425.040
# Ordinanza sulla Commissione di vigilanza per le scuole medie superiori
Del 01.03.2005 (stato 01.03.2005)

### **Art. 1** Composizione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.040--1}

1. La Commissione di vigilanza è composta da nove membri eletti dal Governo. Detiene la presidenza il capo dell'ufficio competente per le scuole medie superiori. Nella composizione della Commissione si deve tenere adeguatamente conto delle tre aree linguistiche del Cantone.
2. Per dibattere affari la Commissione può far capo a direttori delle scuole medie superiori o ad altri specialisti.
3. Per il resto trovano applicazione le disposizioni dell'ordinanza per i dipendenti in servizio parziale del Cantone dei Grigioni.

### **Art. 2** Compiti {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.040--2}

1. La Commissione vigila sugli esami di ammissione e sugli esami finali alle scuole medie superiori. Effettua visite durante le lezioni e consiglia l'ufficio nel settore delle scuole medie superiori.
2. I membri della Commissione rendono conto all'ufficio riguardo alla vigilanza sugli esami e alle visite durante le lezioni.

### **Art. 3** Sedute, attuariato {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.040--3}

1. La Commissione si riunisce su invito del suo presidente o su richiesta di tre membri che devono indicare l'ordine del giorno.
2. L'ufficio provvede alla stesura del verbale e all'attuariato.

### **Art. 4** Abrogazione del diritto previgente {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.040--4}

1. Il Regolamento per la Commissione dell'educazione del 27 ottobre 1998 viene abrogato con l'entrata in vigore della presente ordinanza.

### **Art. 5** Entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.040--5}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2005.