0.974.273.61

RU **1978** 566

Traduzione*[^1]* 

# Protocollo d’applicazione del 25 luglio 1977 dell’Accordo di commercio, di protezione degli investimenti e di cooperazione tecnica fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ciad concluso il 21 febbraio 1967 e concernente la cooperazione tecnica

Entrato in vigore il 25 luglio 1977

(Stato 25  luglio 1977)

Il Consiglio Federale Svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica del Ciad,

visto l’articolo 1 dell’Accordo di commercio, di protezione degli investimenti e di cooperazione tecnica firmato a Lagos tra la Svizzera e il Ciad il 21 febbraio 1967[^2],

desiderosi di completare con un protocollo d’applicazione le disposizioni contemplate in tale norma,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.273.61--1}
I Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Ciad si impegnano a promuovere nei limiti delle loro possibilità la cooperazione tra i due Paesi nei settori della scienza, della tecnica e della formazione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.273.61--2}
Cotesto protocollo si applica:
a) ai progetti di cooperazione tecnica conclusi tra i due Paesi;
b) ai progetti di cooperazione tecnica che, concepiti da parte svizzera da corporazioni di diritto pubblico o da organizzazioni private, riposino su accordi conclusi in tal senso dai due Governi, ovvero dal Governo del Ciad con la corporazione di diritto pubblico o con l’organizzazione privata svizzera.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.273.61--3}
Sarà facoltà delle Parti contraenti stabilire di comune accordo, nell’ambito della loro legislazione interna e conformemente al diritto internazionale e all’uso vigente, programmi vertenti su disegni concreti di cooperazione tecnica.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.273.61--4}
La cooperazione tecnica si esplicherà nelle forme seguenti:
a) invio di periti o di personale con preparazione tecnica;
b) distribuzione di borse studio o a favore della formazione professionale. Il Governo svizzero aggiudicherà, nella misura delle sue possibilità, borse di studio o a favore della formazione professionale o tecnica nel Ciad, in Svizzera o in altri Paesi, a candidati a ciò unanimemente scelti dai due Governi. Il Governo del Ciad provvederà inoltre a trovare ai beneficiari di tali borse al loro rientro in patria una sistemazione corrispondente alla preparazione acquisita;
c) sovvenzioni a istituzioni miste o private nel quadro della realizzazione di un progetto di sviluppo;
d) qualsiasi altra forma di cooperazione le Parti dovessero ritenere di comune accordo opportuna.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.273.61--5}
I singoli progetti di cooperazione tecnica e la loro esecuzione saranno oggetto di speciali accordi.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.273.61--6}
Nell’ambito di operazioni di cooperazione tecnica le Parti contraenti si impegnano:
I) *Per la Svizzera:* 
        a) a corrispondere salari e spese assicurative per gli effettivi messi a disposizione dalla Svizzera;
        b) ad assumere le spese di viaggio di tale personale dal proprio luogo di domicilio al Ciad e ritorno;
        c) ad assicurare i costi per l’acquisto e il trasporto di materiale non reperibile nel Ciad;
        d) a sopportare le spese di soggiorno, di formazione e di spostamento di cittadini del Ciad invitati in Svizzera onde conseguirvi una preparazione nel segno della cooperazione tecnica, e ad assicurare le medesime a favore di cittadini del Ciad soggiornanti a scopo d’istruzione per conto della cooperazione tecnica in Africa, e ciò in conformità delle disposizioni in vigore nel Ciad per il disciplinamento dell’attribuzione di borse;
        e) ad assumere ulteriori spese definite negli accordi speciali concernenti i progetti e la loro realizzazione.
II) *Per il Ciad:* 
        a) a corrispondere salari e spese assicurative agli effettivi indigeni;
        b) a procurare un alloggio ammobiliato al personale operante nel quadro della cooperazione tecnica e ad assumere l’onere, la partenza di tali effettivi dal proprio luogo di domicilio dovendo avvenire di regola previa consegna dell’alloggio al locale rappresentante svizzero;
        c) a provvedere una sede per l’addetto svizzero alla cooperazione tecnica a N’Djamena e ad assumerne le spese di pigione, ed inoltre, nella misura del possibile, uffici od altri locali necessari alla realizzazione dei progetti.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.273.61--7}
Il Governo del Ciad, nell’intento di agevolare la realizzazione di progetti nell’ambito del presente protocollo, si impegna:
 I) a) A esonerare le attrezzature, il materiale e i veicoli importati ovvero acquistati sul posto in virtù dei progetti assistenziali della cooperazione tecnica, da qualsiasi dazio, imposta o onere di altra natura altrimenti previsto all’importazione o all’acquisto nel Paese. I veicoli sottostanno alle disposizioni sull’importazione temporanea. b) Ad assicurare agli inviati addetti alla cooperazione tecnica l’immunità da qualsivoglia dazio o tassa all’atto dell’introduzione nel Paese dei loro propri oggetti e effetti personali, e ciò durante i primi 6 mesi a partire dall’inizio della loro missione nel Ciad. Le importazioni o gli acquisti sul posto al beneficio dell’esenzione da dazi e da altre tasse doganali non comprendono apparecchi domestici (frigoriferi, congelatori, cucine elettriche, impianti d’aria condizionata) e di mobilio, a meno che siano stati oggetto d’importazione come contemplato al capoverso 1 del presente articolo.
        c) Gli articoli importati o ottenuti in osservanza delle condizioni di cui agli articoli 7 Ia e 7 Ib non possono, eccetto in caso di riesportazione, essere alienati, né dietro prestazione corrispondente né a titolo di liberalità, se non previo adempimento degli oneri imposti dalle vigenti disposizioni doganali.
II) A esentare da qualsivoglia contribuzione o tasse personale passibile di gravare salari e indennità corrisposti da parte del Governo o di istituzioni svizzeri ai sensi dell’articolo 2 del protocollo, il personale svizzero inviato nel Ciad allo scopo di svolgervi un’attività nell’ambito del presente protocollo o di accordi particolari e il cui arrivo sia stato approvato dal locale Governo.
III) A concedere a tale personale e alle relative famiglie a titolo gratuito e immediatamente i visti di entrata e di uscita richiesti alle autorità svizzere o dai loro rappresentanti nel Ciad.
IV) A rispondere dei danni che tali persone dovessero cagionare durante l’adempimento delle loro mansioni, a meno che l’intenzione o una grave negligenza ne avessero determinato il verificarsi.
V) A garantire la loro sicurezza.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.273.61--8}
Le disposizioni previste nel presente protocollo sono pure applicabili alle persone inviate dalla Svizzera che già svolgono nel Ciad un’attività legata alla cooperazione tecnica tra i due Paesi ai sensi dell’articolo 2 lettere a e b, come pure alle loro famiglie.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.273.61--9}
Le Parti contraenti si riuniranno una volta all’anno onde valutare i risultati conseguiti nella realizzazione dei progetti di cooperazione eseguiti nel quadro del presente protocollo.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.273.61--10}
Il presente protocollo d’applicazione che abroga e sostituisce il protocollo d’applicazione del 21 febbraio 1967[^3]entra in vigore all’atto della sua sottoscrizione e tale resterà fintantoché sarà valido l’accordo di commercio, di protezione degli investimenti e di cooperazione tecnica concluso tra il Ciad e la Svizzera il 21 febbraio 1967[^4].

Entrambi i Governi potranno portare in ogni tempo e di comune accordo modifiche al presente protocollo d’applicazione.

Fatto a N’Djamena, il 25 luglio 1977, in due esemplari in lingua francese.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Heimo | Per il <br>Governo del Ciad:<br>Kamougué Wadal Abdelkader |
| --- | --- |

[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: RS  **0.946.297.361**
[^3]: [RU  **1967**  807]
[^4]: **0.946.297.361**