0.973.262.331

^^RU **1974** 2211

Traduzione

# Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il governo della Repubblica Islamica del Pakistan che proroga l’accordo del 30 luglio 1973 sul consolidamento di debiti pakistani

Conchiuso il 25 febbraio 1974<br />Entrato in vigore il 25 febbraio 1974

(Stato 25 febbraio 1974)

Desiderosi di concedere un’assistenza finanziaria suppletiva al Pakistan intesa a sgravare la bilancia dei pagamenti mediante consolidamento e finanziamento di una parte dei debiti commerciali a medio termine,

il governo della Confederazione svizzera<br />e<br />il governo della Repubblica islamica del Pakistan

hanno convenuto la proroga dell’accordo del 30 luglio 1973[^1]<br />(dappresso accordo di consolidamento) conformemente alle disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.262.331--1}
1. Il presente accordo si applica ai pagamenti per capitali menzionati nella lista allegata e giunti a scadenza tra il 1° luglio 1973 e il 30 giugno 1974 nonché agli interessi giusta l’accordo del 22 giugno 1964[^2]tra il governo svizzero e quello pakistano sull’apertura di crediti di trasferimento nonché lo scambio di note del 9 gennaio 1967[^3]tra i due detti governi riguardo all’aumento dei crediti di trasferimento, in quanto risultanti da prelievi anteriori al 31 ottobre 1972.
2. Le scadenze di cui al paragrafo 1 saranno regolate conformemente agli accordi conchiusi inizialmente tra le quattro banche svizzere e il governo pakistano. Tutti i pagamenti dovuti innanzi alla firma del presente accordo e non ancora trasferiti saranno effettuati e trasferiti subito dopo la firma dell’accordo.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.262.331--2}
Per il finanziamento dei debiti pakistani di cui all’articolo 1 del presente accordo, il governo svizzero aumenta il credito aperto in favore del Pakistan in virtù dell’articolo 2 dell’accordo di consolidamento per una somma uguale a quella dei pagamenti fatti ai creditori svizzeri.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.262.331--3}
Il governo svizzero pone il credito addizionale di cui all’articolo 2 del presente accordo a libera disposizione del governo pakistano conformemente all’articolo 5 dell’accordo di consolidamento.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.262.331--4}
Il governo pakistano paga conformemente all’articolo 6 dell’accordo di consolidamento un interesse sulle somme messegli a disposizione per la prima volta il 31 dicembre 1974.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.262.331--5}
Il governo pakistano rimborsa il credito addizionale messogli a disposizione conformemente all’articolo 2 del presente accordo in 7 rate semestrali uguali, la prima volta il 1° luglio 1975 e l’ultima volta il 1° luglio 1978.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.262.331--6}
Il governo pakistano paga alla Società di Banca svizzera per il conto del gruppo bancario un interesse annuo di consolidamento del 4 per cento su tutti i pagamenti di cui all’articolo 1 del presente accordo. Tale interesse è calcolato per il periodo compreso tra la scadenza contrattuale di ciascun pagamento e il versamento effettivo da parte del Governo pakistano. La somma complessiva di tale interesse di consolidamento è pagata subito dopo la firma del presente accordo. L’articolo 2 del presente accordo non è applicabile a quest’ultimo pagamento.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.262.331--7}
Gli articoli 3, 4, 8 e 10 dell’accordo di consolidamento s’applicano anche al presente accordo.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.262.331--8}
Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

Fatto in due esemplari a Islamabad il 25 febbraio 1974 nelle lingue tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

| Per il Governo <br>della Confederazione Svizzera:<br>J. Mallet | Per il Governo <br>della Repubblica islamica del Pakistan:<br>Aftab Ahmad Khan |
| --- | --- |

### Debiti pakistani in capitale e interessi con scadenza il 1° luglio 1973 e il 30 giugno 1974 {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.262.331--annex-1}
| Scadenza | Capitale | Interesse 7½ % | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| 31. 7. 1973 | 542 207.37 | | 542 207.37 |
| 31. 8. 1973 | 314 550.95 | | 314 550.95 |
| 30. 9. 1973 | 356 489.95 | | 356 489.95 |
| 31. 10. 1973 | 386 286.— | | 386 286.— |
| 30. 11. 1973 | 477 040.25 | | 477 040.25 |
| 31. 12. 1973 | 664 030.40 | 1 137 766.80 | 1 801 797.20 |
| 31. 1. 1974 | 542 207.37 | | 542 207.37 |
| 28. 2. 1974 | 314 550.95 | | 314 550.95 |
| 31. 3. 1974 | 356 489.95 | | 356 489.95 |
| 30. 4. 1974 | 386 286.— | | 386 286.— |
| 31. 5. 1974 | 477 040.25 | | 477 040.25 |
| 30. 6. 1974 | 664 030.40 | 1 034 994.10 | 1 699 024.50 |
| Totale | 5 481 209.84[^4] | 2 172 760.90[^5] | 7 653 970.74 |

In caso di errore di calcolo le somme sono debitamente corrette.

[^1]: RS  **0.973.262.33**
[^2]: RS  **0.973.262.31**
[^3]: RS  **0.973.262.311**
[^4]: Di cui 1 979 099.80 franchi per il Pakistan orientale.
[^5]: Di cui 837 815.15 franchi per il Pakistan orientale.