170.380
# Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei Consiglieri di Stato
(LSPC)
Del 19.10.2006 (stato 01.01.2007)

### **Art. 1** Stipendio annuo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.380--1}

1. Lo stipendio annuo dei Consiglieri di Stato ammonta al 118 per cento del massimo della classe di stipendio più alta, inclusa la tredicesima mensilità, secondo la legge cantonale sul personale.
2. Lo stipendio annuo viene versato in dodici rate mensili uguali.

### **Art. 2** Indennità a titolo di presidenza {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.380--2}

1. L'indennità a titolo di presidenza ammonta a 1/24 dello stipendio annuo e viene versata mensilmente.

### **Art. 3** Indennità sociali, prestazioni in caso di decesso {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.380--3}

1. L'indennità sociale speciale, gli assegni per i figli e le prestazioni in caso di decesso si conformano alle disposizioni della legislazione cantonale sul personale.

### **Art. 4** Stipendio in caso di impedimento al lavoro {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.380--4}

1. Lo stipendio in caso di impedimento al lavoro, in particolare in seguito a malattia, infortunio professionale e non professionale, nonché durante la gravidanza e dopo il parto si conforma alle disposizioni della legislazione cantonale sul personale.

### **Art. 5** Rimborso spese {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.380--5}

1. Le spese che si presentano nell'esercizio dell'attività di Consigliere di Stato vengono rimborsate secondo le disposizioni della legislazione cantonale sul personale.

### **Art. 6** Entrate accessorie {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.380--6}

1. Le entrate accessorie da rappresentanze ai sensi dell'art. 41 Cost. cant. confluiscono nella Cassa dello Stato. Sono eccettuate le diarie e i rimborsi spese.

### **Art. 7** Previdenza professionale {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.380--7}

1. Per quanto riguarda la previdenza professionale, i Consiglieri di Stato sono assicurati presso la Cassa pensioni dei Grigioni (CPGR). I contributi e le prestazioni si conformano alla legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG).

### **Art. 8** Pensione, 1. Prestazioni {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.380--8}

1. Dopo l'abbandono della carica in Governo esiste inoltre il diritto, vita natural durante, a una pensione. La pensione ammonta per ogni anno di carica al tre e mezzo per cento dell'ultimo stipendio conseguito; ogni anno di carica iniziato viene considerato anno intero.
2. Se un ex Consigliere di Stato consegue un reddito da attività lucrativa che insieme alla pensione supera lo stipendio annuo di un Consigliere in carica, lo stipendio deve essere ridotto dell'importo eccedente. Le prestazioni della previdenza professionale vengono calcolate al valore della corrispondente rendita quale reddito da attività lucrativa.
3. Se un Consigliere di Stato diviene totalmente invalido durante il periodo di carica, la prestazione di invalidità corrisponde alla pensione che avrebbe conseguito.
4. La pensione vedovile ammonta al 60 per cento della pensione corrente o eventuale.

### **Art. 9** 2. Computo di altre prestazioni assicurative {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.380--9}

1. Se in caso di invalidità esiste al contempo un diritto a prestazioni della CPGR e ad altre prestazioni computabili ai sensi dell'articolo 18 LCPG, la pensione viene ridotta in modo che tutti i pagamenti raggiungano complessivamente al massimo il 60 per cento dell'ultimo stipendio conseguito. In caso di decesso di un Consigliere di Stato in carica, per i superstiti questa limitazione ammonta al 50 per cento.

### **Art. 10** 3. Finanziamento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.380--10}

1. Le pensioni e le prestazioni coassicurate vengono finanziate dal Cantone secondo un sistema di ripartizione.

### **Art. 11** 4. Altre disposizioni {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.380--11}

1. Per il resto fanno stato per analogia le disposizioni della LCPG.
2. La CPGR provvede al pagamento delle prestazioni.

### **Art. 12** 5. Disposizioni transitorie {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.380--12}

1. Le prestazioni sorte in base al vecchio diritto rimangono invariate.
2. Tutti i versamenti capitalizzati dell'assicurazione dei depositi a risparmio di ogni Consigliere di Stato in carica vengono trasferiti a suo favore alla CPGR quale prestazione di libero passaggio.
3. Per gli anni di carica compiuti fino all'entrata in vigore della presente legge, ai Consiglieri di Stato in carica viene computata una pensione del quattro per cento dell'ultimo stipendio conseguito.

### **Art. 13** Referendum ed entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.380--13}

1. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Governo stabilisce l'entrata in vigore.