110.200
# Legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni
Del 23.04.2014 (stato 01.01.2016)

### **Art. 1** Suddivisione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--110.200--1}

1. I comuni vengono attribuiti alle regioni come segue:
   1. Regione Albula:
   Comuni di Albula/Alvra, Bergün Filisur, Lantsch/Lenz, Schmitten, Surses, Vaz/Obervaz.
   Capoluogo: Albula/Alvra
   2. Regione Bernina:
   Comuni di Brusio, Poschiavo.
   Capoluogo: Poschiavo
   3. Regione Engiadina Bassa/Val Müstair:
   Comuni di Samnaun, Scuol, Val Müstair, Valsot, Zernez.
   Capoluogo: Scuol
   4. Regione Imboden:
   Comuni di Bonaduz, Domat/Ems, Felsberg, Flims, Rhäzüns, Tamins, Trin.
   Capoluogo: Domat/Ems
   5. Regione Landquart:
   Comuni di Fläsch, Jenins, Landquart, Maienfeld, Malans, Trimmis, Untervaz, Zizers.
   Capoluogo: Landquart
   6. Regione Maloja:
   Comuni di Bever, Bregaglia, Celerina/Schlarigna, La Punt Chamues-ch, Madulain, Pontresina, Samedan, S-chanf, Sils i.E./Segl, Silvaplana, St. Moritz, Zuoz.
   Capoluogo: Samedan
   7. Regione Moesa:
   Comuni di Buseno, Calanca, Cama, Castaneda, Grono, Lostallo, Mesocco, Rossa, Roveredo, San Vittore, Soazza, Sta. Maria i.C..
   Capoluogo: Roveredo
   8. Regione Plessur:
   Comuni di Arosa, Churwalden, Coira.
   Capoluogo: Coira
   9. Regione Prättigau/Davos:
   Comuni di Conters i.P., Davos, Fideris, Furna, Grüsch, Jenaz, Klosters, Küblis, Luzein, Schiers, Seewis i.P..
   Capoluogo: Klosters
   10. Regione Surselva:
   Comuni di Breil/Brigels, Disentis/Mustér, Falera, Ilanz/Glion, Laax, Lumnezia, Medel (Lucmagn), Obersaxen Mundaun, Safiental, Sagogn, Schluein, Sumvitg, Trun, Tujetsch, Vals.
   Capoluogo: Ilanz/Glion
   11. Regione Viamala:
   Comuni di Andeer, Avers, Cazis, Domleschg, Ferrera, Flerden, Fürstenau, Masein, Muntogna da Schons, Rheinwald, Rongellen, Rothenbrunnen, Scharans, Sils i.D., Sufers, Thusis, Tschappina, Urmein, Zillis-Reischen.
   Capoluogo: Thusis

### **Art. 2** Aggregazioni comunali {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--110.200--2}

1. L'appartenenza regionale di comuni in fase di aggregazione va disciplinata nell'accordo di aggregazione.

### **Art. 3** Archivi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--110.200--3}

1. Le regioni sono tenute a mettere a disposizione locali d'archivio idonei a ospitare gli archivi rilevati dai circoli sciolti.
2. Mediante decisione della conferenza dei sindaci, la regione può consegnare questi atti d'archivio anche all'Archivio di Stato per la conservazione permanente.
3. Gli ultimi organi dei circoli sono responsabili per un'archiviazione e una consegna ordinate.

### **Art. 4** Strumenti di lavoro, mobilio e fondi {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--110.200--4}

1. I circoli e i distretti cedono senza dovere indennizzo alcuno alla regione gli strumenti di lavoro necessari disponibili al momento del trasferimento, nonché il mobilio necessario.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge, i fondi di proprietà dei circoli e dei distretti e i diritti reali limitati che la relativa regione necessita per l'adempimento dei compiti passano alla regione senza che questa debba indennizzo alcuno. L'iscrizione nel registro fondiario avviene senza la riscossione di tasse su notificazione da parte della regione.
3. I rimanenti fondi e i diritti reali limitati dei circoli vengono rilevati dai comuni del circolo, in proporzione a un'eventuale partecipazione al deficit del circolo al momento dello scioglimento. Il trapasso di proprietà avviene con l'entrata in vigore della presente legge. I comuni interessati riprendono i fondi nella loro proprietà comune (società semplice). I comuni possono adottare anche una soluzione diversa. L'iscrizione nel registro fondiario avviene senza la riscossione di tasse su notificazione da parte dei comuni del circolo.
4. Se il circolo o il distretto e la regione non giungono a un'intesa per quanto riguarda l'attribuzione di fondi e di diritti reali limitati, decide il Governo in via definitiva.

### **Art. 5** Patrimonio e obbligazioni {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--110.200--5}

1. Gli attivi presenti al momento dello scioglimento dei circoli passano automaticamente ai comuni del circolo in proporzione alla loro partecipazione a un eventuale deficit. I comuni possono far valere averi dei circoli anche tramite azione.
2. I comuni dei circoli sciolti rispondono nella misura della loro partecipazione al deficit per obbligazioni dei circoli. Un eventuale diritto di regresso nei confronti degli organi dei circoli sciolti passa ai comuni in proporzione alla loro partecipazione.
3. Almeno per l'ultimo anno, i conti dei circoli che sono stati sciolti vengono approvati dalla regione alla quale è stata attribuita la maggior parte del territorio dei comuni del circolo.
4. Gli ultimi organi dei circoli sono responsabili anche oltre la data dello scioglimento dei circoli per una conclusione accurata dei lavori di scioglimento. Sono autorizzati e tenuti a procedere agli atti giuridici necessari a tale scopo e a fornire spiegazioni.

### **Art. 6** Abrogazione del diritto previgente {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--110.200--6}

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in distretti e circoli del 12 marzo 2000.
2. Per la durata della loro esistenza, per i distretti e i circoli fanno stato le disposizioni valide il giorno prima dell'entrata in vigore della suddivisione del Cantone in regioni.

### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--110.200--7}

1. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.