0.973.224.52

^^RU **1972** 2473

Traduzione

# Accordo di consolidamento tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Cile

Conchiuso il 28 luglio 1972<br />Entrato in vigore, mediante scambio di note, l’11 settembre 1972<br />(Stato 11 settembre 1972)

Il Governo della Confederazione Svizzera<br />e<br />il Governo della Repubblica del Cile,

fondandosi sulle raccomandazioni approvate durante l’ultima adunata dei rappresentanti del Governo cileno e dei Governi dei Paesi creditori europei, del Canada, degli Stati Uniti d’America del Nord e del Giappone, tenuta il 17, 18 e 19 aprile 1972 a Parigi, allo scopo di fornire un aiuto finanziario al Cile onde alleviarne la bilancia dei pagamenti,

hanno designato i loro rappresentanti:

il Governo della Confederazione Svizzera,

il signor Fritz Rothenbühler, ambasciatore, Delegato agli accordi commerciali;

il Governo della Repubblica del Cile,

il signor Miguel Riosesco Espinoza, ambasciatore del Cile a Berna, che rappresenta parimente la Cassa Autonoma d’Ammortamento del Debito Pubblico (dappresso: «Cassa»), incaricata, nella sua Legge Organica, d’agire, in questa circostanza, in rappresentanza e in nome del Governo cileno e delle Corporazioni debitrici cilene, di conchiudere accordi con i creditori e di firmare i rispettivi contratti,

i quali hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.52--1}
1. Cadono sotto le disposizioni del presente Accordo i pagamenti cileni (capitale e interessi), scaduti o scadenti tra il 1° novembre 1971 e il 31 dicembre 1972, per crediti commerciali garantiti dalla Confederazione Svizzera, che sono stati oggetto di un contratto conchiuso innanzi il 1° gennaio 1971 e prevedono pagamenti graduati su un periodo superiore a un anno.
2. Il pagamento delle scadenze, di cui al numero 1 del presente articolo, avviene secondo le norme contrattuali convenute tra creditori svizzeri e debitori cileni. I pagamenti scaduti prima della data della firma del presente Accordo e non ancora trasferiti vanno eseguiti immediatamente dopo la firma.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.52--2}
Il Governo svizzero accorda alla Cassa, per le scadenze definite nell’articolo 1 del presente Accordo, un credito pari al 70 per cento dei pagamenti eseguiti ai creditori svizzeri.

Questo credito non può eccedere l’importo di 20 milioni di franchi svizzeri.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.52--3}
Il Governo cileno si obbliga a garantire il libero trasferimento dei pagamenti concernenti i crediti commerciali menzionati nell’articolo 1 del presente Accordo.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.52--4}
Il Governo svizzero si obbliga a mettere a disposizione della Cassa, nella misura dei pagamenti eseguiti ai creditori svizzeri, il credito previsto nell’articolo 2 del presente Accordo. A tale scopo, sarà aperto un conto «C» presso la Banca nazionale svizzera a Zurigo, in favore della Cassa.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.52--5}
La Cassa si obbliga a rimunerare l’importo del capitale iscritto nel suddetto conto di credito «C» al saggio del 5 per cento, a contare dal giorno della bonificazione. Gli interessi saranno pagati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta il 30 settembre 1973.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.52--6}
La Cassa si obbliga a rimborsare il credito accordato dal Governo svizzero, in applicazione dell’articolo 2 del presente Accordo, in 13 semestralità uguali, tenendo conto che il primo pagamento avverrà il 1° gennaio 1975.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.52--7}
Il pagamento degli interessi e degli ammortamenti avviene in franchi svizzeri liberi alla Banca nazionale svizzera, in Zurigo, che agisce per conto della Confederazione Svizzera.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.52--8}
La Cassa si obbliga:
a. a accordare alla Svizzera un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorderà eventualmente a qualsiasi altro Paese creditore, per il consolidamento di debiti a scadenza comparabile;
b. a informare il Governo svizzero delle disposizione di qualsiasi accordo di consolidamento di debiti, menzionati alla lettera a, che dovesse concludere.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.52--9}
Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le due Parti avranno vicendevolmente notificato la loro approvazione conformemente alla legislazione interna.

*In fede di che,* i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 28 luglio 1972, in due esemplari, in lingua francese e spagnuola, i due testi facenti parimente fede.(Si omettono le firme).