0.974.247.2

RU **1970** 927

Traduzione*[^1]* 

# Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kenya

Conchiuso il 5 maggio 1970

Entrato in vigore il 5 maggio 1970

(Stato 5  maggio 1970)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo del Kenya,

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia tra la Svizzera e il Kenya e nell’intento di sviluppare la cooperazione tecnica e scientifica tra i due Paesi,

hanno convenuto:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.247.2--1}
Le Parti contraenti si impegnano:
1. a promuovere la cooperazione tra i due Paesi nei campi tecnico e scientifico, segnatamente per quanto concerne l’agricoltura e lo sviluppo dell’irrigazione, il commercio, le comunicazioni, l’educazione, la salute, l’industria, il turismo e qualsiasi altro campo inerente allo sviluppo del Kenya;
2. a stabilire, con accordi reciproci, nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, progetti relativi a campi specifici di siffatta cooperazione tecnica e scientifica.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.247.2--2}
Le disposizioni del presente accordo si applicano:
l. ai progetti di cooperazione tecnica e scientifica tra i Governi dei due Paesi;
2. ai progetti di cooperazione tecnica e scientifica emananti da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private della Svizzera e oggetto di un accordo fra i due Governi.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.247.2--3}
La cooperazione tecnica e scientifica sarà operata nelle forme seguenti:
1. invio nel Kenya di periti e volontari svizzeri;
2. concessione, a cittadini del Kenya, di borse di studio o di formazione professionale nel Kenya, in Svizzera o in un terzo Paese a scelta delle Parti contraenti;
3. sussidi del Governo svizzero a enti di diritto pubblico o a istituzioni private della Svizzera, in considerazione dell’attuazione di un progetto;
4. ogni altra forma di cooperazione che potrebbe essere prevista di comune intesa fra le Parti contraenti.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.247.2--4}
I volontari devono avere almeno 21 anni e possedere le qualifiche professionali connesse con l’esecuzione del compito affidato loro nel Kenya.

I periti e i volontari svizzeri devono essere nominati dal Governo svizzero ed accettati dal Governo del Kenya prima della partenza per il Kenya.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.247.2--5}
I candidati alle borse di studio menzionate all’articolo 3 numero 2 sono nominati dal Governo del Kenya e devono essere accettati dal Governo svizzero.

Ultimati gli studi di cui si tratta, nel Kenya o all’estero, il Governo del Kenya si sforzerà di occupare i borsisti in modo da permettere loro di utilizzare appieno le conoscenze acquisite.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.247.2--6}
Ogni progetto di cooperazione tecnica e scientifica come anche la corrispondente attuazione saranno oggetto di accordi particolari.

Di regola, le Parti contraenti si ripartiscono le spese di personale e di materiale secondo le aliquote da stabilirsi per ogni singolo progetto.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.247.2--7}
Il Governo svizzero s’impegna a prendere tutte le disposizioni opportune intese a:
1. *Periti e volontari* (articolo 3, numero 1) a. pagare gli stipendi ed i premi d’assicurazione;
        b. assumere le spese di viaggio dalla Svizzera al Kenya come anche quelle di ritorno;
2. *Attrezzature e materiale* a. acquistare le attrezzature e il materiale speciale richiesti per ogni singolo progetto;
        b. assumere le spese di spedizione e di trasporto di detti attrezzature e materiale, dal luogo d’acquisto a quello d’entrata nel Kenya;
3. *Studenti e praticanti* (articolo 3, numero 2) a. assumere le spese di soggiorno e di formazione;
        b. pagare le spese di viaggio dal Kenya in Svizzera o in altro Paese come anche quelle di ritorno, salvo che il Governo del Kenya chieda, in casi urgenti e d’interesse precipuo, una borsa specifica esulante dal quadro normale della concessione di borse.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.247.2--8}
Il Governo del Kenya si impegna a prendere tutte le disposizioni opportune intese a:
1. *Periti e volontari svizzeri* (addetti svizzeri) (articolo 3, numero 1) a. accordare gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata e di uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti nel Kenya per gli addetti svizzeri e le loro famiglie;
        b. rilasciare agli addetti svizzeri un certificato di missione nel Kenya, al fine di assicurar loro l’assistenza delle autorità del Paese nell’adempimento del loro compito;
        c. assicurare la protezione degli addetti svizzeri e delle loro famiglie;
        d. esentare gli addetti svizzeri da tutte le imposte dirette e da qualsiasi contributo alla sicurezza sociale sui salari o compensi pagati da parte svizzera;
        e. fornire gratuitamente ai periti e alle loro famiglie, ossia moglie e figli minori di 18 anni, un’abitazione con mobilio in legno duro del tipo di quelle occupate dai funzionari del Governo del Kenya di equivalente od analogo grado, e ad attribuire dette abitazioni dopo aver consultato l’Ambasciata svizzera e prima dell’arrivo dei periti e delle loro famiglie;
        f. pagare le spese normali d’albergo dei periti e delle loro famiglie, durante dieci giorni al massimo; i. a contare dalla data d’arrivo sino all’insediamento nella loro residenza permanente, nel caso in cui ciò non fosse immediatamente possibile;
            ii. al momento della partenza dal Kenya;
        g. fornire gratuitamente ai volontari un’abitazione con mobilio in legno duro nel luogo di lavoro, o a pagare un’indennità d’alloggio di Sh 300.– mensili ove il Governo non disponga d’abitazioni; l’Ambasciata svizzera sarà consultata in ogni singolo caso;
        h. procurare locali d’ufficio adeguati e ad assumere le spese di corrispondenza e delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche inerenti all’adempimento della missione ufficiale affidata agli addetti svizzeri;
        i. assumere le spese di viaggio e di trasporto degli addetti svizzeri nell’ambito dell’adempimento della loro missione ufficiale;
        k. addossarsi le cure mediche prestate agli addetti svizzeri, secondo gli stessi criteri applicabili ai funzionari del Governo del Kenya di equivalente od analogo grado;
        l. accordare, all’entrata in Kenya, la franchigia doganale, tasse ed altri oneri compresi, eccettuate però le spese di deposito, di trasporto e di analoghi servizi; i. per i mobili e gli effetti personali importati dagli addetti svizzeri e dalle loro famiglie, entro tre mesi a contare dal loro primo arrivo nel Kenya; in casi speciali questo periodo potrà essere prorogato;
            ii. per un’automobile, importata dai periti, per ogni economia domestica, entro tre mesi a contare dal loro primo arrivo nel Kenya; in casi speciali questo termine potrà essere prorogato.
             I diritti usuali saranno riscossi per le automobili vendute nel Kenya a persone prive dei privilegi concessi ai periti.
2. *Attrezzature e materiale* a. fornire le attrezzature e il materiale di base richiesti per ogni progetto;
        b. esentare le attrezzature e il materiale speciale (articolo 7, numero 2) richiesti per ogni progetto, automobili comprese, da qualsiasi diritto doganale, tasse ed altri oneri gravanti su l’importazione e la compera all’interno del Paese, come anche sulla riesportazione.
3. *Studenti e praticanti* (articolo 3, numero 2)
 pagar loro, durante il periodo della borsa, un salario adeguato e prestazioni sociali alle loro famiglie;
4. *Personale ausiliario e omologhi kenyani* a. fornire il personale ausiliario e gli omologhi richiesti per ogni progetto;
        b. pagare i loro stipendi;
        c. garantire a detto personale il beneficio delle disposizioni del «Workmen’s Compensation Act».

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.247.2--9}
Il Governo del Kenya assumerà, nei confronti di terzi, la responsabilità per gli atti e le omissioni degli addetti svizzeri in rapporto con il loro compito, salvo che detti atti od omissioni siano intenzionali o risultino da negligenza grave o imprudenza.

Il Governo del Kenya, nel caso in cui dovesse intraprendere le pratiche necessarie per rispondere, in nome di addetti svizzeri, ad eventuali pretese di terzi, potrà far valere i suoi diritti a delle contropretese, presentare una domanda riconvenzionale e reclamare le eventuali compensazioni, indennità, contribuzioni, garanzie, giustificazioni o assicurazioni cui gli addetti svizzeri avrebbero avuto diritto.

Il Governo svizzero fornirà al Governo del Kenya le informazioni richieste o qualsiasi altro aiuto necessario alla composizione delle vertenze di cui ai disposti del presente articolo.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.247.2--10}
Nel caso in cui un addetto svizzero o un suo familiare sia arrestato, detenuto o perseguito penalmente, l’Ambasciata svizzera ne sarà informata senza indugio.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.247.2--11}
Le disposizioni del presente Accordo si applicano parimente ai progetti già stabiliti, conformi alle condizioni prescritte nell’articolo 2, come anche agli addetti svizzeri e alle loro famiglie che si occupano di tali progetti.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.247.2--12}
Dopo reciproca consultazione tra i due Governi, il Governo dei Kenya avrà il diritto di chiedere la revocazione o la sostituzione di qualsiasi addetto messo a disposizione dal Governo Svizzero, da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private svizzere; il Governo svizzero potrà dei pari revocare o sostituire gli addetti di cui si tratta.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.247.2--13}
Le Parti contraenti si riuniranno periodicamente per esaminare i progressi verificatisi nell’attuazione dei progetti eseguiti conformemente al presente Accordo.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.247.2--14}
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma.

Esso rimane in vigore durante cinque anni a contare dalla firma e sarà prorogato tacitamente di anno in anno sino a quando una Parte contraente non l’avrà disdetto per iscritto, almeno tre mesi prima della fine dell’anno in corso.

Fatto a Nairobi il 5 maggio 1970 in due esemplari originali, uno in lingua francese, l’altro in lingua inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>H. K. Frey | Per il <br>Governo del Kenya:<br>Z. Onyonka |
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[^1]: Testo originale francese.