0.973.245.41

^^RU **2024** 383

Testo originale

# Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana concernente l’attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione

Concluso il 17 maggio 2024<br />Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 luglio 2024

(Stato 15 luglio 2024)

Il Consiglio federale svizzero

(in seguito denominato «Svizzera»)

e<br />il Governo della Repubblica Italiana

(in seguito denominato «Italia»),

in seguito congiuntamente denominati «Parti» e individualmente «Parte»,

a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’Unione europea (UE) quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per sostenere misure nel settore della migrazione;

desiderosi di rafforzare ulteriormente le strutture per la gestione della migrazione all’interno dell’UE e dell’Italia;

facendo assegnamento sul fruttuoso rapporto di collaborazione bilaterale tra la Svizzera e l’Italia;

condividendo e promuovendo i valori fondamentali della democrazia, dello Stato di diritto e del pluralismo politico;

rispettando e difendendo i diritti umani, la dignità umana e le libertà fondamentali;

facendo riferimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

considerando i rapporti di amicizia che uniscono le Parti;

desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collaborazione tra le Parti;

facendo riferimento al memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio, sottoscritto il 30 giugno 2022 e complessivamente pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri), destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione (in seguito denominato «secondo contributo svizzero»);

tenuto conto della cooperazione nel settore della coesione per un massimo di 1 102 000 000 franchi (un miliardo centodue milioni di franchi svizzeri) nell’ambito del secondo contributo svizzero;

in vista della cooperazione nel settore della migrazione per un massimo di 200 000 000 franchi (duecento milioni di franchi svizzeri) nell’ambito del secondo contributo svizzero,

convengono quanto segue:

##### **Art. 1** Definizioni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--1}
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:

«Contributo»: contributo finanziario massimo non rimborsabile concesso dalla Svizzera all’Italia in virtù del presente Accordo quadro, che non comporti oneri aggiuntivi rispetto ai bilanci previsti a legislazione vigente della Repubblica Italiana ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 4 comma 7 dell’Accordo quadro;

«Accordo specifico per il Paese»: l’allegato 1[^1], che costituisce parte integrante del presente Accordo quadro e che contiene le assegnazioni tematiche del contributo e le regole specifiche concordate tra la Svizzera e l’Italia nonché l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti agli organismi coinvolti nell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia e nelle misure di sostegno;

«Regolamento»: l’allegato 2[^2], che costituisce parte integrante del presente Accordo quadro, concernente l’attuazione del secondo contributo svizzero nell’ambito della migrazione e contenente le norme e le procedure generali sull’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia;

«Memorandum d’intesa»: memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio, sottoscritto il 30 giugno 2022 e complessivamente pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri), destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione;

«Unità di coordinamento nazionale» (UCN): ente pubblico nazionale dell’Italia incaricato di operare per suo conto ai fini dell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia;

«Progetto»: serie indivisibile di attività realizzate con il sostegno fornito dal contributo, allo scopo di raggiungere gli obiettivi e i risultati concordati;

«Misure di sostegno»: termine generico che indica un progetto o un sostegno tecnico specifico nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia;

«Accordo sulle misure di sostegno»: accordo tra le Parti e, se necessario, con altre parti contraenti, sull’attuazione di una misura di sostengo;

«Programma di cooperazione tra la Svizzera e Italia»: programma bilaterale relativo all’attuazione del presente Accordo quadro;

«Sostegno tecnico»: parte del contributo fornito nell’ambito del programma di cooperazione per la preparazione di misure di sostegno e per l’attuazione efficiente ed efficace di tale programma.

##### **Art. 2** Quadro giuridico {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--2}
1. Il presente Accordo quadro, compresi i suoi allegati, insieme agli accordi sulle misure di sostegno, o ad altri accordi tra le Parti, che derivano dal presente Accordo quadro, costituiscono il quadro giuridico relativo all’attuazione del secondo contributo svizzero nell’ambito della migrazione.
2. In caso di conflitto o incongruenza tra le disposizioni di questi strumenti, prevalgono le disposizioni previste dall’Accordo quadro e dai suoi allegati.

##### **Art. 3** Obiettivi e principi {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--3}
1. L’obiettivo generale del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia è quello di rafforzare le strutture per la gestione della migrazione in Europa e in Italia, fondandosi sulle relazioni bilaterali tra la Svizzera e l’Italia e rafforzando queste ultime.
2. Le Parti scelgono le misure di sostegno che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo generale del programma di cooperazione e che, a eccezione del sostegno tecnico, contribuiscono all’obiettivo del secondo contributo svizzero: gestire la migrazione e sostenere l’integrazione. Le misure di sostegno devono contribuire al raggiungimento di uno degli obiettivi specifici seguenti:
a) rafforzamento della procedura di asilo;
b) rafforzamento delle infrastrutture esistenti e sviluppo di nuove infrastrutture per richiedenti l’asilo e migranti;
c) rafforzamento delle procedure di ritorno volontario e di reintegrazione nonché prevenzione della migrazione secondaria irregolare.
3. Le misure di sostegno, a eccezione del sostegno tecnico e salvo diverso accordo tra le Parti, sono assegnate ad almeno un’area tematica di cooperazione, come stabilito nel Regolamento. Le Parti definiscono priorità tematiche per il contributo. Pertanto, le Parti concordano aree tematiche che beneficeranno del sostegno del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia, come indicato nell’Accordo specifico per il Paese.
4. Le Parti incoraggiano i partenariati e lo scambio di conoscenze tra gli attori della Svizzera e dell’Italia.
5. Le misure di sostegno rispettano l’inclusione sociale e garantiscono la sostenibilità ambientale.
6. Tutte le azioni nell’ambito del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia sono attuate in linea con gli obiettivi, i principi, gli orientamenti strategici e le priorità tematiche, come definito nell’Accordo specifico per il Paese e nel Regolamento.

##### **Art. 4** Quadro finanziario {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--4}
1. La Svizzera si impegna a concedere all’Italia un contributo per un importo massimo di 20 000 000 franchi (venti milioni di franchi svizzeri) in relazione alle aree tematiche concordate e in base all’assegnazione indicativa definita nell’Accordo specifico per il Paese.
2. Il contributo di cui al comma 1 non comprende le spese sostenute dalla Svizzera per i costi di gestione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia e per il fondo relativo alla competenza e al partenariato svizzeri per la coesione «Swiss Expertise and Partnership Fund Migration». Quest’ultimo è un fondo amministrato dalla Svizzera e finalizzato a mettere a disposizione di alcuni Stati membri dell’UE le competenze svizzere, a garantire la qualità e la sostenibilità delle misure di sostegno, a rafforzare le relazioni bilaterali e a promuovere i partenariati tra la Svizzera e l’Italia.
3. La fine del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia è prevista per il 2026. Pertanto, in linea di principio, ogni accordo sulle misure di sostegno terminerà al più tardi nel 2026. Tuttavia, poiché il periodo in cui sono ammesse le spese per le misure di sostegno ai sensi del capitolo 6 del Regolamento termina il 3 dicembre 2029 compreso, è possibile, in circostanze eccezionali, accettare le spese fino a tale data, a condizione che sia stata concordata una modifica della misura di sostegno ai sensi dell’articolo 4.12 del Regolamento. I fondi non utilizzati per una misura di sostegno entro la fine del periodo in cui sono ammesse le spese non saranno più a disposizione dell’Italia.
4. Nell’ambito del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia, a eccezione degli importi destinati ai costi di gestione svizzeri e al fondo relativo alla competenza e al partenariato svizzeri per la migrazione, il contributo viene stanziato sotto forma di sovvenzioni non rimborsabili o di sostegni finanziari agevolati, quali linee di credito, forme di garanzia, partecipazioni azionarie, partecipazioni al debito e prestiti.
5. Il finanziamento tramite il contributo non deve superare il 60 per cento delle spese ammissibili per la misura di sostegno, a eccezione di:
a) progetti o programmi che ricevono un finanziamento aggiuntivo sotto forma di stanziamenti di bilancio concessi da autorità nazionali, regionali o locali. In questi casi il finanziamento tramite il contributo non può superare l’85 per cento del totale delle spese ammissibili;
b) progetti o programmi attuati da organizzazioni non governative che possono essere finanziati in misura superiore al 60 per cento o interamente tramite il contributo;
c) sostegno tecnico, che può essere finanziato in misura superiore al 60 per cento o interamente tramite il contributo;
d) misure di sostegno sotto forma di linee di credito, forme di garanzia, partecipazioni azionarie, partecipazioni al debito e prestiti al settore privato, che possono essere finanziate in misura superiore al 60 per cento o interamente tramite il contributo.
6. L’Italia garantisce la conformità con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.
7. Le spese derivanti dall’attuazione del presente Accordo quadro, compresi i suoi allegati, saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi rispetto ai bilanci previsti a legislazione vigente della Repubblica Italiana.

##### **Art. 5** Principi per le misure di sostegno {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--5}
1. Le misure di sostegno sono attuate in conformità con il quadro giuridico di cui all’articolo 2.
2. L’Italia è responsabile dell’individuazione di misure di sostegno che siano

a. pertinenti e in linea con le priorità nazionali;
b. efficaci nel rispondere ai bisogni identificati;
c. fattibili e attuabili in modo efficiente;
d. presumibilmente in grado di esercitare un impatto;
e. progettate per creare benefici sostenibili.
3. L’Italia evita che vi siano doppioni e/o sovrapposizioni di una qualsiasi parte di una misura di sostegno sostenuta da altri fondi strutturali e/o di coesione come, a seconda dei casi, fondi europei, il meccanismo di finanziamento dello Spazio economico europeo o il meccanismo di finanziamento norvegese.
4. Ogni misura di sostegno è oggetto di un apposito accordo internazionale tra la Svizzera e l’Italia e di eventuali intese tecniche o atti di natura contrattuale stipulati anche con altri soggetti.
5. Le Parti attribuiscono grande importanza al monitoraggio, alla valutazione e all’audit delle misure di sostegno e del contributo. Ogni Parte condivide senza indugio tutte le informazioni utili richieste dall’altra Parte. Le Parti assicurano un coordinamento e un monitoraggio efficace del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia.
6. La Svizzera, o qualsiasi terza parte da essa delegata, ha il diritto dieffettuare le visite, i monitoraggi, i controlli, gli audit e le valutazioni che ritiene opportuni, riguardo a tutte le attività e procedure in rapporto con la realizzazione della misura di sostegno. La Svizzera fornisce all’Italia un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi prima di effettuare visite, monitoraggi, controlli, audit e valutazioni. L’Italia fornisce tutte le informazioni, l’assistenza e la documentazione richieste o utili per consentire alla Svizzera di esercitare tale diritto.
7. Per garantire un’attuazione efficace del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia, le autorità competenti di cui all’articolo 6 si riuniscono su base annua, allo scopo di esaminare i progressi compiuti nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia, concordare le misure necessarie da adottare e fungere da piattaforma per discutere le questioni di interesse bilaterale.

##### **Art. 6** Autorità competenti {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--6}
1. L’Italia ha autorizzato un ente pubblico nazionale, individuato all’articolo 2.1 dell’Accordo specifico per il Paese, a operare per suo conto in qualità di unità di coordinamento nazionale. L’unità di coordinamento nazionale si assume la responsabilità ultima del raggiungimento degli obiettivi del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia e della sua attuazione in conformità con il presente Accordo quadro.
2. La Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia, rappresentato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), a operare per suo conto ai fini dell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia.

##### **Art. 7** Responsabilità {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--7}
La responsabilità della Svizzera in relazione al programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia si limita all’erogazione di fondi conformemente ai pertinenti accordi sulle misure di sostegno. La Svizzera non si assume né si assumerà alcuna responsabilità nei confronti dell’Italia, di qualsivoglia ente pubblico o privato o di terzi coinvolti nell’attuazione di una misura di sostegno.

##### **Art. 8** Intenti comuni {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--8}
Le Parti condividono intenti comuni in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione, la quale compromette il buongoverno e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo, oltre a pregiudicare, nelle procedure di appalto, la libera e leale concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Le Parti convengono dunque di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e concordano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell’ambito o durante l’attuazione del presente Accordo quadro, sarà interpretato come atto illecito o pratica corrotta. Le Parti si informano tempestivamente l’un l’altra in merito a ogni sospetto fondato di atto illecito o pratica corrotta.

##### **Art. 9** Gestione dei dati personali {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--9}
Le informazioni pertinenti i dati personali scambiati tra le Parti per l’attuazione del presente Accordo quadro, del Regolamento e degli accordi sulle misure di sostegno sono tutelate in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. Il trasferimento alla controparte svizzera dei dati personali relativi a condanne penali e reati avverrà nel rispetto della legge italiana.

##### **Art. 10** Modifiche {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--10}
1. Qualsiasi modifica al presente Accordo quadro, compreso un ulteriore stanziamento di fondi ai sensi dell’articolo 10 comma 6, nonché al Regolamentoe agli articoli 4.1 e 4.2 dell’Accordo specifico per il Paese avviene in forma scritta con il consenso di entrambe le Parti. Gli Accordi emendativi entrano in vigore secondo quanto previsto dall’articolo 12 comma 1.
2. L’Accordo specifico per il Paese, ad eccezione dei suoi articoli 4.1 e 4.2, può essere modificato con il consenso delle autorità competenti di cui all’articolo 6 mediante uno accordo in forma semplificata tramite scambio di lettere, che entra in vigore alla data della lettera di risposta.

##### **Art. 11** Diritto applicabile {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--11}
Il presente Accordo quadro, compresi i suoi allegati, sarà attuato conformemente alle legislazioni svizzera e italiana, nonché al diritto internazionale applicabile e agli obblighi derivanti dall’appartenenza della Svizzera e dell’Italia a organizzazioni internazionali.

##### **Art. 12** Disposizioni finali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--12}
1. Il presente Accordo quadro entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Le controversie derivanti dall’applicazione del presente Accordo quadro saranno risolte per via diplomatica.
3. Il presente Accordo quadro può essere denunciato in ogni momento per iscritto da una delle Parti con preavviso di sei (6) mesi. Prima di prendere tale decisione, le Parti procedono a una consultazione sulle ragioni della denuncia.
4. In caso di denuncia, le disposizioni dell’Accordo quadro continueranno a essere applicabili agli accordi di misure di sostegno conclusi prima della sua denuncia. Le Parti decideranno di comune accordo in merito alle altre conseguenze della denuncia.
5. Un ulteriore stanziamento di fondi all’Italia potrebbe essere concesso sulla base di una valutazione che sarà effettuata dalla SEM mediante una modifica dell’articolo 4 del presente Accordo quadro e l’aggiunta di un ulteriore accordo specifico per il Paese (in tal caso, allegato 1.2), previo accordo tra le Parti.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo.Fatto a Roma, il 17 maggio 2024, in due originali in lingua italiana.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Christine Schraner Burgener | Per il <br>Governo della Repubblica Italiana:<br>Maria Teresa Sempreviva |
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[^1]: Il contenuto dell’allegato 1 è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzohttps://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/383> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando
[^2]: Il contenuto dell’allegato 2 è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzohttps://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/383> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando