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# Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)
Del 05.04.1987 (stato 01.01.2025)

## 1. Motivi cantonali di autorizzazione

### **Art. 1** Costruzione di abitazioni a scopo sociale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--1}

1. L'acquisto viene autorizzato se il fondo serve alla costruzione di abitazioni a scopo sociale (giusta il diritto cantonale e senza aiuto federale) in luoghi dove vi è penuria di alloggi oppure se il fondo è stato appena sovraedificato con simili abitazioni.

### **Art. 2** Parificazione dei sessi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--2}

1. Le designazioni di persone e funzioni contenute nella presente legge si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso della legge non risulti altrimenti.

### **Art. 3** Abitazione secondaria {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--3}

1. L'acquisto viene autorizzato se il fondo serve da abitazione secondaria di una persona fisica in un luogo con il quale essa mantiene rapporti strettissimi e degni di protezione, finché questi sussistono.

### **Art. 4** Abitazione di vacanza e unita di abitazione in un aparthotel, 1. Principio&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--4}

1. L'acquisto può essere autorizzato nei limiti del contingente cantonale, se il fondo serve da abitazione di vacanza o unità di abitazione in un aparthotel di una persona fisica in luoghi giusta l'articolo 9 capoverso 3 LAFE.
2. Il Governo designa i luoghi in cui l'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità di abitazione in aparthotel da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo. La decisione del Governo è definitiva.

## 2. &hellip;

### **Art. 5** 2. Fondi di un complesso di più abitazioni {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--5}

1. L'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità di abitazione in un aparthotel ai sensi dell'articolo 4 della presente legge è consentito nei limiti di proprietà per piani o di un altro complesso di diverse abitazioni di vacanza di alienanti svizzeri.
2. …

### **Art. 6** 3. Oggetti singoli, a) Abitazioni di vacanza di alienanti svizzeri {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--6}

1. L'acquisto di una singola abitazione di vacanza o di un'unità di abitazione in un aparthotel di un alienante svizzero è permesso.
2. Se il comune, nel quale si trova il fondo, ha introdotto limitazioni giusta l'articolo 8 lettera b), un simile acquisto è consentito unicamente per motivi importanti.

### **Art. 7** b) Abitazione di vacanza di persone all&#39;estero (abitazioni di seconda mano) {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--7}

1. L'acquisto di un'abitazione di vacanza o di un'unità di abitazione in un aparthotel di proprietà di un'altra persona residente all'estero è consentito.
2. Se il comune, nel quale si trova il fondo, ha introdotto limitazioni giusta l'articolo 8 lettera b), deve essere comprovata l'invendibilità al prezzo di costo ad una persona non soggetta all'obbligo di autorizzazione.

## 3. Limitazioni dei comuni

### **Art. 8** Limitazioni generali {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--8}

1. I comuni possono limitare l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità di abitazione in aparthotel, segnatamente:
   a) introducendo un blocco delle autorizzazioni;
   b) introducendo una quota per l'acquisto di un fondo di un complesso di abitazioni di vacanza o di unità di abitazione in aparthotel;
   c) limitando l'acquisto a oggetti nuovi da costruire;
   d) escludendo l'acquisto di singole abitazioni di vacanza giusta l'articolo 6.

### **Art. 9** Ulteriori limitazioni {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--9}

1. I comuni possono limitare ulteriormente l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità di abitazione in aparthotel in modo particolare ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettere d) ed e) LAFE oppure farsi cancellare dall'elenco dei luoghi di cui all'articolo 9 capoverso 3 LAFE.

## 4. Contingentamento

### **Art. 10** Ripartizione del contingente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--10}

1. Il Governo tenendo conto delle decisioni dei comuni stabilisce annualmente in via definitiva il modo di assegnazione del contingente cantonale delle autorizzazioni.

### **Art. 11** Esclusione della pretesa giuridica {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--11}

1. Non esiste alcun diritto di pretendere un'assegnazione dal contingente cantonale. Restano riservati i casi di rigore secondo il diritto federale.

### **Art. 12** Scadenza di autorizzazioni di massima {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--12}

1. Le garanzie di autorizzazioni ad alienanti (autorizzazioni di massima) vengono limitate a quattro anni. Per motivi importanti l'autorità di prima istanza può prorogare questo termine.

## 5. Autorità

### **Art. 13** Autorità di prima istanza {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--13}

1. L'Ispettorato del registro fondiario è autorità di prima istanza.

### **Art. 14** Autorità legittimata a ricorrere {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--14}

1. Il Governo designa il dipartimento legittimato a ricorrere.

### **Art. 15** Autorità di ricorso {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--15}

1. Il Tribunale d'appello è autorità di ricorso.

## 6. Procedura

### **Art. 16** Presentazione della domanda {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--16}

1. Le domande per il rilascio di un'autorizzazione devono essere presentate all'autorità di prima istanza, per iscritto e motivate.

### **Art. 17** Accertamenti {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--17}

1. L'autorità di prima istanza deve effettuare tutti i necessari accertamenti relativi a una domanda presentata.

### **Art. 18** Spese {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--18}

1. Per decisioni, per altri atti d'ufficio, per perizie e simili vengono riscosse delle spese ai sensi della legge sulla giustizia amministrativa.

### **Art. 19** Statistica {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--19}

1. Gli uffici del registro fondiario forniscono all'autorità di prima istanza per l'Ufficio federale di giustizia i dati necessari alla tenuta e pubblicazione di una statistica.

## 7. Disposizioni finali

### **Art. 20** Emanazione delle limitazioni giusta il diritto comunale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--20}

1. La procedura d'introduzione di limitazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge si conforma al diritto comunale. Dette limitazioni devono essere comunicate all'autorità di prima istanza.
2. Le limitazioni dei comuni giusta l'ordinanza cantonale d'esecuzione del 21 novembre 1984 della LAFE restano in vigore.

### **Art. 21** Entrata in vigore e abrogazioni {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--217.600--21}

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1988. Essa sostituisce l'ordinanza d'esecuzione della legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, emanata dal Gran Consiglio il 21 novembre 1984.