173.400
# Ordinanza concernente il voto e la nomina in forma elettronica in seno agli organi di condotta dei tribunali
(OVNE)
Del 31.10.2024 (stato 01.01.2025)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.400--1}

1. La presente ordinanza disciplina lo svolgimento di riunioni virtuali degli organi di condotta dei tribunali nonché le condizioni per la partecipazione dei suoi membri a votazioni e nomine in forma elettronica.

### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.400--2}

1. Nella presente ordinanza si intende per:
   a) riunione virtuale: una riunione che non viene svolta in loco bensì in videoconferenza o conferenza telefonica;
   b) riunione in presenza: una riunione per la quale i partecipanti si incontrano in loco.

### **Art. 3** Campo d&#39;applicazione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.400--3}

1. Sono autorizzati a svolgere riunioni virtuali:
   a) la Corte plenaria del Tribunale d'appello;
   b) la commissione amministrativa del Tribunale d'appello;
   c) la commissione amministrativa ampliata;
   d) le corti plenarie dei tribunali regionali;
   e) le commissioni amministrative dei tribunali regionali;
   f) la conferenza dei presidenti dei tribunali regionali.
2. Costituiscono oggetto di riunioni virtuali affari nell'ambito dell'amministrazione della giustizia o della vigilanza sulla giustizia.

## 2. Riunioni virtuali

### **Art. 4** Principi {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.400--4}

1. In linea di principio gli organi di condotta dei tribunali svolgono le loro riunioni in presenza.
2. Riunioni virtuali possono tenersi se:
   a) una riunione in presenza non è possibile;
   b) occorre prendere decisioni urgenti;
   c) lo svolgimento in forma virtuale si impone per altri motivi.
3. Con il consenso del presidente, singoli membri degli organi di condotta possono partecipare in forma virtuale a una riunione che si tiene in presenza.

### **Art. 5** Condizioni {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.400--5}

1. Il presidente può stabilire di propria iniziativa o su richiesta di un membro che una riunione venga svolta in forma virtuale, salvo che la maggioranza dei membri dell'organo di condotta si dica contraria.
2. Una trasmissione funzionante deve essere garantita durante tutta la riunione virtuale. In occasione di una riunione virtuale ogni membro dell'organo di condotta deve trovarsi in un luogo che consenta uno svolgimento o una partecipazione senza disturbi. È vietato registrare la trasmissione.

### **Art. 6** Modalità {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.400--6}

1. All'inizio di una riunione virtuale il presidente identifica tutti i partecipanti e accerta la loro presenza.
2. Il numero legale dell'organo di condotta si conforma alle disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria.
3. Le riunioni virtuali non vengono registrate. La stesura del verbale si conforma alle disposizioni valide per le riunioni in presenza del rispettivo organo di condotta.
4. In presenza di disturbi di trasmissione rilevanti che interessano singoli partecipanti, questo fatto va comunicato al presidente. La riunione può essere proseguita se l'organo di condotta rimane in numero legale.
5. L'assenza di singoli partecipanti a seguito di disturbi nella trasmissione deve essere annotata nel verbale della riunione.

### **Art. 7** Ausili tecnici {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.400--7}

1. La riunione virtuale si tiene mediante un sistema adatto alla trasmissione.
2. Il sistema deve permettere una comunicazione sicura e simultanea tra i partecipanti alla riunione.

## 3. Voto e nomina in forma elettronica

### **Art. 8** Condizioni {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.400--8}

1. Durante una riunione virtuale i membri degli organi di condotta possono esprimere il loro voto in caso di votazioni e nomine chiedendo la parola oppure alzando la mano in modo visibile nella trasmissione video.
2. Prima di passare alla votazione o alla nomina, il presidente deve accertarsi del funzionamento impeccabile della trasmissione.
3. Votazioni o nomine a scrutinio segreto vengono svolte in linea di principio nel quadro di riunioni in presenza. Nel quadro di riunioni virtuali possono essere svolte per via elettronica, se vi è a disposizione un'applicazione sicura e adatta a tale scopo.
4. Se un membro richiede una votazione o una nomina a scrutinio segreto, dopo la comunicazione dell'ordine del giorno deve comunicarlo in tempo utile al presidente ancora prima della riunione. Se una votazione o nomina a scrutinio segreto viene richiesta soltanto durante la riunione virtuale, la riunione deve essere interrotta e proseguita in presenza, se non vi è a disposizione un'applicazione in conformità al capoverso 3.
5. Per la decisione e la procedura di nomina fanno stato le disposizioni contenute nei regolamenti interni dei rispettivi organi di condotta.