432.010
# Ordinanza relativa alla legge sugli istituti di formazione in ambito sanitario e sociale
(OLISS)
Del 14.12.2004 (stato 01.01.2025)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Riconoscimento di istituti di formazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--1}

1. Il Governo può riconoscere un istituto di formazione e i cicli di studio da esso offerti se sono cumulativamente soddisfatti i seguenti presupposti:
   a) il bisogno del mercato del lavoro è comprovato;
   b) è garantito un insegnamento specifico con personale qualificato;
   c) le possibilità di ricorso sono disciplinate in un regolamento della scuola;
   d) la situazione finanziaria è dichiarata in modo completo e trasparente secondo principi commerciali riconosciuti e viene esaminata da un ufficio di revisione indipendente;
   e) al Cantone viene garantito un adeguato diritto di pronunciarsi all'interno dell'organo di direzione strategica dell'istituto di formazione.
2. Rimane valido il riconoscimento di un istituto di formazione pronunciato prima dell'entrata in vigore della legge sugli istituti di formazione in ambito sanitario e sociale.

### **Art. 2** Riconoscimento di cicli di studio, 1. Principio {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--2}

1. Il Governo può riconoscere singoli cicli di studio di un istituto di formazione riconosciuto o richiederne il riconoscimento alla Confederazione.
2. Per il riconoscimento di un ciclo di studio l'istituto di formazione deve fornire la comprova di un insegnamento specifico con personale qualificato e di un rispettivo fabbisogno del mercato del lavoro.

### **Art. 3** 2. Riconoscimenti secondo il vecchio diritto {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--3}

1. Conserva la propria validità il riconoscimento di un ciclo di studio secondo il vecchio diritto, che viene svolto secondo le disposizioni emanate prima dell'entrata in vigore della legge federale sulla formazione professionale.
2. Se un ciclo di studio subisce modifiche sostanziali oppure se un ciclo di studio che giunge a conclusione viene sostituito da un ciclo di studio secondo il nuovo diritto, deve essere svolta una rispettiva procedura di riconoscimento.

### **Art. 4** 3. Revoca del riconoscimento {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--4}

1. Se un presupposto di riconoscimento non è più soddisfatto oppure se non è più garantito il riconoscimento svizzero, il Governo può revocare il riconoscimento del ciclo di studio e interrompere il versamento dei sussidi.

### **Art. 5** Accordi di prestazioni {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--5}

1. Gli istituti di formazione che ricevono sussidi dal Cantone devono stipulare un accordo di prestazioni con il Governo.
2. L'accordo di prestazioni deve contenere in particolare:
   a) il mandato base e gli obiettivi;
   b) il ciclo di studio rispettivamente i cicli di studio ed i diplomi;
   c) il numero dei posti di formazione;
   d) i criteri per la determinazione del sussidio cantonale e le indicazioni sulla procedura di preventivo, la stesura del rendiconto e l'utilizzo del sussidio cantonale;
   e) i requisiti per il resoconto.
3. Per quanto disponibili, nella determinazione del sussidio si devono tenere in considerazione dati comparativi per formazioni uguali o simili.

## 2. Centro di formazione in campo sanitario e sociale (CFSS)

## 2.1. Consiglio scolastico e ufficio di revisione

### **Art. 6** Nomina del consiglio scolastico e dell&#39;ufficio di revisione {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--6}

1. Il rapporto di servizio quale membro del consiglio scolastico si conforma all'ordinanza per l'attuazione dei principi di public corporate governance nel Cantone dei Grigioni.
2. L'ufficio di revisione può essere nominato e incaricato a tempo determinato o indeterminato.

## 2.2. Gestione aziendale e contabile

### **Art. 7** Preparazione di decisioni inerenti il diritto sul personale {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--7}

1. Le disposizioni e le decisioni relative al diritto sul personale ai sensi dell'articolo 63 dell'ordinanza sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni vengono preparate dal Centro di formazione.

### **Art. 8** Contabilità {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--8}

1. Il Centro di formazione gestisce le finanze e la contabilità secondo principi commerciali riconosciuti. Il conto annuale deve fornire un'immagine della situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito corrispondente alle condizioni effettive. Il conto annuale è composto dal bilancio, dal conto economico e dall'appendice. Esso contiene i dati relativi all'anno precedente e al preventivo.
2. Tiene un conto dei costi.

### **Art. 9** Ammortamenti e iscrizioni nell&#39;attivo {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--9}

1. L'ammortamento dei beni materiali si conforma alle disposizioni della legislazione cantonale sulla gestione finanziaria concernenti l'ammortamento dei beni amministrativi.
2. …
3. Iscrizioni all'attivo sono ammesse solo per spese d'investimento e solo nei limiti del preventivo autorizzato. Uscite per investimenti per investimenti materiali inferiori ai 200 000 franchi per unità non devono essere iscritte all'attivo.

### **Art. 10** Accantonamenti e riserve&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--10}

1. Va costituito un accantonamento se i seguenti presupposti sono soddisfatti cumulativamente:
   a) si tratta di un impegno attuale che trova origine in un evento precedente la data di chiusura del bilancio;
   b) il deflusso di mezzi per l'adempimento dell'impegno è probabile;
   c) l'ammontare dell'impegno può essere stimato in modo affidabile;
   d) l'importo è considerevole.
2. Se in caso di finanziamento mediante contributo di disavanzo mezzi preventivati e approvati per acquisti o progetti non vengono utilizzati entro il periodo contabile, possono essere costituite riserve vincolate.
3. Gli accantonamenti e le riserve devono essere dichiarati in modo chiaro, essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e sciolti non appena sono venuti meno i presupposti.
4. In caso di finanziamento mediante sussidio globale gli utili annuali devono essere attribuiti alle riserve generali a copertura di perdite future.
5. Nell'insieme, le riserve generali non possono superare il dodici per cento della spesa lorda. Se le riserve generali raggiungono il valore massimo, deve essere restituito il contributo cantonale eccedente versato.

### **Art. 11** Valutazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--11}

1. La sostanza circolante viene valutata secondo principi commerciali. Le liquidità, i crediti e le delimitazioni contabili attive vengono valutate al valore nominale, i titoli al valore di borsa della data di chiusura del bilancio, i titoli senza valore di borsa al valore d'acquisto.
2. La sostanza fissa deve essere iscritta a bilancio al massimo al suo valore d'acquisto o al costo di produzione, deducendo gli ammortamenti necessari.
3. Il capitale di terzi viene valutato al valore nominale.

### **Art. 12** Eccedenze di spesa ed attive {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--12}

1. Un'eccedenza di spesa risultante da spese non riconosciute o da perdite di guadagno deve essere iscritta a bilancio nella misura in cui non possa essere coperta da capitale proprio.
2. Un'eccedenza attiva deve essere iscritta a bilancio e utilizzata per la copertura di eccedenze di spesa.

### **Art. 13** Assunzione e investimento di fondi in prestito {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--13}

1. La gestione degli investimenti e dei debiti deve avvenire secondo criteri economici e orientati ai rischi.
2. Per l'investimento di fondi e per l'assunzione di fondi di terzi, il Centro di formazione deve rispettare le prescrizioni del Governo per la gestione della tesoreria del Cantone.
3. Il Cantone può concedere al Centro di formazione mutui per il finanziamento di beni materiali. I mutui devono essere soggetti a interessi secondo le condizioni di mercato ed essere rimborsati tenendo conto degli ammortamenti dei beni materiali.

## 2.3. Procedura di allestimento del preventivo

### **Art. 14** Direttive per l&#39;allestimento del preventivo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--14}

1. Il preventivo deve essere allestito secondo le direttive formali e sostanziali del Dipartimento.
2. In riferimento all'impiego di personale e di mezzi materiali, le direttive per l'Amministrazione cantonale fanno stato esclusivamente per analogia e forfettariamente.

### **Art. 15** Approvazione del preventivo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--15}

1. Il Governo approva il preventivo del Centro di formazione dopo l'approvazione da parte del Gran Consiglio del necessario sussidio cantonale.
2. Il preventivo approvato è vincolante. Per notevoli divergenze rispetto al preventivo, rilevanti per il disavanzo, deve essere preventivamente richiesta l'approvazione del Dipartimento.

## 2.4. Sussidio cantonale e conto annuale

### **Art. 16** Calcolo del sussidio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--16}

1. Il calcolo del sussidio cantonale viene effettuato dall'Ufficio della formazione medio-superiore (Ufficio) entro metà aprile dell'anno seguente.
2. Il sussidio cantonale copre al cento percento il disavanzo d'esercizio computabile.
3. Sono computabili esclusivamente le spese che si presentano con un'organizzazione adeguata ed economica dell'esercizio e che si trovano in relazione diretta con l'adempimento del mandato di prestazioni.

### **Art. 17** Registrazione del sussidio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--17}

1. Nel conto annuale del Cantone deve essere registrato possibilmente l'intero sussidio d'esercizio per l'anno in corso.
2. Se, sulla base delle esigenze di liquidità del Centro di formazione, fino alla fine dell'anno sono necessari versamenti parziali minori rispetto al sussidio d'esercizio presumibile, la differenza deve essere addebitata al conto annuale quale importo transitorio.
3. Il Centro di formazione è tenuto a comunicare all'ufficio il presunto risultato contabile entro la fine di gennaio dell'anno seguente.

### **Art. 18** Versamenti parziali {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--18}

1. Il Cantone effettua versamenti parziali a favore del Centro di formazione fino al 100 percento del sussidio d'esercizio presumibile per l'anno corrente.
2. I versamenti parziali devono essere adattati alle esigenze di liquidità del Centro di formazione.

### **Art. 19** Determinazione del sussidio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--19}

1. Il Governo fissa il sussidio cantonale per il Centro di formazione con l'approvazione del conto annuale.

### **Art. 20** Resoconto e conto annuali {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--20}

1. Il resoconto annuale e il conto annuale riveduto devono essere presentati al Governo entro metà maggio dell'anno seguente.
2. Essi vengono portati a conoscenza del Gran Consiglio nella sessione di giugno dell'anno seguente.

## 2.4.a Altri sussidi&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 20a** Procedura e indennizzo {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--20a}

1. Il CFSS sottopone all'Ufficio proposte per misure volte a promuovere la formazione di personale attivo nel settore della medicina umana. Esso presenta annualmente all'Ufficio un rapporto relativo alla loro attuazione.
2. I sussidi concessi dal Cantone a favore del CFSS per misure volte a promuovere la formazione sono inclusi nel contributo globale.

## 2.5. Acquisizione degli spazi

### **Art. 21** Affitto di locali {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--21}

1. Per tutte le sezioni il Centro di formazione può insediarsi se possibile in un'unica sede e concludere un contratto d'affitto a lungo termine.
2. Può assumersi interamente le spese per l'ampliamento di un oggetto locato e iscriverle all'attivo quali spese d'investimento.

## 3. Sussidi ad altri istituti di formazione nel Cantone

### **Art. 22** Sussidi versati finora {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--22}

1. Gli istituti di formazione ai quali il Cantone versa già ora sussidi verranno sovvenzionati dal Cantone secondo la regolamentazione precedente fino all'entrata in vigore delle disposizioni di finanziamento della riveduta legislazione in materia di formazione professionale o fino a quando un accordo di prestazioni disciplinerà il versamento di sussidi.
2. Gli istituti di formazione che ricevevano sussidi cantonali prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono concludere un accordo di prestazioni entro la fine del 2006.

## 3a. Contributi a favore di persone in formazione della scuola specializzata superiore (SSS) e di studenti della scuola universitaria professionale (SUP)&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 22a** Diritto a contributi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--22a}

1. Ha diritto a contributi chi:
   a) è iscritto a un ciclo di formazione in cure infermieristiche SSS o a un ciclo di studio bachelor in cure infermieristiche SUP; e
   b) all'inizio dell'anno di formazione o di studi ha il proprio domicilio civile nel Cantone oppure quale cittadino di uno Stato membro dell'UE/AELS dispone di un punto di collegamento nel Cantone (frontaliere).
2. Non ha diritto a contributi chi ha già concluso un ciclo di formazione in cure infermieristiche SSS, un ciclo di studio bachelor in cure infermieristiche SUP o una formazione estera riconosciuta come equivalente.

### **Art. 22b** Composizione e ammontare dei contributi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--22b}

1. Il contributo da versare si compone del contributo di sostegno conformemente al capoverso 2 e se del caso della forfetaria per l'obbligo di mantenimento parentale conformemente al capoverso 3.
2. L'ammontare del contributo di sostegno è stabilito nell'allegato 1.
3. Per ogni figlio per il cui mantenimento la persona in formazione o in corso di studi è soggetta a un obbligo di assistenza o di sostegno viene versata una forfetaria annua di 2760 franchi.

### **Art. 22c** Durata del diritto a contributi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--22c}

1. La durata del diritto a contributi si conforma alla durata ordinaria del ciclo di formazione o degli studi scelti prevista dal diritto federale.
2. In caso di interruzione della formazione o degli studi, in caso di sospensione e trasferimento o se viene meno il punto di collegamento secondo l'articolo 22a capoverso 1 lettera b, il diritto a contributi si estingue con l'inizio del mese successivo.

### **Art. 22d** Domanda di contributo e modalità {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--22d}

1. La domanda di contributo, corredata delle indicazioni e della documentazione necessarie, deve essere presentata all'Ufficio dopo l'inizio della formazione o degli studi. Il termine di inoltro è il 15 febbraio in caso di inizio nel semestre primaverile e il 15 ottobre in caso di inizio nel semestre autunnale.
2. Il contributo viene concesso per anno di formazione o di studi. Al termine dell'anno di formazione o di studi deve essere presentata una nuova domanda.
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il contributo viene versato soltanto a partire dal mese successivo a quello della presentazione della domanda fino al termine dell'anno di formazione o di studi.
4. Un versamento di contributi con effetto retroattivo è escluso.

### **Art. 22e** Notifica di modifiche {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--22e}

1. Un beneficiario di contributi deve notificare all'Ufficio entro 14 giorni una partenza, la perdita del permesso per l'esercizio dell'attività lucrativa quale frontaliere nonché l'interruzione della formazione o degli studi.
2. Ogni ulteriore modifica delle condizioni rilevante per il versamento del contributo deve essere notificata all'Ufficio entro 30 giorni.

### **Art. 22f** Modalità di versamento {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--22f}

1. Il contributo secondo l'articolo 22b viene versato semestralmente e solo in Svizzera.

### **Art. 22g** Restituzione e rimborso di contributi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--22g}

1. Il contributo secondo l'articolo 22b deve essere restituito del tutto o in parte:
   a) se gli obblighi di collaborare vengono violati in modo grave o ripetuto;
   b) se è stato ottenuto fornendo dichiarazioni non veritiere oppure tacendo fatti rilevanti;
   c) in caso di esclusione dalla formazione o dagli studi per motivi disciplinari;
   d) in caso di interruzione della formazione o degli studi.
2. È possibile rinunciare del tutto o in parte al rimborso:
   a) in caso di interruzione della formazione o degli studi per motivi di salute;
   b) in caso di mancato superamento definitivo della formazione o degli studi.

## 4. Disposizioni finali

### **Art. 23** Modifiche al diritto previgente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--23}

### **Art. 23a** Prima presentazione della domanda e versamento {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--23a}

1. La domanda di contributo conformemente all'articolo 22d per l'anno di formazione o di studi 2024/2025 con inizio nel semestre autunnale 2024 deve essere presentata all'Ufficio entro il 31 marzo 2025.
2. Il versamento complessivo per l'anno di formazione o di studi 2024/2025 sarà effettuato entro la fine dell'anno scolastico 2024/2025.

### **Art. 24** Entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--432.010--24}

1. La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° dicembre 2004.