421.850
# Ordinanza sul servizio dentistico scolastico
Del 03.07.2007 (stato 01.08.2012)

## 1. In generale

### **Art. 1** Campo d&#39;applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--1}

1. Sono soggetti al servizio dentistico scolastico i bambini di scuola dell'infanzia e gli allievi durante la scolarità obbligatoria.

### **Art. 2** Oggetto {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--2}

1. Il servizio dentistico scolastico comprende:
   a) provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale;
   b) il controllo annuale della dentatura.

### **Art. 3** Cantone {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--3}

1. L'Ufficio dell'igiene pubblica è competente per la vigilanza sullo svolgimento del servizio dentistico scolastico.

### **Art. 4** Dentisti scolastici {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--4}

1. Gli enti responsabili designano i dentisti scolastici e li incaricano di svolgere il controllo annuale della dentatura. Essi possono gestire una propria clinica dentaria scolastica.

### **Art. 5** Istruttori {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--5}

1. L'Ordine dei dentisti grigionesi rispettivamente i comuni che gestiscono una propria clinica dentaria scolastica designano il numero di istruttori necessario per attuare i provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale. Essi provvedono alla formazione e al perfezionamento adeguati degli istruttori.

### **Art. 6** Coordinatori {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--6}

1. Gli enti responsabili designano di regola per ogni scuola dell'infanzia rispettivamente per ogni sede scolastica una persona competente per il coordinamento del servizio dentistico scolastico.

### **Art. 7** Regolamenti, contratti {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--7}

1. Gli enti responsabili sono tenuti a consegnare all'Ufficio dell'igiene pubblica una copia dei regolamenti sul servizio dentistico scolastico e dei contratti stipulati con i dentisti scolastici.

## 2. Svolgimento

### **Art. 8** Provvedimenti per il mantenimento dell&#39;igiene orale {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--8}

1. I coordinatori provvedono allo svolgimento dei provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale.
2. Due volte per anno scolastico, gli istruttori tengono in ogni classe della scuola dell'infanzia e della scuola elementare una lezione sul mantenimento dell'igiene orale.
3. Essi provvedono a istruire le persone esercitanti l'autorità parentale riguardo ai provvedimenti adeguati per il mantenimento dell'igiene orale.
4. Gli insegnanti rispettivamente gli assistenti dentari scolastici incaricati dagli enti responsabili svolgono inoltre quattro volte per anno scolastico esercizi sulla tecnica di spazzolatura secondo le indicazioni degli istruttori.

### **Art. 9** Controllo della dentatura {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--9}

1. I coordinatori provvedono allo svolgimento dell'annuale controllo della dentatura.
2. I dentisti scolastici controllano la dentatura dei bambini e degli adolescenti una volta per anno scolastico. Nell'ultimo anno di scuola obbligatoria deve inoltre essere effettuata una radiografia bite-wing.
3. Al momento della sua ammissione alla scuola dell'infanzia rispettivamente alla scuola popolare ogni bambino riceve un libretto del servizio dentistico scolastico, in cui vengono iscritti i reperti.
4. Gli enti responsabili possono permettere alle persone esercitanti l'autorità parentale di far effettuare il controllo della dentatura a proprie spese dal dentista privato. Gli enti responsabili devono in questo caso assicurarsi che il controllo della dentatura venga effettuato entro la fine di ogni anno scolastico e che la radiografia bite-wing venga effettuata entro la fine dell'ultimo anno scolastico della scolarità obbligatoria.

### **Art. 10** Cura {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--10}

1. La cura dei bambini e degli adolescenti da parte del dentista scolastico necessita dell'autorizzazione delle persone esercitanti l'autorità parentale.
2. Le persone esercitanti l'autorità parentale sono libere di far curare i bambini o gli adolescenti dal dentista privato.

## 3. Finanziamento

### **Art. 11** Assunzione delle spese, 1. Cantone {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--11}

1. Le spese per l'istruzione e l'intervento degli istruttori, incluso il materiale didattico, sono a carico del Cantone.
2. Il Governo disciplina in un mandato di prestazioni le prestazioni da fornire dall'Ordine dei dentisti grigionesi rispettivamente dai comuni che gestiscono una propria clinica dentaria scolastica e il relativo indennizzo.

### **Art. 12** 2. Enti responsabili {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--12}

1. Le spese per l'intervento dei coordinatori, per gli esercizi sulla tecnica di spazzolatura e per il materiale necessario allo svolgimento dei provvedimenti per il mantenimento dell'igiene orale sono a carico degli enti responsabili.
2. Le spese per il controllo della dentatura da parte dei dentisti scolastici sono a carico degli enti responsabili.

### **Art. 13** 3. Persone esercitanti l&#39;autorità parentale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--13}

1. Le spese di cura sono a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale.

### **Art. 14** Tariffa {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--14}

1. I dentisti scolastici vengono indennizzati secondo la tariffa per dentisti scolastici della Società svizzera di odontologia e stomatologia (estratto della tariffa dentistica generale per la medicina dentaria infantile e la profilassi scolastica). La stessa tariffa deve essere applicata anche per il calcolo delle quote a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale.

### **Art. 15** Fatturazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--15}

1. Al più tardi alla fine dell'anno scolastico, i dentisti scolastici presentano agli enti responsabili fatture separate per i controlli e le cure. Gli enti responsabili provvedono alla riscossione delle quote a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale. Le spese non recuperabili sono a carico degli enti responsabili.

## 4. Disposizioni finali

### **Art. 16** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--421.850--16}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2007 e si applica la prima volta per l'anno di scuola dell'infanzia rispettivamente per l'anno scolastico 2007/2008.
2. L'ordinanza concernente il servizio dentistico nelle scuole del 5 settembre 1995 è abrogata.