430.200
# Ordinanza sulle formazioni transitorie
Del 12.08.2008 (stato 01.01.2009)

## 1. In generale

### **Art. 1** Obiettivo e compito {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.200--1}

1. Con offerte differenziate, le formazioni transitorie devono preparare i giovani con formazioni scolastiche preliminari diverse a entrare con successo nel mondo del lavoro.
2. Per raggiungere questo obiettivo, le formazioni transitorie approfondiscono, consolidano e ampliano le competenze apprese dai giovani nella scuola popolare.

### **Art. 2** Profili, 1. Formazione transitoria scolastica {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.200--2}

1. La formazione transitoria scolastica trasmette nozioni teoriche e pratiche di cultura generale e di preparazione al mondo del lavoro. Essa si rivolge a giovani desiderosi di consolidare e approfondire le loro competenze scolastiche e li sostiene nel processo di scelta professionale.

### **Art. 3** 2. Formazione transitoria combinata {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.200--3}

1. La formazione transitoria combinata propone attività pratiche in aziende e trasmette nozioni teoriche e pratiche di cultura generale. Essa si rivolge ai giovani desiderosi di conoscere più da vicino uno o più settori professionali.
2. L'insegnamento nella formazione transitoria combinata può essere proposto a giornata o in blocchi settimanali. Gli offerenti di formazioni transitorie combinate provvedono affinché vi sia un numero sufficiente di posti di pratica idonei.

### **Art. 4** 3. Formazione transitoria di integrazione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.200--4}

1. La formazione transitoria di integrazione propone nozioni teoriche e pratiche di cultura generale e di preparazione al mondo del lavoro incentrate sulla promozione delle competenze linguistiche e sociali. Si rivolge a giovani che necessitano di sostegno nella scelta professionale e nell'integrazione sociale.

## 2. Organizzazione

### **Art. 5** Programma d&#39;insegnamento {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.200--5}

1. L'insegnamento nelle formazioni transitorie va impartito per classi. Esso può venire completato con l'insegnamento in gruppi di livello o con l'insegnamento in gruppi incentrato su temi diversificati.
2. L'insegnamento scolastico nelle formazioni transitorie comprende principalmente i settori lingue e matematica. Viene inoltre proposto l'insegnamento nei seguenti settori: scienze naturali, scienze sociali e umane, attività espressive, sport e salute, competenze interdisciplinari e metaspecifiche. A seconda del profilo, i settori di formazione principali vanno fissati nel quadro dei mandati di prestazioni.

### **Art. 6** Condizioni per il conferimento di un mandato di prestazioni {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.200--6}

1. I contratti quadro e annuali possono essere conferiti se:
   a) la formazione transitoria prevede l'insegnamento durante 40 settimane sull'arco di un anno scolastico e da un minimo di 40 a un massimo di 45 ore di studio assistito per settimana. La ripartizione delle ore di studio tra i diversi settori, rispettivamente sulla parte pratica è disciplinata nei mandati di prestazioni;
   b) gli insegnanti dispongono di una formazione che li autorizzi almeno a insegnare a livello secondario I;
   c) almeno un insegnante ha seguito la formazione di docente di scuola d'orientamento.

### **Art. 7** Attribuzione di profili {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.200--7}

1. Sentiti gli offerenti, il Governo stabilisce nei contratti quadro quali profili di formazioni transitorie vengono proposti in quali luoghi.

## 3. Disposizioni finali

### **Art. 8** Abrogazione del diritto previgente {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.200--8}

1. L'ordinanza per il riconoscimento di istituzioni di pretirocinio del 2 luglio 1996 è abrogata.

### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--430.200--9}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.