170.360
# Ordinanza sulle tasse della Cancelleria di Stato
Del 18.10.1982 (stato 01.07.1998)

### **Art. 1** Legalizzazioni {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.360--1}

1. La Cancelleria di Stato riscuote le seguenti tasse di cancelleria per legalizzazioni:
   1. di documenti di stato civile quali atti di nascita, di matrimonio, di famiglia, attestazione di cittadinanza, atti di adozione, ecc.: fr. 10.–
   2. …
   3. di atti quali
   estratti del registro di commercio: da fr. 20.– a fr. 35.–
   certificati che attestano la frequenza di una scuola, pagelle, conteggi, ecc.: fr. 10.–
   licenze di condurre internazionali, carta di passo per salme, attestazioni di vita e di residenza, inviti di stranieri: fr. 10.–
   documenti di brevetti, contratti, atti pubblici di fondazioni, statuti, deleghe, sentenze di divorzio, testamenti, atti di successione: da fr. 20.– a fr. 30.–
   per provvedere alla pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale di atti d'origine smarriti: fr. 10.–

### **Art. 2** Copie fotostatiche {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.360--2}

1. Per le copie fotostatiche la Cancelleria di Stato mette in conto una tassa di un franco per copia.

### **Art. 3** Altri atti d&#39;ufficio {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.360--3}

1. Per altri atti d'ufficio semplici che non richiedono molto tempo può essere riscossa una tassa di cancelleria da cinque a 100 franchi.

### **Art. 4** Casi speciali {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.360--4}

1. Se sussistono circostanze particolari, le tasse di cui sopra possono essere aumentate oppure condonate del tutto.

### **Art. 5** Entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.360--5}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1983.