paese per quanto concerne l’ammissione delle merci al trasporto interno e al trasporto di transito.

Le navi mercantili battenti bandiera svizzera e di proprietà di persone giuridiche o fisiche svizzere beneficiano in occasione dell’entrata, dell’uscita e del soggiorno nei porti marittimi del Vietnam delle stesse condizioni delle navi mercantili di qualsiasi altro Paese.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.891--6}
Al fine di promuovere i rapporti economici fra i due Stati, le due Parti contraenti agevolano e promuovono con tutti i mezzi appropriati la cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica nonché quella nel contesto delle prestazioni di servizi.

La cooperazione prevista in virtù del presente Accordo è effettuata dalle persone giuridiche e fisiche delle due Parti contraenti e conformemente alle legislazioni e ai disciplinamenti vigenti in ciascuno dei due Paesi.

I prodotti e le prestazioni risultanti da detta cooperazione beneficiano di un trattamento non discriminatorio e il più favorevole possibile nel quadro delle disposizioni in vigore nel rispettivo Paese.

Le due Parti assicurano una protezione adeguata ed effettiva della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, le marche, i modelli, i disegni, i segreti di commercio e di fabbricazione, le denominazioni d’origine e le indicazioni di provenienza nonché i diritti d’autore.

Al fine di sostenere questa protezione, le due Parti contraenti facilitano l’accesso reciproco alle loro banche dati relative a brevetti, marche nonché ai diritti d’autore conformemente alla legislazione nel rispettivo Paese.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.891--7}
I pagamenti tra la Svizzera e il Vietnam avvengono in monete convertibili conformemente alle disposizioni e ai disciplinamenti vigenti in ciascuno dei due Stati.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.891--8}
Le due Parti contraenti provvedono al buon funzionamento del presente Accordo e ne agevolano l’esecuzione. A tale scopo esse possono sollecitare consultazioni a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente.

Le consultazioni hanno luogo il più rapidamente possibile. Esse sono condotte per la Svizzera dall’Ufficio federale dell’economia esterna e per il Vietnam dal ministero del commercio.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.891--9}
Il presente Accordo estende i propri effetti al Principato del Liechtenstein sinché quest’ultimo rimane vincolato alla Confederazione Svizzera mediante un trattato di unione doganale[^3].

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.891--10}
Le due Parti contraenti si notificano per via diplomatica l’adempimento delle condizioni richieste per la conclusione e la messa in vigore dell’Accordo. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data della seconda notificazione.

Esso permane valido per una durata di cinque anni. Se non è denunciato per scritto almeno tre mesi prima della scadenza, è considerato rinnovato per un nuovo anno.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.891--11}
Le disposizioni del presente Accordo si applicano parimente ai contratti conclusi durante il periodo di validità dello stesso, ma che non hanno potuto essere eseguiti prima della sua scadenza.

Fatto a Hanoi, il 6 luglio 1993, in due esemplari originali, nelle lingue francese e vietnamita, entrambi i testi facenti parimente fede.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Nicolas Imboden | Per il Governo <br>della Repubblica socialista del Vietnam:<br>Ta Ca |
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[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: RU  **1995**  867
[^3]: RS  **0.631.112.514**