173.510
# Ordinanza concernente la retribuzione dei membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie
(Ordinanza sulla retribuzione, ORe)
Del 31.10.2024 (stato 01.01.2025)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.510--1}

1. La presente ordinanza disciplina l'ammontare dell'indennità giornaliera, della rimunerazione di partecipazione e dei supplementi nonché gli ulteriori dettagli della retribuzione dei membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie conformemente all'articolo 19 capoverso 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria.

### **Art. 2** Retribuzione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.510--2}

1. La retribuzione dei membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie è composta da:
   a) un'indennità giornaliera, se l'impiego dei membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie è legato a una seduta;
   b) una rimunerazione di partecipazione per affare, se i membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie partecipano a una decisione per circolazione degli atti;
   c) un supplemento all'indennità giornaliera o alla rimunerazione di partecipazione, se l'impiego dei membri a titolo accessorio è legato alla direzione del procedimento;
   d) una forfetaria per l'onere indipendente dalla pratica, se il presidente dell'autorità giudiziaria in questione è un membro a titolo accessorio.

### **Art. 3** Indennità giornaliera {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.510--3}

1. L'indennità giornaliera indennizza le spese sostenute per sedute, studio degli atti e altre attività durante lo stesso giorno.
2. Il diritto a un'indennità giornaliera intera sussiste indipendentemente dalla durata delle corrispondenti attività.
3. Se l'intervento richiede meno di quattro ore, viene versata soltanto metà dell'indennità giornaliera.
4. Per lo studio di atti, bozze di sentenza o motivazioni di sentenze in altri giorni, l'indennità giornaliera può essere aumentata al massimo di un'ulteriore indennità giornaliera, in misura dell'onere di tempo giustificato.

### **Art. 4** Rimunerazione di partecipazione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.510--4}

1. La rimunerazione di partecipazione viene determinata per ogni pratica entro i limiti, in misura dell'onere di tempo giustificato.
2. Nella rimunerazione di partecipazione è compresa l'indennità per lo studio degli atti nonché per altre attività in relazione alla presa della decisione. Nel caso di pratiche molto ampie o complesse può essere fissata una rimunerazione di partecipazione fino al doppio dell'importo massimo previsto.

### **Art. 5** Supplemento {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.510--5}

1. Se il membro a titolo accessorio dirige un procedimento, ha diritto a un supplemento all'indennità giornaliera o alla rimunerazione di partecipazione pari al massimo a due indennità giornaliere, in misura dell'onere di tempo giustificato.
2. In procedimenti particolarmente onerosi il supplemento all'indennità giornaliera o alla rimunerazione di partecipazione può essere ulteriormente aumentato in misura dell'onere di tempo giustificato.

### **Art. 6** Rimborso spese {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.510--6}

1. Ai membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie vengono rimborsate le spese in conformità al diritto cantonale sul personale.

### **Art. 7** Determinazione degli importi {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.510--7}

1. La competenza per la determinazione della retribuzione e del rimborso spese spetta:
   a) in seno al Tribunale della magistratura: al presidente del Tribunale della magistratura oppure, qualora si tratti del suo indennizzo, al supplente del presidente;
   b) in seno al tribunale regionale: al presidente del tribunale regionale;
   c) in seno alla giudicatura di pace e all'autorità di conciliazione in materia di locazione: al giudice di pace;
   d) in seno all'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi: alla commissione amministrativa del Tribunale d'appello.

## 2. Tribunale della magistratura

### **Art. 8** Presidente {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.510--8}

1. Il presidente del Tribunale della magistratura riceve un'indennità giornaliera corrispondente a 1/21 dello stipendio mensile del presidente del Tribunale d'appello conformemente all'articolo 21 capoverso 1 lettera a della legge sull'organizzazione giudiziaria.
2. La rimunerazione di partecipazione del presidente del Tribunale della magistratura può raggiungere un'indennità giornaliera intera per affare.
3. Il presidente del Tribunale della magistratura riceve una forfetaria annua pari a 4000 franchi quale indennizzo per l'onere indipendente dalle pratiche.

### **Art. 9** Altri giudici e supplenti {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.510--9}

1. Gli altri giudici e i supplenti del Tribunale della magistratura ricevono un'indennità giornaliera corrispondente a 1/21 dello stipendio mensile di un giudice d'appello conformemente all'articolo 21 capoverso 1 lettera c della legge sull'organizzazione giudiziaria.
2. La rimunerazione di partecipazione degli altri giudici e dei supplenti del Tribunale della magistratura può raggiungere un'indennità giornaliera intera per affare.

## 3. Tribunale regionale

### **Art. 10** Giudici regionali {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.510--10}

1. I giudici regionali a titolo accessorio ricevono un'indennità giornaliera di 600 franchi.
2. La rimunerazione di partecipazione può raggiungere i 600 franchi per affare.

## 4. Giudicatura di pace e autorità di conciliazione in materia di locazione

### **Art. 11** Giudici di pace supplenti {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.510--11}

1. I giudici di pace supplenti ricevono un'indennità giornaliera di 600 franchi.

### **Art. 12** Altri membri delle autorità di conciliazione in materia di locazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.510--12}

1. Gli altri membri delle autorità di conciliazione in materia di locazione ricevono un'indennità giornaliera di 600 franchi.

## 5. Autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi

### **Art. 13** Membri dell&#39;autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--173.510--13}

1. Il presidente dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi e il suo supplente ricevono un'indennità giornaliera di 600 franchi.
2. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché i loro supplenti ricevono un'indennità giornaliera di 600 franchi.
3. Il presidente dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi riceve una forfetaria annua pari a 1000 franchi quale indennizzo per l'onere indipendente dalle pratiche.