370.300
# Legge d'applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali
(LAPCA)
Del 31.08.2006 (stato 01.01.2025)

## 1. Competenza e organizzazione

### **Art. 1** Competenza {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--1}

1. Il Tribunale d'appello giudica liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni per le quali il diritto federale in materia di assicurazioni sociali prevede una procedura di arbitrato.
2. Qualora non abbia già giudicato un'autorità di conciliazione istituita per via contrattuale, la procedura di arbitrato deve essere preceduta da una procedura di conciliazione dinanzi all'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali.

### **Art. 2** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--2}

### **Art. 3** Autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali, 1. Composizione e posizione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--3}

1. L'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali è composta da un mediatore e dal suo supplente.
2. Il Tribunale d'appello nomina i membri dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali per la durata di quattro anni. È possibile procedere a nomine sostitutive durante il periodo di carica.
3. Il mediatore stabilisce la sede dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali. La sede deve trovarsi nel Cantone dei Grigioni.
4. La sede e la composizione dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali devono essere rese note pubblicamente.

### **Art. 3a** 2. Vigilanza {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--3a}

1. Il Tribunale d'appello esercita la vigilanza sull'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali.
2. L'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali sottopone il preventivo e il conto annuale per approvazione al Tribunale d'appello.
3. Per il resto nei confronti dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali e dei suoi membri il Tribunale d'appello dispone degli stessi strumenti di vigilanza e mezzi ausiliari di cui dispone nei confronti delle altre autorità giudiziarie e dei loro membri sottoposti alla sua vigilanza diretta.
4. Si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria relative alla vigilanza sulla giustizia.

### **Art. 4** Sezione di arbitrato del Tribunale d&#39;appello, 1. Composizione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--4}

1. Il Tribunale d'appello costituisce una sezione apposita per controversie per le quali il diritto federale in materia di assicurazioni sociali prevede una procedura arbitrale.
2. La sezione di arbitrato del Tribunale d'appello è composta da:
   a) un giudice del Tribunale d'appello (presidenza della sezione);
   b) due membri, di cui uno rappresenta gli assicuratori, l'altro i fornitori di prestazioni e che vengono designati dalle parti caso per caso.
3. …

### **Art. 5** 2. Membri designati&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--5}

1. Le persone designate dalle parti quali (arbitri) devono soddisfare la condizione dell'indipendenza dei giudici.
2. Se entro il termine fissato una parte non ha designato il proprio rappresentante nella sezione di arbitrato del Tribunale d'appello, questi viene nominato dal presidente della sezione di arbitrato del Tribunale d'appello dopo aver sentito la parte interessata.

### **Art. 6** Ricusazione {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--6}

1. La ricusazione si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.
2. Il presidente della sezione di arbitrato del Tribunale d'appello giudica quale unica autorità cantonale le eccezioni di ricusa contestate.

### **Art. 7** Indennità {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--7}

1. I membri dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali vengono retribuiti per il loro onere legittimo secondo l'onorario vigente per il gratuito patrocinio e per la difesa d'ufficio.
2. I membri designati della sezione di arbitrato del Tribunale d'appello vengono retribuiti per la loro attività giudiziaria sotto forma di:
   a) un'indennità giornaliera;
   b) una rimunerazione di partecipazione se sono coinvolti in una decisione per circolazione degli atti.
2bis Il diritto a retribuzione insorge con l'assegnazione di una pratica. Se una pratica viene meno o se un membro non può partecipare per ragioni personali, la retribuzione va ridotta.
3. Il Tribunale d'appello definisce l'ammontare dell'indennità giornaliera, della rimunerazione di partecipazione e gli altri dettagli in un'ordinanza.

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--8}

## 2. Procedura

### **Art. 9** Procedura di conciliazione, 1. Richiesta di conciliazione {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--9}

1. La procedura di conciliazione viene avviata presentando una richiesta di conciliazione scritta all'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali.
2. La richiesta di conciliazione deve contenere l'esatta designazione della parte e il petito.
3. La presentazione della richiesta di conciliazione determina la litispendenza della vertenza.
4. La comunicazione per via elettronica si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.

### **Art. 10** 2. Azione riconvenzionale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--10}

1. Un'azione riconvenzionale deve essere intentata al più tardi durante l'udienza di conciliazione.

### **Art. 11** 3. Fallimento della procedura di conciliazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--11}

1. L'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali informa il presidente della sezione di arbitrato del Tribunale d'appello in merito al fallimento del procedimento di conciliazione tramite un estratto del protocollo.
2. L'estratto del protocollo deve contenere la designazione delle parti, nonché il petito delle stesse.

### **Art. 11a** 4. Spese procedurali e assistenza giudiziaria gratuita {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--11a}

1. Il procedimento di conciliazione è soggetto a spese.
2. Le spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria gratuita si conformano alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.
3. La competenza per la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita spetta alla sezione di arbitrato del Tribunale d'appello. L'assistenza giudiziaria gratuita può essere chiesta al più presto con l'avvio del procedimento di conciliazione.

### **Art. 12** Procedura di arbitrato, 1. Termine per l&#39;azione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--12}

1. Il presidente della sezione di arbitrato del Tribunale d'appello fissa alla parte che si è rivolta per prima all'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali un termine di 30 giorni, che può essere prorogato una volta, per la presentazione dell'azione.
2. Qualora abbia giudicato un'autorità di conciliazione istituita per via contrattuale, l'azione deve essere presentata per iscritto al Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione del fallimento dell'udienza di conciliazione.

### **Art. 13** 2. Procedura {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--13}

1. Per quanto la presente legge non contenga alcuna prescrizione, trovano applicazione l'articolo 56 fino all'articolo 61 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.
2. A titolo integrativo sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura d'azione giudiziaria amministrativa dinanzi al Tribunale d'appello.

### **Art. 14** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--14}

## 3. Disposizioni finali

### **Art. 15** Disposizioni transitorie {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--15}

1. Alle liti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni procedurali della presente legge.
2. I poteri, i beni e le obbligazioni del tribunale arbitrale passano senza indennizzo alcuno al Tribunale d'appello al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3. I procedimenti pendenti dinanzi al tribunale arbitrale al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge vengono trasferiti al Tribunale d'appello con effetto al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto.

### **Art. 16** Referendum ed entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--370.300--16}

1. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Governo stabilisce l'entrata in vigore.