0.974.228.5

RU **1972** 2937

Traduzione*[^1]* 

# Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Costa Rica

Conchiuso il 17 novembre 1971

Entrato in vigore con scambio di note il 4 settembre 1972

(Stato 4  settembre 1972)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo di Costa Rica,

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra loro e premurosi di sviluppare la cooperazione tecnica tra i due Paesi

hanno convenuto:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.228.5--1}
Il Consiglio federale svizzero e il Governo di Costa Rica si obbligano a favorire nella misura del possibile la cooperazione tra i due Paesi nel campo scientifico e tecnico.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.228.5--2}
Le disposizioni del presente accordo s’applicano:
a) ai progetti di cooperazione tecnica tra i due Paesi;
b) ai progetti di cooperazione tecnica emananti, da parte Svizzera, da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private, a condizione che sia stato conchiuso un accordo tra i due Governi.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.228.5--3}
Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.228.5--4}
La cooperazione tecnica potrà segnatamente assumere le forme seguenti:
a) invio di personale d’ogni grado (segnatamente periti, volontari, collaboratori tecnici [«periti associati»]);
b) attribuzione di borse di studio o di formazione professionale. Il Governo svizzero accorderà, nella misura del possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica in Svizzera, nei Paesi terzi o nella Costa Rica, ai candidati designati di comune intesa dai due Governi. Il Governo costaricano impiegherà i borsisti rimpatriati in modo da utilizzarne appieno le conoscenze;
c) sussidi a istituzioni semi-pubbliche o private per la realizzazione di un progetto di sviluppo;
d) ogni altra forma di cooperazione che potrà essere prospettata di comune intesa tra le Parti.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.228.5--5}
I progetti di cooperazione tecnica e la loro realizzazione saranno oggetto d’accordi particolari.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.228.5--6}
Nell’ambito della cooperazione tecnica, ogni Parte contraente assumerà una quota equa delle spese; per contro quelle pagabili in moneta costaricana sono, per principio, assunte dal Governo della Costa Rica. Le Parti contraenti s’impegnano
da parte svizzera:a) a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale messo a disposizione dal Governo svizzero;
b) ad assumere le spese di viaggio dalla Svizzera in Costa Rica e ritorno per detto personale;
c) ad assumere le spese d’acquisto e di trasporto del materiale non ottenibile nella Costa Rica;
d) ad assumere le spese di soggiorno, di formazione e di viaggio dalla Svizzera alla Costa Rica di cittadini costaricani invitati in Svizzera per ricevere una formazione nell’ambito della cooperazione tecnica.
Da parte costaricana:a) a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale costaricano;
b) a fornire il materiale e l’attrezzatura ottenibile nel Paese;
c) ad assumere le spese di vitto e d’alloggio del personale svizzero di cooperazione tecnica, restando inteso che la partenza di detto personale dalla Svizzera è subordinata, di norma, alla consegna d’appartamenti ad un rappresentante svizzero sul posto;
d) a procurare gli uffici e i locali necessari e a pagarne la pigione;
e) ad assumere le spese di viaggio e di trasporto effettuati nella Costa Rica come anche le spese di spedizione del corriere e quelle per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche di servizio connesse con la missione;
f) a fornire i servizi prestabili dal personale locale, comprese le spese di segreteria, di traduzione e d’altri servizi analoghi;
g) ad assumere le spese mediche del personale costaricano di cooperazione tecnica;
h) a pagare il viaggio d’andata in Svizzera, dei borsisti e praticanti invitati in Svizzera, sotto gli auspici della cooperazione tecnica svizzera e a continuare a versare i loro salari come anche gli assegni familiari.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.228.5--7}
Nell’ambito del presente accordo, il Governo della Costa Rica s’impegna:
a) ad esentare il materiale e le attrezzature occorrenti esclusivamente alla cooperazione tecnica, d’origine pubblica o privata, da qualsiasi dazio, imposta o onere gravante l’importazione, l’acquisto, la vendita all’interno e la riesportazione;
b) ad esentare le persone inviate dalla Svizzera nella Costa Rica, affinché, accordato loro l’ingresso nel Paese, operino nell’ambito del presente accordo o d’accordi particolari, da ogni imposta ed altro onere personale o reale, nazionale, regionale o comunale sugli stipendi e le indennità pagati dal Governo svizzero o dalle istituzioni svizzere giusta l’articolo 2;
c) ad accordare l’ammissione in franchigia, da dazi, tasse ed altri oneri connessi, dei mobili, degli effetti personali e professionali, compresa un’automobile per perito, importati da dette persone o dai loro familiari conviventi, all’occasione del loro primo insediamento nella Costa Rica;
d) ad accordare gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata e d’uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti nella Costa Rica, per dette persone e loro familiari;
e) a rilasciare un’attestazione del loro mandato, che assicuri completa assistenza da parte dei servizi di Stato nell’adempimento del compito assegnato;
f) ad assumere le responsabilità dei danni che cagionassero nell’adempimento della loro missione, salvo se intenzionalmente o per negligenza grave;
g) a garantire la sicurezza di tali persone.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.228.5--8}
Le disposizioni del presente Accordo saranno parimenti applicate agli inviati svizzeri e ai loro familiari, che esercitano già la loro attività nella Costa Rica nell’ambito della cooperazione tecnica tra i due Paesi giusta l’articolo 2 lettere a e b.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.228.5--9}
Le Parti contraenti prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto del presente Accordo.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.228.5--10}
Le disposizioni applicabili ai periti delle Nazioni Unite, qualora risultassero più favorevoli, s’applicheranno in luogo di quelle del presente Accordo.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.228.5--11}
Il presente Accordo è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno della firma. Esso entrerà in vigore quando le Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali. Esso resterà in vigore sino al 17 novembre 1976; quindi sarà tacitamente rinnovato d’anno in anno, fintanto che una delle Parti contraenti non l’abbia disdetto per iscritto con preavviso di almeno tre mesi prima della fine dell’anno corrispondente.

Fatto a San José/Costa Rica, il 17 novembre 1971 in quattro esemplari, due in lingua francese e due in lingua spagnuola.

(Si omettono le firme)

[^1]: Dal testo originale francese.