180.500
# Ordinanza concernente il Foglio Ufficiale del Cantone dei Grigioni
Del 01.07.2014 (stato 01.01.2017)

### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--180.500--1}

1. Il Cantone pubblica il Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.
2. Esso contiene pubblicazioni ufficiali in particolare del Cantone, delle regioni e dei comuni, nonché annunci privati.

### **Art. 2** Esternalizzazione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--180.500--2}

1. La redazione, la produzione e la distribuzione del Foglio Ufficiale vengono esternalizzati.
2. II Governo affida tramite contratto questi compiti ad una ditta privata (parte contraente).
3. La parte contraente assolve i compiti a proprio rischio. Il Cantone provvede a garantirsi una partecipazione agli utili.

### **Art. 3** Sorveglianza {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--180.500--3}

1. La Cancelleria dello Stato vigila sul rapporto contrattuale. Essa riceve il conto annuale e controlla la consegna degli utili.
2. Essa ha il diritto di prendere visione in ogni momento di tutti i documenti che influenzano il risultato dell'esercizio. Può essere chiamato a consulto il Controllo delle finanze.

### **Art. 4** Pubblicazioni {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--180.500--4}

1. Testi destinati a essere resi pubblici quali pubblicazioni e inserzioni devono essere consegnati alla parte contraente pronti per la pubblicazione.
2. Per le pubblicazioni del Cantone fanno stato le disposizioni dell'ordinanza sulle lingue (OCLing) del Cantone dei Grigioni dell'11 dicembre 2007.
3. Le traduzioni vengono fornite alla parte contraente unitamente al testo in lingua tedesca.

### **Art. 5** Uscita {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--180.500--5}

1. Il Foglio ufficiale viene pubblicato quotidianamente in forma elettronica.

### **Art. 6** Prezzi per pubblicazioni {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--180.500--6}

1. Le pubblicazioni del Cantone avvengono gratuitamente, quelle delle regioni e dei comuni ad un prezzo massimo concordato in via contrattuale.
2. La parte contraente stabilisce i prezzi per gli annunci privati.

### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--180.500--7}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2. L'ordinanza concernente il Foglio Ufficiale del Cantone dei Grigioni del 23 marzo 1998 è abrogata con effetto al 31 dicembre 2015.