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# Legge concernente l'incremento dell'istruzione complementare degli adolescenti e degli adulti nel Cantone dei Grigioni
(Legge sull'istruzione complementare)
Del 13.06.1976 (stato 31.12.2025)

## 1. Generalità

### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--433.100--1}

1. Il Cantone appoggia quanto viene intrapreso per elevare la cultura popolare. Esso può concedere sussidi per manifestazioni e istituzioni che servono all'istruzione complementare degli adolescenti in età postscolastica e degli adulti.

### **Art. 2** Organizzatori {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--433.100--2}

1. Sono versati sussidi a comuni, corporazioni di comuni o regioni e a organizzazioni di utilità pubblica e culturali, quali le scuole per contadine e di economia domestica nonché le università popolari, purché gli enti interessati non conseguano alcun lucro e dipendano da sussidi. Per corsi di formazione complementare degli adolescenti in età postscolastica non si dovrebbero riscuotere rette o altre tasse oppure soltanto in misura modesta.

### **Art. 3** Manifestazioni {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--433.100--3}

1. Si versano sussidi:
   a) per un'istruzione complementare generica o d'economia domestica degli adolescenti, che approfondisca ed ampli l'insegnamento acquisito nella scuola popolare, prepari gli adolescenti alla vita pratica e promuova il loro sviluppo intellettuale e spirituale su base cristiana. Il Governo emana un programma quadro,
   b) per corsi e cicli di conferenze aperti a tutti gli adulti, che educhino e istruiscano i partecipanti in generale o in speciali rami della cultura, quali sarebbero corsi di lingue e di civica, temi scientifici, letteratura, arte, musica e folclore, problemi educativi e l'impiego del tempo libero; per corsi artigiani e d'economia domestica; per biblioteche aperte al pubblico;
   c) per offerte di perfezionamento professionale funzionali all'acquisizione di competenze professionali pratiche necessarie per l'attuazione di misure nel settore della protezione del clima nonché per l'impiego efficiente delle risorse e di interesse per l'economia pubblica grigionese.

## 2. Prestazioni del Cantone

### **Art. 4** Presupposti {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--433.100--4}

1. Chi vuol ottenere sussidi cantonali in base alla presente legge deve presentare al Dipartimento dell'educazione, dopo la relativa pubblicazione di questo Dipartimento, un preventivo e il programma dell'insegnamento o della manifestazione comunicando il numero di partecipanti previsto. Il Governo può emanare disposizioni sul numero dei partecipanti.

### **Art. 5** Istruzione complementare, a) Degli adolescenti {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--433.100--5}

1. Agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adolescenti il Cantone può accordare nel quadro del preventivo sussidi pari a metà di tutte le spese computabili.

### **Art. 6** b) Degli adulti {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--433.100--6}

1. Agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adulti il Cantone può versare sussidi varianti dal 20 al 40 percento delle spese computabili. Il Governo stabilisce annualmente i singoli sussidi in base al credito concesso dal Gran Consiglio e alle richieste pervenute.

### **Art. 7** Conteggi {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--433.100--7}

1. I conteggi vanno presentati semestralmente per esame al Dipartimento dell'educazione entro il 31 marzo e il 31 ottobre con tutte le fatture quietanzate e un rapporto sullo svolgimento delle manifestazioni o sull'attività svolta dalle biblioteche. Anche i versamenti si fanno ogni semestre.
2. Ove siano ottenibili sussidi federali, il Dipartimento dell'educazione trasmette i conteggi agli organi competenti.

## 3. Esecuzione e entrata in vigore

### **Art. 8** Esecuzione {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--433.100--8}

1. Il Governo regola l'esecuzione della presente legge.

### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--433.100--9}

1. Il Governo stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge.
2. A tal data sono abrogate tutte le disposizioni contrastanti della legislazione cantonale, e specialmente:
   a) la legge concernente le scuole complementari e l'istruzione degli adulti nel Cantone dei Grigioni (legge sulle scuole complementari), del 16 ottobre 1966,
   b) l'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti e direttori di scuole complementari nel Cantone dei Grigioni, del 27 maggio 1969,
   c) il programma per le scuole complementari del Cantone dei Grigioni, del 28 ottobre 1968.