0.974.281.81

RU **1967** 739

Traduzione*[^1]* 

# Accordo di cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

Conchiuso il 1° dicembre 1966

Entrato in vigore il 1° dicembre 1966

(Stato 15  agosto 2003)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,

desiderosi di promuovere la cooperazione tecnica e di contribuire allo sviluppo delle rispettive economie nazionali,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.281.81--1}
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia incoraggeranno e faciliteranno, nei limiti delle loro possibilità, la cooperazione tecnica fra i due Paesi, conformemente alle condizioni previste dal presente Accordo.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.281.81--2}
Detta cooperazione potrà attuarsi nelle forme seguenti:
a. scambio di borsisti e praticanti, affinchè vengano formati o specializzati mediante lavori pratici, corsi, cicli di studio od altri mezzi didattici, in istituti, laboratori, stabilimenti indipendenti od altri enti;
b. scambio di periti, affinchè prestino la loro opera nella soluzione di problemi tecnologici ed organizzativi in aziende ed istituti e diano la loro consulenza per l’esecuzione di lavori nell’ambito dei progetti di sviluppo economico o di formazione dei quadri locali;
c. ogni altro modo di cooperazione tecnica delle Parti definito di comune intesa.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.281.81--3}
Terminato che sia il periodo di lavoro, di pratica o di studio, i due Governi faranno del loro meglio per assicurare il rimpatrio dei periti, borsisti e praticanti.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.281.81--4}
Ciascuna Parte farà il possibile per garantire una scelta adeguata dei periti assunti dall’altra, giusta l’articolo 2, lettera b.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.281.81--5}
Ciascuna Parte procurerà d’assicurare al perito assunto le migliori condizioni di lavoro.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.281.81--6}
Ciascuna Parte provvederà integralmente alle spese cagionate dal soddisfacimento delle richieste da essa fatte in attuazione dell’accordo.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.281.81--7}
L’esecuzione dell’accordo sarà affidata, in nome del Governo jugoslavo, all’Istituto federale della cooperazione tecnica internazionale ed in nome del Governo svizzero, al Delegato del Consiglio federale alla cooperazione tecnica.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.974.281.81--8}
Il presente accordo sarà applicabile dall’atto della firma e resterà in vigore sino al 30 giugno 1967. Poscia sarà rinnovato d’anno in anno, per tacita intesa a meno che una Parte l’abbia disdetto per scritto con preavviso da dare non oltre il 31 marzo d’ogni anno, la prima volta il 31 marzo 1967.

Fatto a Berna, il primo dicembre 1966, in due esemplari originali in lingua francese.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>A. R. Lindt | Per il Governo <br>della Repubblica Socialista federativa <br>di Jugoslavia:<br>Mara Radic |
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[^1]: Dal **te** sto originale francese.