421.800
# Ordinanza sul servizio medico scolastico
Del 14.12.2004 (stato 01.01.2016)

## 1. In generale

### **Art. 1** Oggetto e campo di applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.800--1}

1. L'ordinanza disciplina il servizio medico scolastico nelle scuole popolari, nelle scuole medie e nelle scuole speciali.
2. …

### **Art. 2** Scopo {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.800--2}

1. Il servizio medico scolastico ha come scopo quello di preservare e promuovere la salute fisica e psichica degli alunni, nonché di rilevare per tempo disturbi della salute e malattie e di evitarne la propagazione.
2. Esso viene assunto dai medici scolastici da un lato e dai medici di famiglia e dai pediatri dall'altro.

## 2. Medico scolastico

### **Art. 3** Compiti {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.800--3}

1. Il medico scolastico
   a) controlla sulla base dei certificati di vaccinazione lo stato delle vaccinazioni e lo notifica al medico cantonale per mezzo del foglio di statistica;
   b) si accerta, tramite il controllo delle notifiche di esecuzione delle visite mediche degli alunni, che le visite mediche vengano effettuate dai medici di famiglia o dai pediatri;
   c) in casi particolari può recuperare la visita medica;
   d) è il medico di fiducia degli organi competenti della scuola;
   e) fornisce consulenza agli enti scolastici, al corpo insegnanti, alle persone esercitanti l'autorità parentale, agli alunni nelle questioni concernenti il servizio medico scolastico, la promozione della salute, l'educazione sanitaria e la prevenzione e collabora a eventi e progetti al riguardo;
   f) partecipa a corsi di perfezionamento professionale.

## 3. Medico di famiglia o pediatra

### **Art. 4** Compiti {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.800--4}

1. Il medico di famiglia o pediatra
   a) effettua le vaccinazioni secondo il piano delle vaccinazioni e le direttive del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, le riporta nel certificato di vaccinazione e consegna quest'ultimo alle persone esercitanti l'autorità parentale;
   b) effettua le visite mediche sulla base del foglio delle visite, riporta i risultati nel foglio delle visite e conserva quest'ultimo nella cartella clinica;
   c) notifica l'esecuzione delle visite mediche al medico scolastico competente e su richiesta lascia a quest'ultimo i fogli delle visite per prenderne visione;
   d) in caso di cambiamento di scuola, di domicilio o di medico trasmette i fogli delle visite e altri atti medici in relazione alla visita medica al nuovo medico competente.
2. Tutte le vaccinazioni sono volontarie e vengono effettuate d'intesa con i detentori dell'autorità parentale.

### **Art. 5** Momento della visita medica {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.800--5}

1. Sono soggetti a visita medica:
   a) tutti gli alunni dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia prima del passaggio al grado elementare;
   b) tutti gli alunni del primo anno scolastico, a meno che non siano già stati visitati nella scuola dell'infanzia;
   c) tutti gli alunni alla fine dell'obbligo scolastico;
   d) tutti i nuovi alunni ammessi a scuola, a meno che non forniscano la comprova di una visita medica effettuata nel loro precedente domicilio.

## 4. Scuola dell&#39;infanzia e scuola

### **Art. 6** Nomina {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.800--6}

1. L'ente scolastico nomina almeno un medico scolastico.
2. Esso notifica il nome del medico scolastico designato al competente medico delegato e all'Ufficio dell'igiene pubblica.
3. Più comuni possono nominare un medico scolastico comune.

### **Art. 7** Compiti {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.800--7}

1. L'ente scolastico provvede affinché
   a) vengano recapitati alle persone esercitanti l'autorità parentale le lettere per i genitori, i fogli di rilevamento sullo stato di salute degli alunni, i fogli delle visite per la visita medica e altri moduli o circolari dei medici scolastici;
   b) i certificati di vaccinazione e le notifiche di esecuzione delle visite mediche siano messi a disposizione dei medici scolastici per la verifica.

## 5. Finanziamento

### **Art. 8** Indennità dei medici scolastici {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.800--8}

1. L'ente scolastico indennizza i medici scolastici
   a) per il controllo dei certificati di vaccinazione e delle notifiche di esecuzione delle visite mediche con un importo forfettario di 16 franchi per alunno;
   b) per la visita medica secondo l'articolo 3 lettera c prima del passaggio alla scuola elementare con un importo forfettario di 110 franchi e al termine dell'obbligo scolastico con un importo forfettario di 140 franchi per alunno;
   c) per le attività secondo l'articolo 3 lettere d ed e con un'aliquota oraria di 170 franchi;
   d) per l'utilizzo del proprio veicolo per attività svolte nell'ambito dell'articolo 3 lettera d ed e secondo le aliquote dell'ordinanza sul personale.

### **Art. 9** Indennità del medico di famiglia o del pediatra {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.800--9}

1. L'ente scolastico indennizza i medici di famiglia e i pediatri per le visite mediche dopo il 6° anno d'età non riconosciute dalle casse malati (art. 5 lett. b e d) con un importo forfettario di 110 franchi per bambino e per la visita medica secondo l'articolo 5 lettera c con un importo fofettario di 140 franchi.

## 6. Disposizione finale

### **Art. 10** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.800--10}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005 e trova applicazione la prima volta per l'anno di scuola dell'infanzia rispettivamente l'anno scolastico 2005/06.
2. A questa data vengono abrogate l'ordinanza sul servizio medico scolastico del 22 agosto 1995 e la tariffa sulle indennità dei medici scolastici del 22 agosto 1995.