350.345
# Disposizioni di attuazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(DA della Larm)
Del 27.04.1999 (stato 01.06.2020)

### **Art. 1** Vigilanza {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--350.345--1}

1. Il Dipartimento competente per l'esercizio della vigilanza sull'esecuzione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni e dell'ordinanza sulle armi è il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.
2. La Polizia cantonale presenta ogni anno al Dipartimento un rapporto relativo alla sua attività quale autorità esecutiva in materia di diritto sulle armi. Essa informa senza indugio il Dipartimento in merito ad avvenimenti particolari.

### **Art. 2** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--350.345--2}

### **Art. 3** Esecuzione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--350.345--3}

1. La Polizia cantonale è competente per l'esecuzione della legge sulle armi e dell'ordinanza sulle armi nonché per l'effettuazione di controlli.
1bis Essa gestisce un sistema elettronico d'informazione sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco in conformità all'articolo 32a capoverso 2 della legge sulle armi e registra le autorizzazioni rilasciate nel Cantone.
2. Per l'assolvimento della parte pratica dell'esame di armaiolo la Polizia cantonale può consultare esperti privati.
3. Il comandante della polizia è competente per il rilascio e il ritiro della patente di commercio di armi. Per il resto il Servizio armi della Polizia cantonale è l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione.

### **Art. 3a** Obbligo di comunicazione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--350.345--3a}

1. I titolari di una patente di commercio di armi comunicano per via elettronica alla polizia cantonale i dati secondo l'articolo 21 capoverso 1bis e il capoverso 1ter della legge sulle armi nonché le copie di contratti, di permessi d'acquisto di armi e di autorizzazioni eccezionali.

### **Art. 3b** Collezionismo {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--350.345--3b}

1. È considerato collezionista ai sensi del diritto federale chi:
   a) possiede armi da fuoco da almeno cinque anni;
   b) è in possesso di almeno dieci armi da fuoco; e
   c) si occupa della collezione e della conservazione di armi da fuoco a fini storici, culturali, scientifici, tecnici, relativi all'istruzione o legati al patrimonio culturale.

### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--350.345--4}

1. Le presenti disposizioni di attuazione entrano in vigore il 1° gennaio 1999.