210.200
# Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni
(LICO)
Del 20.10.2004 (stato 01.01.2025)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--1}

1. La presente legge contiene il diritto civile cantonale e disciplina le competenze di diritto civile delle autorità amministrative nell'ambito del Codice svizzero delle obbligazioni.
2. La competenza delle autorità di conciliazione e dei tribunali, nonché la procedura nell'ambito della giurisdizione civile si conformano al Codice di procedura civile e alla legislazione d'applicazione cantonale.

### **Art. 2** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--2}

### **Art. 3** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--3}

### **Art. 4** Pubblicazioni {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--4}

1. Pubblicazioni, pubblici avvisi, pubbliche diffide e proposte previste dal Codicedelle obbligazioni avvengono sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, laddove una legge o un'ordinanza del Gran Consiglio non dispongano altrimenti.
2. Sono fatte salve la competenza dell'autorità per altre pubblicazioni adeguate e la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio prescritta dal Codice delle obbligazioni.

## 2. Disposizioni particolari

### **Art. 5** Garanzia nel commercio del bestiame {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--5}

1. Il giudice unico presso il tribunale regionale nella cui giurisdizione si trova l'animale è competente per la conduzione della procedura preliminare.
2. Per il resto la procedura si conforma alle prescrizioni della Confederazione, del Codice di procedura civile e della legislazione cantonale d'applicazione.

### **Art. 6** Incanto pubblico, 1. Direttore ufficiale {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--6}

1. L'incanto pubblico deve essere diretto dal presidente della regione oppure da un dipendente della regione da lui designato.
2. Chi dirige l'incanto nomina una persona idonea per la tenuta del verbale.

### **Art. 6a** 2. Pubblicizzazione {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--6a}

1. Fatti salvi casi urgenti, un incanto pubblico va reso noto in modo adeguato almeno otto giorni prima del suo svolgimento.

### **Art. 6b** 3. Incanto di fondi {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--6b}

1. Se vengono messi all'incanto dei fondi, le condizioni d'asta vanno stese per iscritto, all'occorrenza con la partecipazione del direttore ufficiale. Queste devono contenere una descrizione precisa dell'immobile e un elenco completo degli oneri. Il direttore deve dare lettura delle condizioni d'asta prima dell'inizio dell'incanto.
2. Durante l'incanto, le condizioni d'asta devono essere esposte affinché tutti ne possano prendere visione.
3. La regione è competente per la comunicazione all'ufficiale del registro fondiario dell'aggiudicazione dell'incanto di un fondo (art. 235 cpv. 2).

### **Art. 6c** 4. Verbale {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--6c}

1. Va steso un verbale dell'incanto. In esso vanno indicati:
   1. l'adempimento dei requisiti formali di legge;
   2. l'oggetto venduto;
   3. nome di chi ha venduto;
   4. le condizioni d'asta;
   5. il prezzo d'acquisto per ognuno degli oggetti battuti;
   6. nome dell'acquirente.
2. In caso di incanti di fondi l'acquirente deve aggiungere di proprio pugno il proprio nome.
3. Il verbale dell'incanto va sottoscritto dal direttore d'asta e dal verbalista e poi depositato presso la regione.

### **Art. 6d** 5. Ulteriori disposizioni {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--6d}

1. Il Governo può emanare un tariffario per la disposizione e lo svolgimento di incanti pubblici.
2. Sono fatte salve le disposizioni del diritto federale sul commercio ambulante.

### **Art. 7** Donazione {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--7}

1. È autorità competente per l'adempimento di un onere di interesse pubblico in caso di donazione dopo la morte del donatore (art. 246 cpv. 2):
   1. la sovrastanza comunale, se l'onere è di interesse pubblico del comune;
   2. il comitato regionale o la conferenza dei sindaci, se l'onere è di interesse pubblico della regione;
   3. il Governo, se l'onere è nell'interesse di più comuni, di più regioni o del Cantone.

### **Art. 8** Locazione e affitto {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--8}

1. L'autorità di conciliazione è ufficio di deposito per pigioni ai sensi del diritto federale.
2. Il dipartimento approva i moduli per la disdetta di abitazioni e locali commerciali, nonché per aumenti di pigione e altre modifiche contrattuali da parte del locatore. Esso mette a disposizione in forma adeguata i relativi moduli.
3. Per l'aumento della pigione in base a una scala pattuita, la copia delle pattuizioni di pigione è considerata modulo legalmente sufficiente.
4. I tribunali comunicano alla Confederazione le sentenze in merito alle pigioni impugnate e ad altre richieste del locatore, secondo le disposizioni del diritto federale.

### **Art. 9** Contratto collettivo di lavoro {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--9}

1. Per la dichiarazione del carattere vincolante generale di contratti collettivi di lavoro e per la loro abrogazione è competente il Governo, fatto salvo il diritto federale.

### **Art. 10** Contratto normale di lavoro {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--10}

1. L'autorità competente ai sensi dell'articolo 359 e segg. è il Governo.

### **Art. 11** Mediazione matrimoniale e di ricerca di partner {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--11}

1. L'ufficio competente per le naturalizzazioni rilascia l'autorizzazione per l'esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale e di ricerca di partner ai sensi dell'articolo 406c ed esercita la vigilanza.

### **Art. 12** Magazzini di deposito {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--12}

1. Il Governo rilascia l'autorizzazione per l'emissione di cartevalori ai sensi dell'articolo 482 capoverso 1.
2. Esso è anche competente per comminare ammende ai sensi dell'articolo 1155 capoverso 2.

### **Art. 13** Gioco e scommesse {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--13}

1. Per lotterie ed estrazioni a sorte (art. 515) sono competenti le autorità designate nelle disposizioni particolari del diritto cantonale.

### **Art. 14** Vitalizio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--14}

1. Il Governo è competente per il riconoscimento di un istituto di vitalizio, nonché per l'approvazione delle condizioni poste per il contratto di vitalizio e del regolamento interno dell'istituto di vitalizio ai sensi degli articoli 522 e 524.

### **Art. 14a** Registro di commercio, 1. Organizzazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--14a}

1. Nel Cantone dei Grigioni si tiene un registro di commercio.

### **Art. 14b** 2. Vigilanza e rimedi giuridici {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--14b}

1. Il Dipartimento è autorità di vigilanza.
2. Le decisioni dell'ufficio al quale è affidata la tenuta del registro di commercio possono essere impugnate mediante appello al Tribunale d'appello, ai sensi del Codice di procedura civile.

### **Art. 14c** 3. Pubblicazioni {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--14c}

1. Le iscrizioni nel registro di commercio vengono pubblicate, oltre che sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, anche sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

### **Art. 14d** 4. Obbligo di notifica {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--14d}

1. Le o gli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti, come pure le sovrastanze comunali hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'ufficiale del registro di commercio tutti i fatti soggetti all'obbligo d'iscrizione e di fornire gratuitamente all'ufficiale qualsiasi informazione necessaria.

### **Art. 14e** 5. Reiscrizione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--14e}

1. Il giudice unico presso il tribunale regionale decide nella procedura di giurisdizione volontaria in merito alla reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato.
2. …

### **Art. 14f** Concorrenza sleale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--14f}

1. L'ufficio cantonale di controllo dei prezzi designato dal Governo vigila sull'indicazione corretta dei prezzi al dettaglio, dei prezzi unitari di merci misurabili, dei prezzi per prestazioni di servizi e nella pubblicità, nonché sull'osservanza delle disposizioni contro l'indicazione fallace dei prezzi. Esso è tenuto a denunciare alle autorità d'azione penale le violazioni all'obbligo di indicare i prezzi a destinazione dei consumatori.
2. I comuni designano un ufficio competente per tale vigilanza nel loro territorio. Questo denuncia all'ufficio cantonale di controllo dei prezzi le infrazioni alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi.

## 3. Disposizioni finali

### **Art. 15** Referendum, entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--210.200--15}

1. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.