320.110
# Ordinanza della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero
(OLACPC)
Del 21.12.2010 (stato 01.01.2011)

## 1. Disposizioni complementari

### **Art. 1** Gratuito patrocinio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--320.110--1}

1. L'audizione del Cantone serve in particolare per chiarire la situazione finanziaria. L'Amministrazione delle imposte competente per la presa di posizione può limitarsi a questo aspetto.
2. La necessità di un patrocinio da parte di un avvocato e le prospettive di successo della procedura vanno esaminate in primo luogo dal tribunale.
3. Le decisioni in cui viene concesso il gratuito patrocinio vanno comunicate all'Amministrazione delle imposte nel dispositivo.

## 2. Disposizioni finali

### **Art. 2** Abrogazione di atti normativi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--320.110--2}

1. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati i seguenti atti normativi:
   a) ordinanza per l'attuazione dell'articolo 28b del Codice civile svizzero del 19 giugno 2007 (CSC 210.150);
   b) tariffa delle procedure giudiziarie civili del 9 dicembre 1985 (CSC 320.075).
2. Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono abrogate dalla presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero e della legislazione cantonale d'applicazione.

### **Art. 3** Modifica del diritto previgente {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--320.110--3}

1. La modifica di ordinanze del Governo è disciplinata nell'appendice.

### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--320.110--4}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.