220.010
# Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(OLAdLEF)
Del 01.12.2015 (stato 01.01.2025)

### **Art. 1** Idoneità personale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--220.010--1}

1. L'idoneità personale dell'ufficiale esecutore e dei fallimenti nonché del supplente sussiste se questi ultimi:
   a) sono di cittadinanza svizzera o vivono legalmente in Svizzera;
   b) godono dell'esercizio dei diritti civili;
   c) non hanno subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con la professione di ufficiale esecutore e dei fallimenti, salvo che tali condanne non figurino più negli estratti del casellario giudiziale destinati a privati;
   d) non sono gravati da attestati di carenza di beni.

### **Art. 2** Idoneità professionale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--220.010--2}

1. L'idoneità professionale dell'ufficiale esecutore e dei fallimenti nonché del supplente sussiste se questi ultimi:
   a) dispongono di un diploma riconosciuto in diritto o in economia aziendale; oppure
   b) sono in possesso dell'attestato professionale federale di specialista in esecuzione per debiti e fallimento.
2. È considerato diploma riconosciuto ai sensi del capoverso 1 lettera a un diploma a livello di bachelor conseguito presso un'università, una scuola universitaria professionale o un istituto di formazione equivalente.
3. Se i requisiti di cui al capoverso 1 non sono soddisfatti, l'ufficiale esecutore e dei fallimenti nonché il supplente devono conseguire un diploma riconosciuto oppure l'attestato professionale federale entro cinque anni dalla nomina. In casi eccezionali motivati, il Tribunale d'appello può prorogare questo termine.
4. In casi eccezionali motivati, con il consenso del Tribunale d'appello è possibile derogare ai requisiti di cui al capoverso 1.

### **Art. 3** Accesso al registro centrale delle persone e degli oggetti {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--220.010--3}

1. L'ufficio esecuzioni e fallimenti può accedere ai dati di cui necessita per adempiere i compiti attribuitigli dalla legge. Il diritto d'accesso non si estende a dati personali degni di particolare protezione o a profili della personalità.
2. L'accesso ai dati può avvenire tramite una procedura di richiamo. Sono possibili interrogazioni di massa.
3. Per il resto si applicano le disposizioni della legge sui registri degli abitanti e su altri registri delle persone e degli oggetti.

### **Art. 4** Somma garantita {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--220.010--4}

1. La somma garantita per sinistro in caso di danni a persone o cose e di danni puramente patrimoniali nonché per spese per la prevenzione di danni ammonta almeno a 3 milioni di franchi.
2. La somma garantita in caso di danni da appropriazione indebita ammonta almeno a 0,5 milioni di franchi per sinistro.

### **Art. 5** Franchigia {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--220.010--5}

1. La franchigia ammonta almeno a 500 franchi e al massimo a 10 000 franchi per evento.
2. In caso di meri danni patrimoniali, la franchigia ammonta almeno a 500 franchi più il 10 per cento del danno rimanente e al massimo a 50 000 franchi per evento.
3. Il Cantone o gli organi esecutivi si fanno carico della franchigia.
4. Il Cantone fattura agli uffici esecuzioni e fallimenti, alle amministrazioni speciali del fallimento, ai commissari e ai liquidatori nonché alle autorità di vigilanza e giudiziarie la franchigia per i danni da loro cagionati.

### **Art. 6** Premi {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--220.010--6}

1. Il Cantone paga il 10 per cento del premio annuale. La parte rimanente del premio è a carico delle regioni in rapporto al numero di abitanti.
2. Per le regioni vengono applicate le seguenti categorie in base al numero di abitanti:
   a) fino a 10 000 abitanti;
   b) da 10 001 fino a 20 000 abitanti;
   c) da 20 001 fino a 30 000 abitanti;
   d) oltre 30 001 abitanti.

### **Art. 7** Obbligo di denuncia in caso di danno {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--220.010--7}

1. In caso di danno, gli assicurati conformemente all'articolo 12 capoverso 1 della legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento sono tenuti a informare senza indugio l'Amministrazione delle finanze.

### **Art. 8** Ispettori delle esecuzioni e dei fallimenti, 1. Posizione in materia di diritto del personale {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--220.010--8}

1. Il rapporto di servizio di diritto pubblico tra il Tribunale d'appello e gli ispettori delle esecuzioni e dei fallimenti (ispettori) può essere sciolto da entrambe le parti con effetto alla fine di un mese, nel rispetto di un termine di disdetta di tre mesi.

### **Art. 9** 2. Presupposti di nomina {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--220.010--9}

1. Possono essere nominate quali ispettori persone che soddisfano i criteri di idoneità secondo l'articolo 1 e l'articolo 2 capoverso 1.

### **Art. 10** 3. Indennizzo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--220.010--10}

1. Gli ispettori ricevono una diaria di 400 franchi.
2. Per l'attività di consulenza e l'organizzazione del perfezionamento professionale gli ispettori vengono indennizzati con una forfetaria annua compresa tra 2000 franchi e 10 000 franchi. Il Tribunale d'appello stabilisce la forfetaria annua tenendo conto dei compiti assunti.