0.974.232.7

RU **1970** 301

Traduzione*[^1]* 

# Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Equatore

Conchiuso il 4 luglio 1969

Entrato in vigore, con scambio di note, il 2 gennaio 1970

(Stato 25  novembre 1977)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica dell’Equatore,

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell’Equatore e deliberati a sviluppare le cooperazione tecnica tra i due Paesi,

hanno convenuto:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.232.7--I}
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Equatore si obbligano a favorire nella misura del possibile la cooperazione fra i due Paesi nel campo scientifico e tecnico.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.232.7--II}
Le disposizioni del presente accordo si applicano:
a. ai progetti di cooperazione che i due Paesi potranno conchiudere in avvenire;
b. ai progetti di cooperazione tecnica emananti da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private della Svizzera e oggetto di un accordo.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.232.7--III}
Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.

Detti progetti e la loro realizzazione saranno oggetto di accordi.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.232.7--IV}
La cooperazione tecnica potrà rivestire segnatamente le forme seguenti:
a. invio di periti o di personale tecnico scelto accuratamente dal Paese assistente ed accettati dal Paese assistito;
b. assegnazione di borse di studio o formazione professionale. Il Governo svizzero accorderà, giusta le proprie possibilità, borse di studio o di formazione professionale o tecnica, in Equatore, in Svizzera o in un terzo Paese, ai candidati scelti d’accordo col Governo equatoriano, il quale collocherà i borsisti, rimpatriati che siano, in modo da utilizzarne appieno le conoscenze;
c. sussidi ad istituti semipubblici o privati in vista dell’attuazione d’un progetto di sviluppo;
d. ogni altra forma di cooperazione che fosse impostabile di comune accordo fra le Parti.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.232.7--V}
Nel quadro delle azioni di cooperazione tecnica ciascuna Parte si impegna a:
1.da parte svizzera:a. pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale messo a disposizione dalla Svizzera;
b. assumere le spese di viaggio dalla Svizzera all’Equatore e ritorno per questo personale;
c. assumere le spese d’acquisto e di trasporto del materiale non ottenibile nell’Equatore;
d. assumere le spese di dimora, di formazione e di viaggio dalla Svizzera all’Equatore dei cittadini equatoriani invitati in Svizzera per ricevere una formazione sotto gli auspici della cooperazione tecnica.
2.da parte equatoriana:a. fornire il personale necessario;
b. fornire il materiale e l’attrezzatura ottenibili nel Paese;
c. pagare, al personale inviato dalla Svizzera per i progetti di cooperazione tecnica, un’indennità mensile in moneta nazionale, convenuta innanzi con mutuo accordo ma comunque non superiore alla remunerazione dei funzionari equatoriani d’analogo grado gerarchico;
d. assumere le spese cagionate dall’esecuzione di progetti di cooperazione tecnica, come quelle di viaggio all’interno, trasporti interni d’attrezzatura e materiale, servizi postelegrafonici;
e. pagare le spese del viaggio d’andata, dall’Equatore in Svizzera, di borsisti e praticanti ivi invitati nel quadro della cooperazione tecnica elvetica, nonché a continuare a versare loro il salario e le prestazioni legali.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.232.7--VI}
Nell’ambito del presente accordo, il Governo della Repubblica dell’Equatore si obbliga a:
1. esentare da tutti i diritti e tasse d’importazione il materiale e l’attrezzatura necessari alla cooperazione tecnica;
2. esentare da tutte le imposte e tasse, sugli stipendi e indennità pagati dal Governo o istituzioni svizzeri, le persone inviate dalla Svizzera nell’Equatore per esercitarvi un’attività nel quadro del presente accordo o di accordi particolari e la cui entrata nel Paese sia stata approvata dal Governo dell’Equatore;
3.[^2] a concedere l’esenzione da qualsiasi dazio sui mobili e sugli effetti personali, inclusa una automobile per famiglia, a favore del personale dietro responsabilità del Governo svizzero al primo soggiorno in Equatore ai fini del presente Accordo e di eventuali accordi speciali ulteriori. Il valore del veicolo e le condizioni di una ulteriore vendita a terzi saranno regolati conformemente alle norme legali vigenti nella Repubblica dell’Equatore.
4. accordare gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata e di uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti nell’Equatore per queste persone e le loro famiglie;
5. rilasciare un certificato di missione, che assicuri loro completa assistenza da parte dei servizi di Stato nell’adempimento del proprio compito;
6. assumere la responsabilità dei danni che cagionerebbero nell’adempimento della loro missione, salvo che i danni siano stati cagionati intenzionalmente o che risultino da una colpa o da una negligenza gravi.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.232.7--VII}
Le Parti contraenti convengono di formare una Commissione mista la quale si riunirà periodicamente per assolvere i compiti seguenti:
a. analizzare i risultati ottenuti nell’attuazione di progetti di cooperazione entro il quadro del presente accordo;
b. scegliere e proporre al Governo elvetico i candidati borsisti giusta l’articolo IV lettera*b* ;
c. studiare e proporre le necessarie misure onde trarre il massimo frutto dalla cooperazione tra i due Paesi, condotta entro il quadro del presente accordo.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.232.7--VIII}
Le disposizioni d’accordi bilaterali o multilaterali che una delle Parti contraenti potrà conchiudere con degli Stati terzi o organizzazioni internazionali s’applicheranno, se saranno più favorevoli in luogo di quelle contenute negli articoli IV e V del presente accordo.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.232.7--IX}
Il presente accordo sarà applicabile provvisoriamente a contare dalla firma ed entrerà in vigore il giorno in cui ciascuna Parte contraente avrà notificato all’altra il compimento delle formalità costituzionali concernenti la conclusione e la messa in vigore degli accordi internazionali. Esso resterà in vigore indefinitivamente fino a quando le Parti non l’avranno disdetto per scritto mediante un preavviso di tre mesi. Esso potrà pure venir modificato o riveduto mediante intesa tra le Parti.

Fatto a Quito, il 4 luglio 1969, in quattro esemplari originali, due in lingua francese e due in lingua spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.

*(Si omettono le firme)*

[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: Nuovo testo giusta lo scambio di lettere del 23/25 nov. 1977 (RU  **1978**  497).