150.300
# Ordinanza sull'elezione dei consiglieri nazionali
Del 18.12.1978 (stato 01.01.2015)

## 1. Organi

### **Art. 1** Ufficio elettorale del Cantone, a) Cancelleria dello Stato {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--1}

1. La Cancelleria dello Stato è ufficio elettorale del Cantone ai sensi dell'articolo 7a dell'ordinanza del Consiglio Federale sui diritti politici.

### **Art. 2** b) Compiti {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--2}

1. L'organizzazione e la sorveglianza delle elezioni dei consiglieri nazionali è di competenza della Cancelleria dello Stato.
2. In ispecie essa cura le necessarie comunicazioni nel Foglio Ufficiale Cantonale e all'indirizzo della Cancelleria federale, riceve le proposte di candidatura e le stabilisce definitivamente ai sensi degli articoli 21 sgg. della legge federale sui diritti politici, istruisce i comuni, spedisce loro tutti i documenti elettorali, organizza la comunicazione dei risultati dell'elezione, controlla i risultati comunali e compila quello cantonale.
3. La Cancelleria dello Stato allestisce istruzioni per i comuni corredandole degli esempi più importanti.

### **Art. 3** c) Aiuti {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--3}

1. Per questi compiti il cancelliere ha anzitutto a disposizione il personale della Cancelleria dello Stato.
2. Egli è autorizzato a valersi dell'aiuto di dipendenti delle sezioni dell'Amministrazione cantonale per i lavori di controllo e per la compilazione del risultato cantonale. Può incaricare la Polizia cantonale di raccogliere gli atti elettorali comunali nella domenica d'elezione.
3. Il Governo fissa l'indennità o il compenso per il lavoro straordinario fatto dal personale della Cancelleria dello Stato e dagli aiuti causa l'elezione dei consiglieri nazionali.

### **Art. 4** Ufficio elettorale comunale, a) Composizione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--4}

1. Ogni sovrastanza comunale designa tempestivamente prima di ogni elezione del Consiglio nazionale un ufficio elettorale il cui numero di membri corrisponde alla grandezza del comune e assicura un lavoro di scrutinio o di controllo preciso e rapido.

### **Art. 5** b) Direzione {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--5}

1. La sovrastanza comunale o l'ufficio elettorale comunale nomina un presidente, un vicepresidente e un attuario.
2. Costoro formano la presidenza dell'ufficio elettorale comunale. La presidenza dirige i lavori di conteggio e di controllo, prende le decisioni necessarie ed è responsabile della comunicazione tempestiva dei risultati comunali e della consegna ineccepibile degli atti comunali.
3. Il presidente e l'attuario firmano i moduli e i processi verbali.

### **Art. 6** c) Sovrastanza comunale come ufficio elettorale {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--6}

1. La sovrastanza comunale o il consiglio comunale possono designarsi ufficio elettorale. Si applica per analogia l'articolo 5.

## 2. Proposte di candidatura

### **Art. 7** Termini {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--7}

1. Le proposte di candidatura devono essere depositate presso la Cancelleria dello Stato al più presto 153 giorni (ventiduesimo lunedì) e al più tardi il 76° giorno (undicesimo lunedì) precedente la data d'elezione.
2. Dopo il 69° giorno (decimo lunedì) precedente la data d'elezione le proposte di candidatura non possono più essere mutate.
3. Le dichiarazioni circa congiunzioni e sottocongiunzioni di liste vanno consegnate per iscritto alla Cancelleria dello Stato entro il 69° giorno (decimo lunedì) precedente la data d'elezione.

### **Art. 8** Esame, numerazione e pubblicazione {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--8}

1. La Cancelleria dello Stato esamina le proposte di candidatura ai sensi degli articoli 21 sgg. della legge federale sui diritti politici ) prima di trasmetterle al Governo.
2. Essa pubblica il più presto possibile nel Foglio Ufficiale Cantonale le liste definitive con la loro designazione e il loro numero progressivo (in cifra araba) menzionando eventuali congiunzioni e sottocongiunzioni di liste.
3. Per l'assegnazione del numero progressivo alle liste fa stato la data di ricezione delle proposte di candidatura.
4. In caso di più proposte di candidatura ricevute lo stesso giorno, la numerazione viene determinata tramite estrazione a sorte. L'estrazione compete alla Cancelleria dello Stato. I rappresentanti delle proposte di candidatura possono assistere all'estrazione.
5. …

## 3. Schede

### **Art. 9** Genere delle schede ufficiali {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--9}

1. Sono da considerare schede solo le schede ufficiali edite dalla Cancelleria dello Stato sotto forma di schede con designazione di lista per tutte le liste o di schede senza nomi prestampati. Le schede non ufficiali sono nulle.
2. Per la timbratura delle schede viene applicato per analogia l'articolo 10 dell'ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC).

### **Art. 10** Spedizione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--10}

1. La Cancelleria dello Stato invia un numero sufficiente di schede ai comuni almeno sei settimane prima della data d'elezione.
2. La sovrastanza comunale invia ad ogni avente diritto di voto una serie di schede con liste e una scheda senza nomi prestampati al più presto quattro e al più tardi tre settimane prima della data d'elezione.
3. Il non aver ricevuto le schede costituisce un motivo di ricorso solo per chi ha preteso inutilmente la consegna di schede a tempo, cioè prima della chiusura delle urne.
4. Nei giorni d'elezione i locali elettorali devono mettere a disposizione dei votanti un numero adeguato di schede ufficiali.

### **Art. 11** Compilazione della scheda {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--11}

1. Le schede senza nomi prestampati devono essere compilate a mano. Cancellazioni, modifiche o complementi su schede ufficiali stampate con designazione di lista sono ammissibili, ma possono essere effettuati solo a mano.
2. Modifiche, cancellazioni o complementi eseguiti con la macchina da scrivere, con timbri e simili rendono nulla la scheda.
3. Parimenti sono nulle le schede sulle quali figura la firma dell'elettore oppure contengono, sulla parte davanti o dietro, altri segni di riconoscimento, aventi lo scopo di violare il segreto elettorale.

## 4. Espressione del voto

### **Art. 12** Diritto applicabile {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--12}

1. L'elezione è segreta. Non è ammesso il voto per procura.
2. Per quanto concerne la carta di legittimazione, il luogo, l'orario e il controllo dell'elezione, la votazione per corrispondenza, quella nei giorni precedenti la domenica, la votazione da parte di invalidi, di persone in servizio militare o di protezione civile e di Svizzeri all'estero fanno stato le relative norme federali, cantonali e comunali.

## 5. Accertamento dei risultati comunali

### **Art. 13** Norme determinanti {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--13}

1. Per l'accertamento dei risultati comunali fanno stato gli articoli 35-38 della legge federale sui diritti politici e le istruzioni della Cancelleria federale e della Cancelleria dello Stato.

### **Art. 14** Radiazioni o modifiche ufficiali {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--14}

1. Le radiazioni o le modifiche fatte causa nullità durante i lavori di conteggio e di controllo vanno presentate per l'esame alla presidenza dell'ufficio elettorale. Tali radiazioni e modifiche si fanno in rosso sulla scheda aggiungendo le lettere UE (ufficio elettorale) e indicando il nome degli scrutinatori responsabili.

### **Art. 15** Comunicazione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--15}

1. I risultati dell'elezione devono essere comunicati alla Cancelleria dello Stato secondo speciali istruzioni il giorno dell'elezione entro e non oltre le ore 19.00.

### **Art. 16** Consegna del materiale elettorale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--16}

1. Terminati il conteggio e il controllo dei voti e dopo la comunicazione dei risultati alla Cancelleria dello Stato, i moduli stampati dal computer compilati e firmati (1-3), il processo verbale firmato (modulo stampato dal computer 4) e le schede di voto giusta le speciali istruzioni della Cancelleria dello Stato devono essere consegnati a quest'ultima oppure tenuti pronti per il servizio di presa.
2. Conformemente all'istruzione della Cancelleria dello Stato le schede devono dapprima essere smistate esattamente, messe in buste su cui va indicato il contenuto, sigillate e impacchettate.

## 6. Accertamento e pubblicazione del risultato elettorale cantonale

### **Art. 17** Accertamento e compilazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--17}

1. Per l'accertamento e la compilazione del risultato cantonale da parte della Cancelleria dello Stato fanno stato gli articoli 34-43 della legge federale sui diritti politici e gli articoli 7-13 dell'ordinanza del Consiglio Federale sui diritti politici.

### **Art. 18** Sorteggio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--18}

1. Un eventuale sorteggio ai sensi degli articoli 41 e 43 della legge federale sui diritti politici è effettuato dal presidente di Governo in una seduta del Governo.

### **Art. 19** Pubblicazione e trasmissione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--19}

1. Per la pubblicazione del risultato elettorale cantonale e la trasmissione dei relativi processi verbali al Consiglio Federale da parte della Cancelleria dello Stato fanno stato l'articolo 52 della legge federale sui diritti politici e gli articoli 13 e 14 dell'ordinanza del Consiglio Federale sui diritti politici.
2. La pubblicazione nel Foglio Ufficiale Cantonale deve menzionare la possibilità di ricorso ai sensi dell'articolo 77 della legge federale sui diritti politici.

## 7. Disposizioni finali

### **Art. 20** Entrata in vigore e abrogazioni {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--150.300--20}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 1979. È abrogata contemporaneamente l'ordinanza governativa del 12 settembre1919.