425.060
# Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie superiori
(Ordinanza sull'ammissione)
Del 02.09.2008 (stato 01.08.2025)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--1}

1. Per l'ammissione alla sezione liceale, di scuola media di commercio, di scuola media di informatica o di scuola specializzata di una scuola media superiore, sia gli allievi grigionesi, sia gli allievi provenienti da fuori Cantone devono seguire una procedura d'ammissione secondo le disposizioni della presente ordinanza.
1bis Sono considerati come provenienti da fuori Cantone gli allievi che non soddisfano i presupposti di cui all'articolo 2 capoverso 3 della legge concernente le scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni.
2. Le scuole medie superiori private possono stabilire ulteriori presupposti per l'ammissione oltre quelli contemplati dalla presente ordinanza.

### **Art. 2** Scopo della procedura d&#39;ammissione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--2}

1. Con la procedura di ammissione si esamina se i candidati siano in grado di seguire le lezioni di una sezione di scuola media superiore.
2. A questo scopo, nell'ambito della procedura d'ammissione per gli allievi grigionesi viene dato molto peso ai risultati dell'esame d'ammissione. In determinati casi si tiene conto del voto di passaggio, nonché delle prestazioni nell'anno di formazione che segue l'esame d'ammissione cantonale.

### **Art. 3** Procedura d&#39;ammissione con esame d&#39;ammissione cantonale&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--3}

1. Per accedere alla prima o alla terza classe del liceo nonché alla prima classe della scuola media di commercio, di scuola media di informatica o della scuola specializzata, gli allievi grigionesi devono superare un esame d'ammissione cantonale.

### **Art. 4** Procedura d&#39;ammissione senza esame: principi e vie legali&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--4}

1. Le scuole medie superiori possono ammettere allievi in una sezione di scuola media superiore senza che questi debbano sostenere un esame d'ammissione cantonale:
   1. in caso di passaggio diretto da una sezione di un'altra scuola media superiore nel Cantone dei Grigioni o fuori Cantone alla stessa sezione, se sono dati i presupposti per la continuazione della formazione in questa sezione della scuola d'origine secondo le disposizioni statali ivi vigenti e se sono date conoscenze sufficienti della lingua cantonale che nella sezione viene utilizzata in prevalenza quale lingua di insegnamento; nella classificazione si deve tenere conto dello stato di promozione nella scuola d'origine;
   2. …
   3. in caso di accesso diretto alla sezione sulla base di una procedura d'ammissione cantonale o di una procedura d'ammissione equivalente riconosciuta dallo Stato superata in modo definitivo fuori Cantone, purché siano date conoscenze sufficienti della lingua cantonale che nella sezione viene utilizzata in prevalenza quale lingua di insegnamento;
   4. in caso di accesso alla quinta classe del liceo subito dopo il conseguimento del certificato di una scuola media di commercio o di scuola media di informatica con maturità professionale, di un certificato di scuola specializzata o di una maturità specializzata; l'opzione specifica va però scelta in base al certificato.
2. Un'ammissione conformemente al capoverso 1 è esclusa per allievi che nell'anno scolastico in corso o in quello precedente non hanno superato l'esame d'ammissione cantonale alla sezione o la procedura d'ammissione alla sezione secondo disposizioni interne della scuola.
3. L'Ufficio decide in merito a cambi di sezione nonché in altri casi eccezionali in merito ad ammissioni o cambi di scuola. Esso può porre ulteriori condizioni.
4. Decisioni di una scuola media superiore in merito alle ammissioni secondo il capoverso 1 e decisioni dell'Ufficio secondo il capoverso 3 possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi al Dipartimento.

### **Art. 4a** Procedura d&#39;ammissione secondo disposizioni interne della scuola, 1. Principi&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--4a}

1. Le scuole medie superiori private possono ammettere allievi provenienti da fuori Cantone per i quali i presupposti di cui all'articolo 4 non sono soddisfatti a una sezione di scuola media superiore secondo disposizioni interne se:
   1. la prima lingua di questi allievi è una lingua cantonale che nella scuola di destinazione viene utilizzata in prevalenza quale lingua di insegnamento oppure se essi dispongono di conoscenze di questa lingua cantonale pari almeno al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento;
   2. al momento dell'ammissione gli allievi non sono di oltre due anni più giovani o più anziani rispetto all'anno di riferimento della classe secondo il sistema scolastico grigionese; e se
   3. né nell'anno scolastico in corso né in quello precedente gli allievi hanno sostenuto, senza superarlo, l'esame d'ammissione cantonale alla sezione.
2. Con la procedura d'ammissione secondo disposizioni interne alla scuola si verifica per iscritto secondo le direttive dell'Ufficio, in particolare nelle materie dell'esame d'ammissione cantonale, se gli allievi da ammettere sono in grado di seguire le lezioni in una sezione di scuola media superiore.
3. Le disposizioni interne alla scuola devono essere portate a conoscenza dell'Ufficio. Su richiesta, a quest'ultimo deve essere concessa la consultazione degli atti correlati alla procedura d'ammissione.
4. …
5. Le scuole medie private notificano all'Ufficio secondo le direttive di quest'ultimo gli allievi che sono impegnati in una procedura d'ammissione secondo disposizioni interne alla scuola.
6. La procedura d'ammissione a una sezione di una scuola media superiore grigionese secondo disposizioni interne alla scuola può essere svolta soltanto una volta e deve essere conclusa al più tardi prima dell'accesso al penultimo anno di formazione.

### **Art. 4b** 2. Procedura d&#39;ammissione prima dell&#39;accesso&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--4b}

1. La procedura d'ammissione secondo disposizioni interne alla scuola può essere svolta al più presto all'inizio del terzo semestre che precede l'accesso.
2. Gli allievi che hanno superato questa procedura d'ammissione possono accedere alla scuola media superiore privata per l'inizio dell'anno scolastico e a partire dal momento dell'accesso sono assoggettati alle disposizioni di promozione cantonali in vigore.
3. …
4. La prova relativa alle conoscenze linguistiche conformemente all'articolo 4a capoverso 1 numero 1 deve essere fornita prima dell'accesso alla scuola media superiore grigionese.

### **Art. 4c** 3. Procedura d&#39;ammissione dopo l&#39;accesso {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--4c}

1. La procedura d'ammissione secondo disposizioni interne alla scuola deve essere conclusa e la prova relativa alle conoscenze linguistiche conformemente all'articolo 4a capoverso 1 numero 1 fornita al più tardi nel secondo semestre successivo all'accesso.
2. Gli allievi ammessi dopo la positiva conclusione della procedura d'ammissione sono assoggettati alle disposizioni di promozione cantonali in vigore.
3. Gli allievi che non superano la procedura d'ammissione devono lasciare la scuola media superiore entro dieci giorni.

### **Art. 4d** 4. Ripetizione degli esami scritti {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--4d}

1. Gli allievi che non superano gli esami scritti possono ripeterli una volta entro due mesi presso la stessa scuola media superiore. Un'ulteriore ripetizione dell'esame non è possibile.

### **Art. 4e** 5. Vie legali {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--4e}

1. Una volta esaurite le vie di impugnazione interne alla scuola, le decisioni concernenti il mancato superamento di esami scritti e il mancato superamento della procedura d'ammissione possono essere impugnate entro dieci giorni mediante ricorso al Tribunale d'appello.

## 2. Organizzazione dell&#39;esame d&#39;ammissione cantonale&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 5** Preparazione {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--5}

1. L'Ufficio stabilisce la data, il livello richiesto e le sedi d'esame.

### **Art. 6** Iscrizione {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--6}

1. L'iscrizione all'esame avviene indicando il luogo d'esame, la sezione alla quale si aspira e la scuola alla quale si aspira.
2. Al momento dell'iscrizione all'esame, le persone che detengono l'autorità parentale definiscono insieme agli allievi una delle lingue cantonali quale loro lingua prima.
3. La responsabilità per l'iscrizione entro i termini previsti è delle persone che detengono l'autorità parentale. In caso di iscrizione tardiva, è esclusa una partecipazione all'esame d'ammissione cantonale.
4. Su domanda, l'Ufficio decide in merito alla concessione della compensazione degli svantaggi in occasione dell'esame d'ammissione cantonale. La domanda deve essere presentata secondo le direttive dell'Ufficio prima della scadenza del termine di iscrizione.

### **Art. 6a** Vie legali {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--6a}

1. Le decisioni dell'Ufficio concernenti la mancata concessione della compensazione degli svantaggi possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi al Dipartimento.

### **Art. 7** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--7}

### **Art. 7a** Accesso e vie legali&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--7a}

1. Possono accedere all'esame d'ammissione cantonale gli allievi grigionesi che si sono iscritti per tempo e che dimostrano quanto segue:
   1. di frequentare la sesta classe della scuola elementare, in caso di esame d'ammissione alla prima classe del liceo della durata di sei anni;
   2. la frequenza della seconda o della terza classe del grado secondario I, in caso di esame d'ammissione alla terza classe del liceo, nonché alla prima classe della scuola media di commercio, della scuola media di informatica o della scuola specializzata;
   3. …
2. …
3. Un accesso all'esame d'ammissione cantonale è possibile fino all'anno civile compreso nel quale il candidato diviene maggiorenne.
4. Decisioni dell'Ufficio concernenti il mancato accesso all'esame d'ammissione cantonale possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi al Dipartimento.

### **Art. 7b** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--7b}

### **Art. 8** Commissione d&#39;esame d&#39;ammissione e gruppi d&#39;esame&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--8}

1. L'Ufficio designa una commissione d'esame d'ammissione, un gruppo d'esame per ciascuna materia esaminata per la prima classe del liceo e un altro gruppo d'esame per ciascuna materia esaminata per la terza classe del liceo nonché per la prima classe della scuola media di commercio, della scuola media di informatica e della scuola specializzata. Esso stabilisce la direzione della commissione d'esame d'ammissione e dei gruppi d'esame.
2. I membri della commissione d'esame d'ammissione e dei gruppi d'esame che non fanno parte del corpo insegnante della scuola media superiore cantonale con sede a Coira vengono indennizzati secondo le disposizioni valide per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone.

### **Art. 9** Commissione d&#39;esame d&#39;ammissione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--9}

1. Di norma fanno parte della commissione d'esame d'ammissione un rappresentante degli ispettorati e due rappresentanti ciascuno delle scuole medie superiori private e dell'Ufficio.
2. La commissione d'esame d'ammissione è responsabile per la preparazione, lo svolgimento e la valutazione degli esami d'ammissione cantonali. Essa disciplina l'impiego dei gruppi d'esame, garantisce la traduzione e la distribuzione dei compiti d'esame, determina la scala di valutazione e di punteggio, organizza la correzione e la correzione a posteriori e stila l'elenco di tutti i candidati. Dispone della facoltà di dare istruzioni ai gruppi direttivi e le compete la stesura del rapporto a destinazione dell'Ufficio.
3. …

### **Art. 10** Gruppi d&#39;esame {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--10}

1. Il gruppo d'esame per la prima classe del liceo è composto di regola, per ogni materia esaminata, da due insegnanti della scuola media superiore cantonale con sede a Coira, da due insegnanti delle scuole medie superiori private e da due insegnanti di scuola elementare.
2. Il gruppo d'esame per la terza classe del liceo, nonché per la prima classe della scuola media di commercio, di scuola media di informatica e della scuola specializzata, è composto di regola, per ogni materia esaminata, da due insegnanti della scuola media superiore cantonale con sede a Coira, da due insegnanti delle scuole medie superiori private e da due insegnanti di scuola secondaria.
3. I gruppi d'esame elaborano le definizioni dei compiti con soluzioni e istruzioni per la correzione vincolanti e stilano un rapporto a destinazione della commissione d'esame d'ammissione.

### **Art. 11** Direzione degli esami {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--11}

1. La direzione scolastica della sede d'esame è responsabile per l'esame nella sede d'esame. Essa designa la direzione d'esame e la comunica alla commissione d'esame d'ammissione.

### **Art. 12** Sorveglianza durante gli esami {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--12}

1. Per la sorveglianza durante gli esami, la direzione degli esami competente per la sede d'esame impiega personale apposito secondo le direttive dell'Ufficio.

### **Art. 13** Correzione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--13}

1. Per ogni materia d'esame, gli esami vengono corretti in comune da insegnanti specialisti delle sedi d'esame in un luogo designato dalla commissione d'esame d'ammissione secondo quanto prescritto dai gruppi d'esame. I responsabili dei gruppi d'esame trasmettono alla commissione d'esame d'ammissione i risultati degli esami quale base per la decisione d'esame.
2. Presso le sedi d'esame, la direzione degli esami prende atto dei risultati degli esami e propone alla commissione d'esame d'ammissione eventuali modifiche.

### **Art. 14** Decisione d&#39;esame {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--14}

1. La commissione d'esame d'ammissione prende le decisioni d'esame relative ai candidati in considerazione dei risultati degli esami e delle indicazioni fornite al momento dell'iscrizione e le comunica alle persone che detengono l'autorità parentale sui candidati. Essa informa la direzione degli esami delle sedi d'esame circa le decisioni d'esame.
2. …

## 3. Voto di passaggio

### **Art. 15** Voto di passaggio, 1. Principio&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--15}

1. La commissione d'esame d'ammissione calcola il voto di passaggio per chi si è iscritto all'esame d'ammissione:
   1. in caso di partecipazione all'esame d'ammissione cantonale alla prima classe del liceo direttamente dalla sesta classe elementare di una scuola in cui l'insegnamento avviene secondo il Piano di studio 21 nel campo d'applicazione di una legislazione scolastica cantonale;
   2. in caso di partecipazione all'esame d'ammissione cantonale alla terza classe del liceo, rispettivamente alla prima classe della scuola media di commercio, della scuola media di informatica o della scuola specializzata direttamente dalla seconda classe secondaria di una scuola in cui l'insegnamento avviene secondo il Piano di studio 21 nel campo d'applicazione di una legislazione scolastica cantonale.
2. …

### **Art. 16** 2. dalla sesta classe elementare&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--16}

1. Il voto di passaggio alla prima classe del liceo si compone dei voti della pagella del primo semestre della sesta classe elementare nelle materie:
   1. lingua prima;
   2. seconda lingua;
   3. inglese;
   4. aritmetica e geometria;
   5. natura, essere umano, società;
   6. arti figurative;
   7. musica;
   8. educazione fisica e sport;
   9. media e informatica.
2. Per allievi di scuole o classi bilingui, è considerata seconda lingua una delle due lingue nazionali utilizzate quali lingue di insegnamento.
3. Il voto di passaggio si calcola quale media arrotondata al secondo decimale dei voti ottenuti nelle materie di cui al capoverso 1.

### **Art. 17** 3. dalla seconda classe secondaria&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--17}

1. Il voto di passaggio alla terza classe del liceo rispettivamente alla prima classe della scuola media di commercio, della scuola media di informatica o della scuola specializzata si compone dei voti della pagella del primo semestre della seconda classe della scuola secondaria nelle materie:
   1. geografia;
   2. storia;
   3. natura e tecnica;
   4. arti figurative;
   5. musica;
   6. educazione fisica e sport;
   7. seconda lingua.
2. Per allievi di scuole o classi bilingui, è considerata seconda lingua una delle due lingue nazionali utilizzate quali lingue di insegnamento.
3. Il voto di passaggio si calcola quale media arrotondata al secondo decimale dei voti ottenuti nelle materie di cui al capoverso 1.

## 4. Oggetto degli esami d&#39;ammissione cantonali e valutazione&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 18** Materie d&#39;esame {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--18}

1. Si tengono esclusivamente per iscritto gli esami per l'ammissione:
   1. alla prima classe del liceo nella prima lingua definita al momento dell'iscrizione all'esame e in matematica. La materia d'esame matematica comprende due esami valutati separatamente: esame scritto di matematica (principalmente algebra e geometria) e calcolo mentale con formulazione scritta del quesito;
   2. alla terza classe del liceo, alla prima classe della scuola media di commercio, di scuola media di informatica o della scuola specializzata nella lingua prima definita al momento dell'iscrizione all'esame, in inglese, in aritmetica e in algebra, nonché in geometria.
2. …
3. …

### **Art. 19** Voti delle materie d&#39;esame dell&#39;esame d&#39;ammissione alla prima classe del liceo&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--19}

1. …
2. Il voto della materia d'esame lingue si compone del voto d'esame nella prima lingua arrotondato al quarto di voto e del voto nella seconda lingua sulla pagella del primo semestre della sesta classe di una scuola elementare in cui l'insegnamento avviene secondo il Piano di studio 21 nel campo d'applicazione di una legislazione scolastica cantonale (voto in pagella). Esso si calcola quale media arrotondata al secondo decimale del voto d'esame nella prima lingua e del voto in pagella nella seconda lingua.
3. Il voto della materia d'esame matematica si compone dei voti d'esame arrotondati al quarto di voto conformemente all'articolo 18 capoverso 1 numero 1. Esso si calcola quale media arrotondata al secondo decimale dei voti d'esame. Il voto d'esame scritto in matematica viene ponderato in misura di due terzi e il voto d'esame del calcolo mentale con formulazione scritta del quesito in misura di un terzo.
4. Il voto di passaggio conta come voto della materia d'esame.

### **Art. 19a** Voti delle materie d&#39;esame dell&#39;esame d&#39;ammissione alla terza classe del liceo rispettivamente alla prima classe della scuola media di commercio, della scuola media di informatica o della scuola specializzata {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--19a}

1. Il voto della materia d'esame lingue si compone dei voti d'esame arrotondati al quarto di voto nella prima lingua e in inglese. Esso si calcola quale media arrotondata al secondo decimale dei voti d'esame.
2. Il voto della materia d'esame matematica si compone dei due voti d'esame arrotondati al quarto di voto in aritmetica e algebra nonché in geometria. Esso si calcola quale media arrotondata al secondo decimale dei voti d'esame.
3. Il voto di passaggio conta come voto della materia d'esame.

### **Art. 20** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--20}

### **Art. 21** Media dell&#39;esame {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--21}

1. La media dell'esame si calcola quale media arrotondata al secondo decimale dei voti delle materie d'esame.

### **Art. 22** Condizioni per il superamento {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--22}

1. L'esame d'ammissione cantonale è superato:
   1. per la prima classe del liceo se la media dell'esame raggiunge il valore di 4,5 e se la differenza fra i voti delle materie d'esame e il voto 4 non ammonta a più di 0,75 punti verso il basso;
   2. per la terza classe del liceo se la media dell'esame raggiunge il valore di 4,5 e se la differenza fra i voti delle materie d'esame e il voto 4 non ammonta a più di 0,75 punti verso il basso;
   3. per la prima classe della scuola media di commercio, della scuola media di informatica e della scuola specializzata se la media dell'esame raggiunge il valore di 4 e se la differenza fra i voti delle materie d'esame e il voto 4 non ammonta a più di 0,75 punti verso il basso.
2. …
3. …

## 5. Scelta della scuola, accesso alla scuola e conclusione della procedura d&#39;ammissione&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 23** Scelta della scuola {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--23}

1. Il superamento dell'esame d'ammissione cantonale dà diritto agli allievi grigionesi di accedere alla scuola media superiore di loro scelta e obbliga le scuole medie superiori all'ammissione.
2. Alla scuola media superiore cantonale con sede a Coira possono accedere soltanto allievi grigionesi.

### **Art. 23a** Accesso alla scuola {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--23a}

1. L'accesso a una scuola media superiore avviene dopo il superamento dell'esame d'ammissione cantonale:
   1. dalla sesta classe della scuola elementare alla prima classe del liceo per l'inizio dell'anno scolastico che segue immediatamente l'esame d'ammissione;
   2. dalla seconda classe del grado secondario I alla terza classe del liceo per l'inizio dell'anno scolastico che segue immediatamente l'esame d'ammissione oppure per l'inizio dell'anno scolastico successivo a esso;
   3. dalla terza classe del grado secondario I alla terza classe del liceo per l'inizio dell'anno scolastico che segue immediatamente l'esame d'ammissione;
   4. dalla seconda classe del grado secondario I alla prima classe della scuola media di commercio, della scuola media di informatica o della scuola specializzata per l'inizio dell'anno scolastico che segue immediatamente l'adempimento dell'obbligo scolastico;
   5. dalla terza classe del grado secondario I alla prima classe della scuola media di commercio, della scuola media di informatica o della scuola specializzata per l'inizio dell'anno scolastico che segue immediatamente l'esame d'ammissione;
   6. dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico nella rispettiva sezione di scuola media superiore per l'inizio dell'anno scolastico che segue immediatamente l'esame d'ammissione.
2. Una volta scaduti i momenti di accesso conformemente al capoverso 1, il diritto di accesso perde la propria validità.

### **Art. 24** Conclusione della procedura d&#39;ammissione alla prima classe del liceo {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--24}

1. Chi al termine della prima classe del liceo è promosso, ha concluso con successo la procedura d'ammissione.
2. Una mancata promozione al termine della prima classe del liceo comporta l'esclusione dal liceo.

### **Art. 25** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--25}

## 6. Disposizioni finali

### **Art. 26** Esecuzione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--26}

1. L'esecuzione compete all'Ufficio.

### **Art. 27** Abrogazione del diritto previgente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--27}

1. L'ordinanza sugli esami d'ammissione alle scuole medie dei Grigioni del 14 settembre 1999 è abrogata.

### **Art. 28** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--28}

### **Art. 28a** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--28a}

### **Art. 29** Entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--425.060--29}

1. La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° settembre 2008.