173.020
# Regolamento interno del Tribunale della magistratura
Del 31.10.2024 (stato 01.01.2025)

### **Art. 1** Sede {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.020--1}

1. Il Tribunale della magistratura ha la propria sede a Coira.

### **Art. 2** Corte plenaria {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.020--2}

1. Il presidente, i due giudici e i due supplenti costituiscono la Corte plenaria.
2. La Corte plenaria:
   a) emana il presente regolamento interno nonché l'ordinanza concernente le tasse;
   b) approva il rapporto di gestione a destinazione del Gran Consiglio;
   c) nomina tra i due giudici il vicepresidente per il periodo di carica ordinario.
3. Essa è in numero legale se almeno quattro membri della Corte plenaria sono presenti o partecipano alla procedura per circolazione degli atti.
4. Essa decide a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto del presidente conta doppio.

### **Art. 3** Commissione amministrativa {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.020--3}

1. Il presidente e i due giudici formano la commissione amministrativa.
2. La commissione amministrativa:
   a) approva il preventivo e il conto annuale a destinazione del Gran Consiglio;
   b) nomina l'attuariato e il segretariato;
   c) autorizza attività accessorie dei giudici della magistratura;
   d) licenzia prese di posizione.
3. Essa è in numero legale se almeno due dei suoi membri sono presenti o partecipano alla procedura per circolazione degli atti.
4. Essa decide a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto del presidente conta doppio.

### **Art. 4** Presidente {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.020--4}

1. Il presidente:
   a) detiene la presidenza in seno alla Corte plenaria e alla commissione amministrativa;
   b) prepara le pratiche per la Corte plenaria e la commissione amministrativa;
   c) rappresenta il Tribunale verso l'esterno;
   d) all'occorrenza nomina un attuariato e un segretariato e vigila su di essi;
   e) sbriga gli affari, nella misura in cui non siano competenti la Corte plenaria o la commissione amministrativa.
2. In caso di impedimento del presidente, quest'ultimo viene rappresentato dal vicepresidente.

### **Art. 5** Attuariato {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.020--5}

1. Può essere impiegato come attuario chi dispone di una formazione conclusa in diritto e di regola di una patente d'avvocato.
2. Gli attuari non possono esercitare un'attività a titolo principale o accessorio che potrebbe pregiudicare l'esercizio della funzione, l'indipendenza o la reputazione del Tribunale della magistratura. L'articolo 63 capoverso 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria fa stato per analogia.
3. Nuove attività esercitate a titolo principale o accessorio devono essere notificate al presidente.

### **Art. 6** Deliberazione delle decisioni, riunione, espressione del voto e nomina virtuali {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.020--6}

1. Deliberazioni delle decisioni, riunioni, espressioni del voto e nomine virtuali sono ammesse.
2. Per le condizioni e le modalità fa stato per analogia l'ordinanza concernente il voto e la nomina in forma elettronica in seno agli organi di condotta dei tribunali.

### **Art. 7** Compilazione delle decisioni {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.020--7}

1. Se non è coinvolto un attuario, in deroga all'articolo 13 capoverso 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria il presidente firma da solo le decisioni di competenza del giudice unico e insieme a un secondo membro del collegio giudicante le decisioni prese dall'autorità collegiale.

### **Art. 8** Traffico postale e archiviazione {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.020--8}

1. Gli scritti a destinazione del Tribunale della magistratura vanno inviati al seguente indirizzo: Tribunale della magistratura, Reichsgasse 35, casella postale, 7001 Coira.
2. Gli atti del Tribunale della magistratura vengono archiviati presso la Cancelleria dello Stato del Cantone dei Grigioni.