0.973.276.321

^^RU **1965** 211

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica turca per lo stanziamento di un credito di 7 milioni di franchi svizzeri alla Turchia

Conchiuso il 5 febbraio 1965<br />Entrato in vigore il 26 febbraio 1965

(Stato 26 febbraio 1965)

Il Governo svizzero<br />e<br />Il Governo turco

visto che il Governo turco ha deciso di sviluppare, in modo duraturo e equilibrato, la sua economia secondo un piano quinquennale dal 1963 al 1967;

fondandosi sull’azione multilaterale, avviata dal Consorzio Turchia dell’OCSE, cui partecipano le Parti contraenti, per facilitare finanziariamente l’esecuzione del piano summenzionato e

animati dal desiderio di sviluppare le relazioni e la cooperazione economica fra i due paesi;

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.321--1}
La Confederazione Svizzera stanzia alla Repubblica Turca un credito di 7 (sette) milioni di franchi svizzeri alle condizioni che seguono.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.321--2}
Il credito, che deve contribuire al finanziamento del piano quinquennale turco, serve ai pagamenti per forniture di beni d’investimento svizzeri a ammortamento economico di lunga durata e per prestazioni di servizi svizzeri di natura analoga inerenti a progetti di detto piano.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.321--3}
Le autorità svizzere e quelle turche designano, di volta in volta e di comune accordo, i beni d’investimento e le prestazioni svizzere, il cui pagamento avviene conformemente al presente accordo.

Tale designazione implica il rilascio, anticipato o posticipato, delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione del negozio.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.321--4}
Il pagamento dei beni e delle prestazioni di cui all’articolo 3 deve essere compreso per intero nella somma menzionata nell’articolo 1.

I pagamenti sono fatti ai creditori svizzeri, secondo le scadenze previste nei singoli contratti.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.321--5}
Il controvalore per le forniture di beni e prestazioni di cui all’articolo 3 dev’essere pagato ai creditori svizzeri, giusta l’articolo 4 e secondo gli ordini di pagamento della Banca centrale della Repubblica turca firmati dalle autorità svizzere competenti.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.321--6}
Il Governo turco s’impegna a pagare un interesse annuo del 3¾ (tre e tre quarti) per cento sulla parte utilizzata del credito stanziato dalla Svizzera.

Gl’interessi scadono il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta al termine del semestre in cui è stato operato il primo versamento da parte della Confederazione Svizzera.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.321--7}
Il Governo turco, che indipendentemente dall’estinzione dei debiti da parte turca, è debitore della Confederazione Svizzera per la somma del credito stanziato, s’impegna a rifonderla in trenta rate uguali, semestralmente, il 30 giugno e il 31 dicembre, per la prima volta il 30 giugno 1972.

Il Governo turco può restituire, integralmente o parzialmente il debito alla Confederazione Svizzera anche prima della scadenza.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.321--8}
Il pagamento degli interessi e degli ammortamenti avviene in franchi svizzeri, presso la Banca nazionale sul conto della Confederazione Svizzera, all’infuori di qualsiasi eventuale accordo che dovesse disciplinare i pagamenti fra i due paesi.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.321--9}
Per poter fruire del credito aperto in virtù del presente accordo, i contratti concernenti la fornitura di beni e prestazioni di cui all’articolo 3, devono essere conchiusi definitivamente entro il 31 dicembre 1966. Detto termine può essere prorogato di comune accordo secondo le condizioni da convenire.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.321--10}
Il presente accordo entra in vigore non appena i due Governi l’abbiano approvato.

Fatto a Berna, in due esemplari, il 5 febbraio 1965.

| Per il Governo svizzero:<br>Paul R. Jolles | Per il Governo turco:<br>Energin |
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