427.220
# Ordinanza sulle scuole universitarie senza ente responsabile cantonale e sulla ricerca
(OSUR)
Del 08.07.2014 (stato 01.01.2025)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--1}

1. La presente ordinanza serve all'attuazione delle disposizioni della legge cantonale sulle scuole universitarie e sulla ricerca nei settori delle scuole universitarie senza ente responsabile cantonale, nonché degli istituti di ricerca universitari e degli altri istituti di ricerca.

### **Art. 2** Strategia relativa alle scuole universitarie e alla ricerca {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--2}

1. La strategia cantonale relativa alle scuole universitarie e alla ricerca viene di norma sviluppata e rielaborata secondo la periodicità valida per il programma di Governo e per il piano finanziario. Essa viene preparata dall'Ufficio.
2. Alla base dell'attuazione della strategia cantonale relativa alle scuole universitarie e alla ricerca vi sono autorizzazioni d'esercizio e mandati di prestazioni con contributi globali o con forfetarie orientate alle prestazioni.

### **Art. 3** Spese {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--3}

1. I costi provocati dalla richiesta di un'autorizzazione d'esercizio nonché quelli per un mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni vanno a carico dei richiedenti.

## 2. Mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 4** Obiettivo {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--4}

1. Il mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni serve al finanziamento di base dell'attività di ricerca finanziata con mezzi di terzi, di prestazioni d'insegnamento scientifico, dei servizi e della formazione continua.

### **Art. 5** Calcolo {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--5}

1. Il contributo globale per il finanziamento di base di istituti di ricerca di importanza nazionale conformemente alla legislazione federale, nonché degli altri istituti di ricerca tiene conto dei contributi di sostegno dell'ente pubblico, dei mezzi di terzi acquisiti sul mercato, delle prestazioni proprie dell'ente responsabile, nonché dei posti di lavoro finanziati con mezzi di terzi nel settore della ricerca.
2. I costi computabili per altri istituti di ricerca comprendono i costi del personale, nonché costi riferiti alla ricerca per apparecchiature, materiale e infrastruttura.

### **Art. 6** Durata e rinnovo {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--6}

1. Il mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni è limitato ad al massimo quattro anni e può essere rinnovato di volta in volta di quattro anni, su richiesta dell'istituzione.

### **Art. 7** Contenuto {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--7}

1. Il mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni include almeno:
   a) la nomina delle parti contrattuali, il periodo di contratto e la somma di contratto;
   b) il mandato con indicazioni sulla verifica dell'adempimento del mandato e i termini di disdetta;
   c) direttive relative alla presentazione del rapporto al Cantone;
   d) indicazioni relative a mobili e immobili;
   e) la firma dell'organo strategico supremo e di un membro del Governo.
2. L'Ufficio può stabilire ulteriori contenuti.

### **Art. 8** Revoca {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--8}

1. Se una o più condizioni per il rilascio del mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni non sono più soddisfatte, il Governo riduce il contributo globale o la forfetaria orientata alle prestazioni oppure revoca il mandato di prestazioni.
2. Se il mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni si basa su un'autorizzazione d'esercizio, può essere revocata anche questa.

### **Art. 9** Verifica {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--9}

1. L'Ufficio verifica il rispetto da parte dell'istituzione degli impegni associati a un'autorizzazione d'esercizio o a un mandato di prestazioni con contributo globale. Per questo può fare capo a esperti.
2. Se nel quadro della verifica si constata che i costi computabili sono stati fissati a un livello troppo elevato, la quota del contributo globale versata in eccesso va rimborsata al Cantone.

## 3. Scuole universitarie senza ente responsabile cantonale

### **Art. 10** Richiesta di un&#39;autorizzazione d&#39;esercizio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--10}

1. La richiesta per la costituzione e la gestione di un istituto di scuola universitaria senza ente responsabile cantonale va presentata in due esemplari all'Ufficio.
2. La richiesta per un'autorizzazione d'esercizio deve contenere quanto segue:
   a) la decisione sull'accreditamento istituzionale;
   b) la dimostrazione della necessità di gestire un istituto nel Cantone, nonché il luogo o i luoghi di formazione;
   c) la forma giuridica dell'ente responsabile, con organigramma ed elenco delle persone impiegate negli organi strategici e operativi;
   d) le indicazioni sulla gestione dei rischi e sul sistema di controllo interno;
   e) i piani di studio e i regolamenti d'esame;
   f) …
   g) bilancio e conto economico con allegato degli ultimi due anni, inclusi i relativi rapporti dell'ufficio di revisione.
3. Per le scuole universitarie senza ente responsabile cantonale che si trovano in fase di costituzione non sono necessarie le indicazioni richieste al capoverso 2 lettera g.

### **Art. 11** Estensione dell&#39;autorizzazione d&#39;esercizio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--11}

1. Le scuole universitarie senza ente responsabile cantonale in possesso di un'autorizzazione d'esercizio possono chiedere un mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni, se dimostrano tramite un'analisi dei benefici un sufficiente interesse cantonale.

### **Art. 11a** Tesi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--11a}

1. L'Ufficio può designare esperti per l'allestimento di perizie relative a tesi. La scuola universitaria può presentare proposte.
2. I costi per gli esperti vanno a carico dell'ente responsabile.

### **Art. 11b** Titoli di studio accademici e relativi certificati {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--11b}

1. Dopo il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, i titoli di studio accademici possono essere provvisti della menzione «titolo riconosciuto dallo Stato». Essi devono essere firmati anche dal direttore del Dipartimento.
2. I certificati digitali verificabili possono essere rilasciati e riconosciuti da scuole universitarie.

## 4. Centri di ricerca universitari e altri centri di ricerca

### **Art. 12** Richiesta di un mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--12}

1. La richiesta di un mandato di prestazioni con contributo globale o con forfetaria orientata alle prestazioni va inoltrata in due esemplari all'Ufficio e deve contenere quanto segue:
   a) la dimostrazione della qualità scientifica del centro di ricerca;
   b) la dimostrazione della necessità di gestire il centro di ricerca nel Cantone;
   c) la forma giuridica del centro di ricerca, con organigramma ed elenco delle persone impiegate negli organi strategici e operativi;
   d) la dimostrazione dell'esistenza sull'arco di più anni di mezzi di terzi per il finanziamento dell'attività di ricerca nel Cantone, generati sulla base dell'approvazione di progetti da parte di agenzie di promozione nazionali e internazionali;
   e) bilancio e conto economico con allegato degli ultimi due anni, inclusi i relativi rapporti dell'ufficio di revisione.
2. Per i centri di ricerca che si trovano in fase di costituzione non sono necessarie le indicazioni richieste al capoverso 1 lettere d ed e. Va tuttavia dimostrata l'esistenza di mezzi di terzi sufficienti per finanziare l'attività di ricerca pluriennale.

## 5. Disposizioni finali

### **Art. 13** Esecuzione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--13}

1. L'esecuzione compete all'Ufficio.
2. All'Ufficio va concessa la presa in visione della documentazione d'esercizio. Cambiamenti rilevanti ai fini dell'esercizio vanno comunicati senza indugio all'Ufficio.

### **Art. 14** Modifica del diritto previgente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--14}

### **Art. 15** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--427.220--15}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.