430.000
# Legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua
(LFPFC)
Del 17.04.2007 (stato 01.01.2016)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Oggetto, campo d&#39;applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--1}

1. La presente legge disciplina l'esecuzione della legislazione federale in materia di formazione professionale secondo gli obiettivi di quest'ultima e in singoli settori l'esecuzione della legislazione in materia di scuole universitarie.
2. Essa stabilisce i presupposti per il riconoscimento cantonale di formazioni e di diplomi scolastici e professionali che non sono assoggettati alla legislazione federale in materia di formazione professionale o di scuole universitarie.

### **Art. 2** Riconoscimento cantonale di formazioni e di diplomi scolastici e professionali {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--2}

1. Nell'ambito della valutazione di una domanda di riconoscimento cantonale vengono applicate per analogia le disposizioni contenute nel diritto di rango superiore relative ai presupposti per il riconoscimento e alla procedura.
2. Per il riconoscimento nell'ambito della formazione professionale è competente il Governo. Esso può emanare prescrizioni di formazione e d'esame.
3. …

### **Art. 3** Riconoscimento di istituti dal punto di vista del diritto a contributi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--3}

1. Gli istituti scolastici con offerta di formazione riconosciuta vengono riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi se al Cantone viene concesso un diritto di codecisione adeguato e se l'offerta corrisponde a un'esigenza dell'economia e della società.
2. Il Governo è di regola competente per il riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi di istituti scolastici privi di ente responsabile cantonale.
3. …

### **Art. 4** Collaborazione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--4}

1. Nell'adempimento dei compiti cantonali il Dipartimento competente per la formazione e gli uffici collaborano con i fornitori di prestazioni, le organizzazioni del mondo del lavoro, altri Cantoni, con la Confederazione o con l'estero.
2. Entro il campo d'applicazione della presente legge il Governo decide in merito alla stipulazione di accordi di diritto amministrativo, in particolare in merito ad accordi sulle tasse scolastiche e ad accordi sulla collaborazione, nonché al coordinamento con altri Cantoni e con l'estero, incluso il relativo finanziamento.

### **Art. 5** Organi della scuola {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--5}

1. Gli enti responsabili non cantonali delle scuole riconosciute designano:
   1. un organo al quale compete la direzione strategica della scuola;
   2. un'autorità alla quale compete la direzione operativa, aziendale e pedagogica della scuola;
   3. un ufficio di revisione al quale compete il controllo della gestione contabile e che presenta rapporto agli organi competenti della scuola e all'Ufficio.

### **Art. 6** Regolamenti scolastici {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--6}

1. Per le scuole cantonali il Governo emana un regolamento scolastico e disciplinare, a meno che una legislazione speciale non preveda una competenza diversa. Per le scuole sovvenzionate l'organo competente della scuola emana un regolamento scolastico e disciplinare.
2. Il regolamento disciplinare può prevedere ammonimenti, multe disciplinari, lavoro di pubblica utilità e altri provvedimenti fino all'espulsione dalla scuola in caso di infrazioni gravi. Se una scuola professionale di base pronuncia un'espulsione dalla scuola, l'Ufficio deve valutare lo scioglimento del contratto di tirocinio.
3. Il Governo può emanare disposizioni su un servizio medico scolastico.

### **Art. 7** Delega dell&#39;adempimento dei compiti {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--7}

1. Qualora il Cantone non adempia esso stesso ai compiti risultanti dalla presente legge, il Governo delega a terzi l'adempimento dei compiti.

### **Art. 8** Gestione delle prestazioni tramite mandato di prestazioni {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--8}

1. Il Governo stipula con i fornitori di prestazioni contratti quadro pluriennali.
2. Il contratto quadro disciplina le prestazioni da fornire, le direttive di qualità a ciò legate, gli standard e i mezzi finanziari, le responsabilità, nonché i requisiti posti al rapporto.
3. Il Dipartimento è competente per la stipulazione di contratti annuali con i fornitori di prestazioni. Esso approva i preventivi dei fornitori di prestazioni nei limiti dei crediti autorizzati. Il Governo può delegare all'Ufficio la competenza per la stipulazione del contratto.

## 2. Disposizioni organizzative

### **Art. 9** Governo {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--9}

1. Il Governo esercita la vigilanza sui settori di formazione soggetti alla presente legge e adempie ai compiti affidatigli dalla presente legge.

### **Art. 10** Dipartimento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--10}

1. Il Dipartimento emana le decisioni e le disposizioni che gli spettano secondo la presente legge e provvede all'esecuzione di quest'ultima.

### **Art. 11** Uffici {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--11}

1. Agli uffici del Dipartimento competente per la formazione spetta l'immediata vigilanza sulle formazioni subordinate al campo d'applicazione della presente legge. Essi sono gli organi esecutivi cantonali, per quanto le legislazioni di Confederazione e Cantone non dispongano diversamente.

### **Art. 12** Commissioni {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--12}

1. Il Dipartimento nomina la Commissione della formazione professionale, le commissioni d'esame, nonché altre commissioni necessarie e stabilisce i loro compiti.

## 3. Preparazione alla formazione professionale di base

### **Art. 13** Formazioni transitorie {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--13}

1. Le formazioni transitorie devono essere offerte in caso di necessità per preparare alla formazione professionale di base le persone che denotano lacune formative ed esigenze formative individuali al termine della scuola dell'obbligo.
2. Esse comprendono in particolare gli anni di preparazione alla professione incentrati sulla ricerca e sulla scelta della professione, su un campo professionale o sull'integrazione.

## 4. Formazione professionale di base

## 4.1. Formazione professionale pratica

### **Art. 14** Autorizzazione di formazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--14}

1. Chi offre una formazione professionale pratica e intende formare apprendisti in una determinata professione, necessita di un'autorizzazione di formazione dell'Ufficio.

### **Art. 15** Formatori {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--15}

1. Il Governo provvede a un'offerta adeguata alle esigenze per la formazione di formatori nella formazione professionale pratica, a norma delle disposizioni del diritto federale.

### **Art. 16** Contratto di tirocinio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--16}

1. Il contratto di tirocinio deve essere inoltrato all'Ufficio per approvazione prima dell'inizio della formazione professionale. L'approvazione è necessaria anche per modifiche al contratto.

## 4.2. Formazione scolastica

### **Art. 17** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--17}

1. Le scuole gestite dal Cantone, nonché quelle gestite da terzi riconosciute dal Governo dal punto di vista del diritto a contributi forniscono un'offerta decentrale sufficiente di scuole professionali di base. Le scuole preparano gli apprendisti a un diploma riconosciuto nella formazione professionale di base.
2. …

### **Art. 18** Assegnazione degli apprendisti {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--18}

1. Il Governo stabilisce i criteri per l'assegnazione degli apprendisti alle scuole.
2. L'Ufficio assegna gli apprendisti a scuole professionali di base cantonali o extracantonali o a corsi professionali intercantonali.

### **Art. 19** Durata dell&#39;anno scolastico {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--19}

1. La durata dell'anno scolastico si conforma alle ordinanze sulla formazione professionale di base.

### **Art. 20** Scuole di maturità professionale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--20}

1. Il Cantone provvede a un'offerta decentralizzata e sufficiente di scuole di maturità professionale con cicli di formazione durante e dopo l'apprendistato.
2. Il Governo decide in merito a offerte cantonali o al riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi di offerte di terzi.

### **Art. 21** Scuole d&#39;arti e mestieri e formazioni ad impostazione scolastica {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--21}

1. In caso di bisogno comprovato, il Cantone può gestire o sostenere tramite contributi scuole d'arti e mestieri e formazioni professionali di base ad impostazione scolastica.
2. Il Governo decide in merito alla costituzione e alla soppressione di offerte cantonali, nonché in merito alla concessione di contributi a terzi.

### **Art. 22** Scuole private non sovvenzionate {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--22}

1. Le scuole private non sovvenzionate che preparano gli apprendisti alla procedura di qualificazione per l'ottenimento dell'attestato federale di capacità o del certificato federale di formazione pratica necessitano di un'autorizzazione.
2. Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione se:
   1. sono osservate le direttive federali, in particolare per quanto concerne le esigenze poste ai responsabili della formazione professionale e all'offerta di formazione;
   2. è garantita la collaborazione nella procedura di qualificazione.

## 4.3. Corsi interaziendali

### **Art. 23** Corsi interaziendali {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--23}

1. Le organizzazioni del mondo del lavoro offrono corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede. L'Ufficio sostiene le organizzazioni nell'adempimento di questo compito e provvede affinché tutti gli apprendisti abbiano accesso ai corsi obbligatori all'interno o all'esterno del Cantone.
2. Le aziende i cui apprendisti sono stati esentati dall'Ufficio dai corsi obbligatori non hanno diritto a contributi del Cantone per i corsi che svolgono esse stesse.

## 4.4. Procedura di qualificazione

### **Art. 24** Organizzazione e svolgimento {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--24}

1. Le commissioni d'esame provvedono all'organizzazione e allo svolgimento delle procedure di qualificazione.

### **Art. 25** Ammissione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--25}

1. L'Ufficio decide sull'ammissione alla procedura di qualificazione, dopo aver conferito con i luoghi di formazione.
2. In considerazione dei contenuti di apprendimento della rispettiva professione, l'Ufficio decide anche in merito alle domande di esonero dall'esame o da sue parti e in merito al riconoscimento di prestazioni di formazione già fornite.

## 5. Formazione professionale superiore

### **Art. 26** Scuole specializzate superiori {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--26}

1. Il Governo è competente per il riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi di scuole specializzate superiori o istituti che offrono una formazione professionale continua quale componente essenziale della loro attività.

### **Art. 27** Corsi preparatori {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--27}

1. Il Dipartimento decide quali corsi preparatori agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori vengono offerti dal Cantone o sostenuti tramite contributi.

## 6. Formazione continua

### **Art. 28** Promozione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--28}

1. Il Cantone promuove un'offerta di formazione continua decentrale adeguata alle esigenze.
2. Il Dipartimento decide quali offerte di formazione continua il Cantone gestisce direttamente o sostiene tramite contributi. Vengono sostenute tramite contributi offerte di particolare interesse pubblico e che non potrebbero venire offerte senza il sostegno del Cantone. Si tratta segnatamente di offerte
   1. che servono all'acquisizione e alla conservazione della concorrenzialità sul mercato del lavoro, a qualifiche superiori, nonché al reinserimento e all'integrazione nel mondo del lavoro e nella società;
   2. per gruppi e regioni abituati alla formazione e svantaggiati per via della loro situazione.

## 7. Scuole universitarie

### **Art. 29** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--29}

## 8. Altre offerte e misure

### **Art. 30** Pensionati e mense {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--30}

1. Il Governo è competente per la concessione di contributi alla costruzione, alle attrezzature e all'esercizio di pensionati, se il pensionato è necessario.
2. Esso è competente per la concessione di contributi alla costruzione e alle attrezzature di mense scolastiche.

### **Art. 31** Altri provvedimenti {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--31}

1. Il Governo può adottare o sostenere provvedimenti per la conservazione e per la creazione di posti di formazione professionale pratica, se sul mercato si delinea uno squilibrio per la formazione professionale di base.
2. Il Governo può promuovere tramite contributi altri provvedimenti e progetti nell'interesse della formazione professionale. Tra questi rientrano in particolare
   1. il sostegno individuale speciale per apprendisti in formazione di base con attestato;
   2. i concorsi di formazione professionale e fiere professionali di organizzazioni del mondo del lavoro;
   3. le organizzazioni e i progetti per il coordinamento e la collaborazione;
   4. i progetti per lo sviluppo della qualità;
   5. particolari prestazioni di interesse pubblico.

## 9. Orientamento professionale, negli studi e nella carriera

### **Art. 32** Offerta {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--32}

1. Il Governo provvede a un'offerta decentrale di orientamento professionale, negli studi e nella carriera adeguata alle esigenze.

## 10. Finanziamento

## 10.1. Assunzione delle spese e contributi

### **Art. 33** Composizione dei fondi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--33}

1. I fondi necessari all'adempimento dei compiti vengono forniti da:
   1. contributi della Confederazione;
   2. contributi del Cantone;
   3. …
   4. …
   5. contributi degli enti responsabili;
   6. contributi derivanti da accordi sulle tasse scolastiche;
   7. tasse scolastiche e tasse per i corsi;
   8. compensi per servizi;
   9. contributi e donazioni di terzi;
   10. altre entrate.

### **Art. 34** Principi per il versamento di contributi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--34}

1. Sono computabili per il sovvenzionamento esclusivamente le spese effettivamente sostenute in caso di adeguata gestione economica dell'esercizio e che si trovano in relazione alla formazione professionale e alla formazione professionale continua.
2. Il Governo disciplina i dettagli sul preventivo e sul rendiconto, sulle spese e sui ricavi computabili, sui contratti quadro e annuali, sul resoconto, sulla costituzione e sull'utilizzo di accantonamenti e riserve, sulla valutazione della sostanza, sull'utilizzazione di eventuali eccedenze dei ricavi, nonché sul versamento di pagamenti parziali o di anticipi.

### **Art. 35** Disavanzo d&#39;esercizio computabile {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--35}

1. L'importo delle spese computabili rimanente dopo deduzione delle tasse di studio e per i corsi, dei contributi risultanti dagli accordi sulle tasse scolastiche, dei compensi per servizi e delle altre entrate è considerato quale disavanzo d'esercizio computabile per il sovvenzionamento.

### **Art. 36** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--36}

### **Art. 37** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--37}

### **Art. 38** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--38}

### **Art. 39** Contributi di enti responsabili privati {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--39}

1. Gli enti responsabili della Scuola specializzata per l'industria alberghiera dei Grigioni, di scuole specializzate superiori o di istituti, riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi, che offrono una formazione professionale continua quale parte essenziale della loro attività, forniscono una prestazione propria pari al 2,5 percento del disavanzo d'esercizio.

### **Art. 40** Copertura del disavanzo da parte del Cantone {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--40}

1. Il Cantone si fa carico dei disavanzi d'esercizio rimanenti dopo deduzione dei contributi degli enti responsabili di formazioni transitorie, di scuole professionali di base e di altri istituti riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi.

### **Art. 41** Assunzione delle spese da parte del Cantone {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--41}

1. Il Cantone si fa carico delle spese che risultano da accordi di diritto amministrativo.
2. Il Cantone si fa carico delle spese risultanti dallo svolgimento di esami e di altre procedure di qualificazione e dalla verifica dello stato di formazione della formazione professionale di base, se la legge non dispone diversamente.

### **Art. 42** Contributi del Cantone, 1. In generale {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--42}

1. Il Cantone versa contributi dal 40 all'80 percento delle spese definite computabili dal Governo di
   1. scuole d'arti e mestieri;
   2. corsi interaziendali;
   3. corsi di formazione professionale superiore;
   4. altri corsi di formazione continua riconosciuti dal Dipartimento dal punto di vista del diritto a contributi;
   5. pensionati.
2. Il Governo stabilisce l'ammontare dell'aliquota di contributo. I contributi possono anche venire versati in forma di forfettarie orientate alle prestazioni o nell'ambito di un preventivo globale.
3. In caso di comprovato stato di necessità il Gran Consiglio può decidere nei limiti del preventivo contributi supplementari a favore di istituti per la formazione professionale situati sul territorio del Cantone, le cui spese d'esercizio non sono coperte da prestazioni pubbliche.

### **Art. 43** 2. Contributi per altri provvedimenti {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--43}

1. Il Dipartimento è competente per il sostegno di ulteriori provvedimenti tramite contributi fino al massimo all'80 percento delle spese definite computabili dal Governo.
2. Il Dipartimento può concedere forfettariamente contributi fino a 50 000 franchi.

### **Art. 44** Procedura {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--44}

1. L'Ufficio decide l'ammontare dei contributi d'esercizio di Cantone e comuni nei limiti del preventivo approvato dell'istituto. Possono essere effettuati pagamenti parziali fino al 100 percento del contributo cantonale presumibile e del contributo dei comuni a scuole professionali di base e a formazioni transitorie.
2. La riduzione o il rimborso di contributi si conforma alle disposizioni della legislazione sulla gestione finanziaria.

### **Art. 45** Contributi edilizi {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--45}

1. I contributi del Cantone a nuove costruzioni, trasformazioni, ampliamenti, risanamenti, nonché alle relative attrezzature per offerte secondo la presente legge possono raggiungere il 100 per cento delle spese computabili, se i contributi d'esercizio annuali non contengono già una quota destinata all'infrastruttura. Il Governo disciplina i dettagli.
2. Per la concessione di contributi edilizi a istituti fuori Cantone sono fatte salve le competenze finanziarie secondo la Costituzione cantonale.

## 10.2. Tasse e addebito delle spese

### **Art. 46** Tasse {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--46}

1. Per quanto il diritto federale, cantonale o di concordato non prevedano la gratuità, il Governo stabilisce le tasse per le seguenti prestazioni:
   1. frequenza di formazioni transitorie;
   2. frequenza della scuola professionale di base per persone che frequentano la scuola al di fuori di un ciclo di formazione disciplinato;
   3. procedura d'ammissione e d'esame al di fuori della formazione professionale di base;
   4. procedura per stabilire l'equivalenza di una formazione professionale non formalizzata;
   5. offerte di orientamento professionale, negli studi e nella carriera per adulti;
   6. altri sevizi del Cantone o di terzi per il campo d'applicazione della presente legge.
2. Nella determinazione delle tasse devono essere considerati l'onere di tempo e le spese risultate; per quanto riguarda le tasse scolastiche e per i corsi deve essere considerato il numero di lezioni per semestre. Le tasse non devono coprire le spese.

### **Art. 47** Addebito, 1. Materiale didattico e spese {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--47}

1. Le spese per il materiale didattico e d'insegnamento personale, nonché le spese per le settimane tematiche e le escursioni sono a carico degli apprendisti.

### **Art. 48** 2. Procedura di qualificazione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--48}

1. Le spese per il materiale e l'affitto dei locali che risultano in occasione di esami per il conseguimento dell'attestato di capacità e del certificato federale di formazione pratica vengono fatturate proporzionalmente a chi offre la formazione professionale pratica.
2. Nella procedura di qualificazione di persone prive di contratto di tirocinio l'Ufficio fattura loro proporzionalmente le spese per il materiale e l'affitto dei locali.
3. La totalità delle spese delle procedure di qualificazione per candidati di scuole private non sovvenzionate vengono fatturate alla scuola.

## 10.3. Indennità

### **Art. 49** Collaboratori a titolo accessorio {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--49}

1. Il Governo disciplina l'indennità per esperti per le procedure di qualificazione. I membri di commissioni e altri collaboratori a titolo accessorio vengono indennizzati secondo l'ordinanza per i dipendenti in servizio parziale del Cantone dei Grigioni.

## 11. Rimedi giuridici

### **Art. 50** Vie legali {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--50}

1. I ricorsi contro voti di semestre di scuole professionali di base di cui si tiene conto per gli esami di fine tirocinio possono essere inoltrati entro dieci giorni all'organo competente della scuola. Quest'ultimo decide in via definitiva.
2. Le decisioni concernenti la mancata ammissione, la mancata promozione e il mancato superamento degli esami finali possono essere impugnate entro dieci giorni tramite ricorso amministrativo al Dipartimento.
3. Le decisioni di offerenti con mandato cantonale possono essere impugnate dinanzi al Dipartimento tramite ricorso amministrativo.

### **Art. 51** Autorità penale {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--51}

1. Contravvenzioni alle prescrizioni della legge federale sulla formazione professionale vengono punite dal Dipartimento. La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

### **Art. 52** Revoca dell&#39;autorizzazione all&#39;insegnamento {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--52}

1. Il Dipartimento può revocare l'autorizzazione all'insegnamento e annotare la revoca nel diploma di insegnante, se manca l'idoneità all'insegnamento. In caso di sostanziali modifiche della situazione, il Dipartimento può annullare la revoca e rilasciare alla persona interessata un diploma di insegnante senza annotazione.
2. Il Dipartimento può rendere note alle autorità scolastiche cantonali di assunzione la revoca e la nuova concessione dell'autorizzazione all'insegnamento e le notifica all'ufficio incaricato della gestione di una lista nazionale degli insegnanti ai quali è stata ritirata l'autorizzazione all'insegnamento.

## 12. Disposizioni finali

### **Art. 53** Abrogazione del diritto previgente {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--53}

1. Viene abrogata la legge sulla formazione professionale del Cantone dei Grigioni (Legge cantonale sulla formazione professionale) del 6 giugno 1982.

### **Art. 54** Modifica del diritto previgente {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--54}

### **Art. 55** Diritto transitorio {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--55}

1. Riconoscimenti cantonali di formazioni e di diplomi scolastici e professionali, nonché riconoscimenti dal punto di vista del diritto a contributi secondo il diritto previgente rimangono validi anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono applicate le disposizioni della presente legge.

### **Art. 56** Referendum, entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.000--56}

1. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.