217.310
# Ordinanza cantonale sulla geoinformazione
(OCGI)
Del 07.02.2012 (stato 01.06.2016)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Campo d&#39;applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--1}

1. La presente ordinanza si applica ai geodati di base del diritto cantonale, nonché agli altri geodati del Cantone, fatta eccezione per i dati del catasto delle condotte.
2. Essa si applica in via sussidiaria ai geodati di base del diritto federale per i quali sono competenti il Cantone o un ente territoriale subordinato.
3. Sono fatte salve norme particolari contenute in altri atti normativi.

### **Art. 2** Applicabilità del diritto federale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--2}

1. Nel campo d'applicazione della presente ordinanza sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell'ordinanza federale sulla geoinformazione.

### **Art. 3** Definizioni {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--3}

1. Qualità: la qualità dei geodati si misura ai criteri della completezza, della consistenza logica, della precisione, dell'attualità e della correttezza contenutistica.
2. Sistema d'informazione geografica (SIG): un sistema d'informazione geografica è un sistema per il rilevamento, l'elaborazione, l'amministrazione, l'analisi e la presentazione di dati geografici. I sistemi di geoinformazione includono l'hardware e il software necessari, come pure i geodati.
3. Organo cantonale preposto: con organo cantonale preposto va inteso sia il servizio specializzato ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge cantonale sulla geoinformazione, sia il servizio cantonale che esercita la vigilanza sui geodati cantonali il cui rilevamento, aggiornamento e gestione rientra nel settore di competenza dei comuni o delle regioni.

## 2. Organizzazione e competenze

### **Art. 4** Commissione SIG {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--4}

1. La Commissione SIG:
   a) tratta tutti gli affari nel settore della geoinformazione che sono di importanza interdipartimentale oppure che concernono gli interessi generali del Cantone;
   b) segue gli sviluppi nel settore della geoinformazione e sviluppa strategie;
   c) consiglia il Governo nel settore della geoinformazione.
2. Essa è composta da al massimo dieci membri, nonché dal presidente.
3. Ciascun Dipartimento designa da uno a due membri. Vanno considerati i collaboratori dei servizi specializzati che partecipano al SIG.
4. Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità nomina il presidente.

### **Art. 5** Ufficio {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--5}

1. Nel settore della geoinformazione, l'Ufficio con il Centro di competenze SIG è competente per i compiti seguenti:
   a) coordinamento delle attività dell'Amministrazione cantonale;
   b) preparazione degli affari e gestione del segretariato per la Commissione SIG;
   c) collaborazione allo sviluppo di norme tecniche;
   d) consulenza a servizi cantonali;
   e) gestione del sistema d'informazione geografica centrale SIG dell'Amministrazione cantonale;
   f) emanazione delle necessarie istruzioni tecniche con la collaborazione degli organi cantonali preposti.
2. Nel settore dei geodati cantonali esso è competente per tutti i compiti affidati dall'ordinanza federale sulla geoinformazione all'Ufficio federale di topografia.
3. Esso ha diritto di impartire istruzioni ai servizi specializzati del Cantone.

### **Art. 6** Organo cantonale preposto {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--6}

1. Se l'ordinanza federale sulla geoinformazione attribuisce un compito al servizio specializzato competente nel caso specifico, nel settore dei geodati cantonali è competente per questo compito l'organo cantonale preposto.
2. Esso è competente per la concessione, la limitazione o il rifiuto dell'accesso ai geodati federali o cantonali limitatamente accessibili al pubblico.

### **Art. 7** Consultazione di cerchie interessate {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--7}

1. Nella preparazione di decisioni strategiche nel settore della geoinformazione con effetti anche esterni all'Amministrazione cantonale vanno consultate le cerchie interessate.

## 3. Geodati e geoservizi

### **Art. 8** Cataloghi di geodati {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--8}

1. Il Dipartimento tiene:
   a) un catalogo dei geodati di base del diritto federale con l'indicazione delle competenze nel Cantone dei Grigioni;
   b) un catalogo dei geodati di base del diritto cantonale con l'indicazione delle competenze, del livello di autorizzazione all'accesso, dell'appartenenza al catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà e della necessità di mettere a disposizione un servizio di telecaricamento;
   c) un catalogo degli altri geodati pubblici del Cantone con l'indicazione delle competenze.
2. Esso provvede a un'adeguata pubblicazione di questi cataloghi.

### **Art. 9** Dati di riferimento {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--9}

1. I geodati di base vincolanti per i proprietari vengono referenziati ai dati della misurazione ufficiale. Per quanto opportuno, questo vale anche per i geodati di base vincolanti per le autorità.

### **Art. 10** Ampliamenti di modelli di geodati {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--10}

1. Se necessario, il servizio specializzato può ampliare i modelli di geodati minimi della Confederazione per soddisfare le esigenze cantonali supplementari.

### **Art. 11** Lingua di descrizione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--11}

1. L'Ufficio stabilisce la lingua di descrizione generale per i geodati di base e per i metadati. A tal proposito considera lo stato della tecnica e le normative a livello nazionale e internazionale.

### **Art. 12** Qualità {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--12}

1. Il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati ne assicura la qualità.
2. L'Ufficio mette a disposizione strumenti per valutare la qualità liberamente utilizzabili.

### **Art. 13** Storicizzazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--13}

1. La storicizzazione viene effettuata dal servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione.
2. La storicizzazione può essere svolta dall'organo cantonale preposto.

### **Art. 14** Tenuta e archiviazione di geodati, 1. Servizi specializzati cantonali {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--14}

1. I geodati dei servizi specializzati cantonali vengono tenuti nel sistema d'informazione geografica centrale dell'Amministrazione cantonale.
2. L'Ufficio mette a disposizione l'infrastruttura necessaria all'archiviazione e alla storicizzazione.
3. In accordo con il servizio specializzato e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.

### **Art. 15** 2. Servizi specializzati comunali e regionali {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--15}

1. I geodati che vengono rilevati, aggiornati e amministrati dai comuni e dalle regioni vanno da questi archiviati in un sistema adeguato.
2. L'archiviazione può anche essere svolta dall'organo cantonale preposto.
3. In accordo con l'organo cantonale preposto e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.

### **Art. 16** Archiviazione a lungo termine {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--16}

1. L'Archivio di Stato è competente per l'archiviazione a lungo termine dei geodati degni di archiviazione.

### **Art. 17** Indicazione dell&#39;attualità {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--17}

1. Tutti gli utenti devono indicare l'attualità dei geodati federali e cantonali.

### **Art. 18** Istruzioni tecniche {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--18}

1. L'Ufficio può emanare istruzioni tecniche relative ai modelli di rappresentazione, ai geometadati, alla qualità, alla storicizzazione, all'archiviazione di geodati e ai geoservizi con la cooperazione degli organi cantonali preposti.

## 4. Trasmissione di geodati

### **Art. 19** Scambio di dati tra autorità {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--19}

1. Su richiesta, il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione concede ad altri servizi del Cantone, delle regioni o dei comuni accesso ai geodati di base attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non è possibile, in un'altra forma elettronica adatta.

### **Art. 20** Trasmissione di geodati di base {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--20}

1. I servizi comunali o regionali competenti per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione sono tenuti a consegnare entro il termine stabilito dall'organo cantonale preposto i geodati destinati alla pubblicazione e alla fornitura.

## 5. Disposizioni finali

### **Art. 21** Entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.310--21}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2012.