170.480
# Regolamento concernente il fondo per i rischi non assicurati degli esercizi amministrativi e scolastici cantonali e dei Servizi psichiatrici dei Grigioni
Del 21.08.1963 (stato 01.01.2009)

### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.480--1}

1. Il Cantone dispone di un fondo (Voce 997.000) destinato alla copertura parziale o intera di danni derivanti da rischi non assicurati degli esercizi amministrativi e scolastici cantonali e dei Servizi psichiatrici dei Grigioni, danni che il Cantone o i Servizi psichiatrici dei Grigioni devono assumersi o si assumono volontariamente.

### **Art. 2** Amministrazione e investimenti {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.480--2}

1. La Ragioneria di Stato provvede ad amministrare il fondo, il cui patrimonio va investito al tasso medio per investimenti di lunga durata.

### **Art. 3** Mezzi a disposizione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.480--3}

1. Per la copertura di danni ai sensi dell'articolo 1 possono essere usati gli interessi e parte del patrimonio. Gli interessi non usati vengono aggiunti al patrimonio.

### **Art. 4** Autorità competenti {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.480--4}

1. Le domande di erogazione dal fondo vanno presentate per iscritto al Dipartimento delle finanze e dei comuni.
2. La competenza di decisione circa il danno totale fatto valere per un evento spetta alle seguenti autorità:
   a) al Dipartimento delle finanze e dei comuni fino all&#x27;importo di 50 000 franchi;
   b) al Governo per importi superiori ai 50 000 franchi.
3. È riservata una sentenza giudiziaria a norma della legge sulla responsabilità.

### **Art. 5** Calcolo {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.480--5}

1. Nell'assumere danni ai sensi dell'articolo 1 e nel calcolare il risarcimento si dovrà tener giusto conto della colpa del danneggiato e delle speciali circostanze dell'evento.

### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--170.480--6}

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1963.