0.974.224.9

RU **1989** 637

Traduzione*[^1]* 

# Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare di Cina

Concluso il 24 febbraio 1989

Entrato in vigore il 24 febbraio 1989

(Stato 24  febbraio 1989)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica popolare di Cina<br />(designati qui appresso «Parti contraenti»)

animati dal desiderio di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi e di promuovere la cooperazione scientifica e tecnica

convengono quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.224.9--1}
(1). In base all’eguaglianza dei diritti e in considerazione dell’interesse comune delle due Parti, nel quadro delle leggi e prescrizioni vigenti in ciascuno dei due Paesi e in armonia con le possibilità e gli interessi rispettivi, le Parti contraenti facilitano e promuovono la cooperazione scientifica e tecnica tra i due Paesi.
(2). Nel quadro del presente accordo, le Parti contraenti o altre istituzioni che si interessano a una cooperazione scientifica e tecnica possono negoziare e concludere accordi speciali per campi o progetti determinati. Questi accordi definiscono il contenuto, il volume e gli organi della cooperazione, come pure altre questioni necessarie e utili per la cooperazione, comprese quelle di natura finanziaria.
(3). Salve le deroghe previste per questi accordi speciali, ciascuna Parte sostiene i costi derivanti dall’attuazione del presente accordo.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.224.9--2}
La cooperazione prevista nel presente accordo può assumere le forme seguenti:
(1) Invio reciproco di delegazioni scientifiche e tecniche, di gruppi di studio, di ricercatori e di altri specialisti.
(2) Scambio di informazioni e di documentazioni scientifiche e tecniche.
(3) Organizzazione di simposi e seminari scientifici su temi d’interesse comune, sul perfezionamento del personale scientifico ecc.
(4) Realizzazione di progetti comuni di ricerca in campi d’interesse comune.
(5) Altre forme di cooperazione tecnica e scientifica convenute da entrambe le Parti.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.224.9--3}
Le Parti contraenti converranno i progetti di cooperazione con scambio di lettere o, se necessario e quando le due Parti lo auspichino, con consultazione verbale dei loro rappresentanti includendovi, eventualmente, altre istituzioni interessate e stabiliranno la forma concreta dell’esecuzione del presente accordo. Ciascuna Parte può anche incaricare la sua ambasciata di mantenere contatti regolari con l’altra Parte.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.224.9--4}
Le Parti contraenti promuovono i contatti diretti e la cooperazione diretta tra le istituzioni interessate di ciascuno dei due Paesi e provvedono a facilitare in tutti i modi possibili l’esecuzione dei progetti di cooperazione nel quadro degli accordi.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.224.9--5}
(1). Il presente accordo può in ogni momento essere modificato o completato per intesa scritta tra le Parti contraenti.
(2). Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. È concluso per la durata di cinque anni ed è automaticamente prorogato ogni volta per un nuovo periodo di cinque anni, eccetto che venga denunciato per scritto da una o dall’altra Parte sei mesi prima della scadenza. Se l’accordo decade, le sue disposizioni restano applicabili fino alla conclusione definitiva dei progetti di cooperazione e degli accordi fondati sul medesimo, nella misura in cui queste disposizioni siano necessarie all’attuazione dei progetti e degli accordi in corso.

Fatto a Berna il 24 febbraio 1989 in due originali, in lingua tedesca e cinese, i due testi facenti egualmente fede.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Flavio Cotti | Per il Governo <br>della Repubblica popolare di Cina:<br>Zhou Pin |
| --- | --- |

[^1]: Dal testo originale tedesco.