440.100
# Legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili
(Legge sull'integrazione dei disabili, LIDis)
Del 02.09.2011 (stato 01.01.2012)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--1}

1. La legge ha quale scopo l'integrazione sociale e professionale di persone disabili.

### **Art. 2** Campo d&#39;applicazione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--2}

1. La legge vale per persone disabili con domicilio civile nel Cantone dei Grigioni.
2. Vale inoltre per fornitori di prestazioni a favore dell'integrazione sociale e professionale di persone disabili.

### **Art. 3** Principi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--3}

1. Il Cantone accorda sussidi a offerte per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili maggiorenni. In casi eccezionali possono essere accordati sussidi a offerte per persone disabili minorenni.
2. I sussidi si conformano al bisogno di assistenza delle persone disabili e vengono versati ai fornitori di prestazioni.
3. Tutte le offerte devono, nel limite del possibile, tenere conto del tipo di disabilità, delle capacità e delle esigenze, nonché dell'autodeterminazione delle persone disabili.
4. Per quanto possibile il Cantone offre impiego a persone disabili.

### **Art. 4** Definizioni {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--4}

1. Sono considerate disabili ai sensi della presente legge le persone la cui partecipazione alla formazione, alla vita lavorativa o alla società è ostacolata, in modo permanente o per un lungo periodo, a seguito di disfunzioni fisiche, mentali, psichiche, linguistiche, sensoriali o percettive.
2. Sono considerate offerte per l'integrazione sociale posti abitativi protetti, accompagnamenti a domicilio, nonché offerte per l'integrazione e offerte di consulenza.
3. Sono considerate offerte per l'integrazione professionale posti di lavoro protetti, posti protetti in strutture diurne, accompagnamenti lavorativi e posti di lavoro a scopo d'integrazione.
4. I fornitori di prestazioni sono persone fisiche o giuridiche oppure organizzazioni e istituzioni che forniscono prestazioni per l'integrazione sociale o professionale di persone disabili o che mettono a disposizione relative offerte.

## 2. Integrazione sociale

## 2.1. Posti abitativi protetti e accompagnamenti a domicilio

### **Art. 5** Autorizzazione {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--5}

1. L'esercizio di posti abitativi protetti e di accompagnamenti a domicilio necessita di un'autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata se è garantito il rispetto dei requisiti fissati dal Governo relativi alla qualità, alla gestione, all'infrastruttura e alla forma organizzativa.

### **Art. 6** Diritto a sussidi {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--6}

1. La condizione per la concessione di sussidi è il riconoscimento dei fornitori di prestazioni.
2. Il riconoscimento viene concesso se i fornitori di prestazioni dispongono di un'autorizzazione e se l'offerta corrisponde alla pianificazione cantonale dell'offerta.

### **Art. 7** Posti abitativi protetti, 1. Sussidi d&#39;esercizio {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--7}

1. Il Cantone concede sussidi per l'esercizio di posti abitativi protetti. I sussidi d'esercizio vengono versati per persona disabile assistita, sotto forma di forfetaria per prestazioni.
2. La forfetaria per prestazioni è composta da una forfetaria per assistenza e da una forfetaria per oggetti.
3. A ciascun livello di assistenza, la forfetaria per assistenza si conforma ai costi medi dei fornitori di prestazioni economici. La base è costituita dalle classificazioni del bisogno di assistenza e dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.
4. La forfetaria per oggetti si conforma ai costi e ai ricavi medi dei fornitori di prestazioni economici. La base è costituita dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.
5. Variazioni di spesa rispetto alla base possono essere considerate sulla base di fattori esogeni.

### **Art. 8** 2. Riserve {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--8}

1. Con i sussidi d'esercizio possono essere costituite riserve a destinazione vincolata.
2. Il Governo stabilisce le condizioni per la costituzione di riserve, lo scopo d'utilizzazione e la quota massima.

### **Art. 9** 3. Sussidi per l&#39;acquisto e la costruzione di immobili {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--9}

1. Il Cantone concede sussidi fino all'80 percento ai costi computabili per l'acquisto, la nuova costruzione, la trasformazione e l'ampliamento di edifici, per il risanamento, nonché per l'acquisto dei fondi necessari. In casi eccezionali può concedere sussidi fino al 100 percento dei costi computabili.
2. Vengono concessi sussidi solo per progetti che corrispondono alla pianificazione cantonale dell'offerta e che superano i 50 000 franchi.
3. Se non vengono accordati sussidi oppure se gli oneri o le condizioni non vengono rispettati, le spese conseguenti necessarie per determinare la forfetaria per oggetti non sono computabili.

### **Art. 10** 4. Sussidi per l&#39;acquisto di mobilio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--10}

1. Il Cantone concede sussidi alle spese computabili per l'acquisto di mobilio che non sono in relazione a un progetto di costruzione soggetto ad autorizzazione. Essi sono parte della forfetaria per oggetti.
2. L'acquisto, il leasing o la locazione di mobilio il cui valore a nuovo supera i 50 000 franchi vanno previamente sottoposti al Cantone per approvazione.
3. Se la necessaria approvazione non viene richiesta, se l'acquisto viene effettuato nonostante la mancata approvazione oppure se non vengono osservati gli oneri o le condizioni, le spese conseguenti necessarie per determinare la forfetaria per oggetti non sono computabili.
4. In casi eccezionali possono essere concessi sussidi al di fuori della forfetaria per oggetti.

### **Art. 11** Sussidi per l&#39;accompagnamento a domicilio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--11}

1. Il Cantone può concedere sussidi per l'accompagnamento a domicilio di persone disabili. I sussidi vengono versati per persona disabile assistita, sotto forma di forfetaria per prestazioni.
2. A ciascun livello di assistenza, la forfetaria per prestazioni si conforma ai costi medi dei fornitori di prestazioni economici. La base è costituita dalle classificazioni del bisogno di assistenza e dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.

### **Art. 12** Sussidi promozionali {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--12}

1. Il Cantone può concedere sussidi promozionali limitati nel tempo a favore dell'integrazione e dell'aumento dell'autonomia di persone disabili.

### **Art. 13** Partecipazione alle spese {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--13}

1. Le persone disabili che fanno uso delle prestazioni di un posto abitativo protetto o dell'accompagnamento a domicilio devono partecipare alle rispettive spese.
2. La partecipazione alle spese avviene tramite le rette. Queste sono stabilite dal Governo.
3. Se, a seguito della mancanza di una rendita AI o di prestazioni complementari, una persona non è in grado di pagare la retta o non è in grado di pagarla per intero, i fornitori di prestazioni possono ridurre la retta dovuta previa approvazione del Cantone. La differenza è a carico del Cantone.

## 2.2. Offerte di consulenza e di integrazione

### **Art. 14** Diritto a sussidi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--14}

1. Il Cantone può concedere sussidi per offerte di consulenza e di integrazione.
2. La condizione per la concessione di sussidi è il riconoscimento dei fornitori di prestazioni.
3. Il riconoscimento viene conferito se l'offerta è adatta a sostenere persone disabili e se corrisponde alla pianificazione cantonale dell'offerta.

## 3. Integrazione professionale

## 3.1. Posti di lavoro e in strutture diurne protetti, nonché accompagnamento lavorativo

### **Art. 15** Autorizzazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--15}

1. La gestione di posti di lavoro e in strutture diurne protetti, nonché di accompagnamenti lavorativi è soggetta ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata se è garantito il rispetto dei requisiti fissati dal Governo relativi alla qualità, alla gestione, all'infrastruttura e alla forma organizzativa per posti di lavoro protetti o per l'accompagnamento lavorativo.

### **Art. 16** Diritto a sussidi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--16}

1. La condizione per la concessione di sussidi è il riconoscimento dei fornitori di prestazioni.
2. Il riconoscimento viene conferito se l'offerta corrisponde alla pianificazione cantonale dell'offerta e se i fornitori di prestazioni dispongono di un'autorizzazione.

### **Art. 17** Posti di lavoro e in strutture diurne protetti, 1. Sussidi d&#39;esercizio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--17}

1. Il Cantone concede sussidi per l'esercizio di posti di lavoro e in strutture diurne protetti. I sussidi d'esercizio vengono versati per persona disabile assistita, sotto forma di forfetaria per prestazioni.
2. La forfetaria per prestazioni è composta da una forfetaria per assistenza e da una forfetaria per oggetti.
3. A ciascun livello di assistenza, la forfetaria per assistenza si conforma ai costi medi dei fornitori di prestazioni economici. La base è costituita dalle classificazioni del bisogno di assistenza e dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.
4. La forfetaria per oggetti si conforma ai costi e ai ricavi medi dei fornitori di prestazioni economici e ai tipi di offerta. La base è costituita dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.
5. Variazioni di spesa rispetto alla base possono essere considerate sulla base di fattori esogeni.

### **Art. 18** 2. Riserve {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--18}

1. Con i sussidi d'esercizio possono essere costituite riserve a destinazione vincolata.
2. Il Governo stabilisce le condizioni per la costituzione di riserve, lo scopo d'utilizzazione e la quota massima.

### **Art. 19** 3. Sussidi per l&#39;acquisto e la costruzione di immobili {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--19}

1. Il Cantone concede sussidi fino all'80 percento ai costi computabili per l'acquisto, la nuova costruzione, la trasformazione e l'ampliamento di edifici, per il risanamento, nonché per l'acquisto dei fondi necessari. In casi eccezionali può concedere sussidi fino al 100 percento dei costi computabili.
2. Vengono concessi sussidi solo per progetti che corrispondono alla pianificazione cantonale dell'offerta e che superano i 50 000 franchi.
3. Se non vengono accordati sussidi oppure se gli oneri o le condizioni non vengono rispettati, le spese conseguenti necessarie per determinare la forfetaria per oggetti non sono computabili.

### **Art. 20** 4. Sussidi per l&#39;acquisto di mobilio {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--20}

1. Il Cantone concede sussidi alle spese computabili per l'acquisto di mobilio che non sono in relazione a un progetto di costruzione soggetto ad autorizzazione. Essi sono parte delle forfetarie per oggetti.
2. L'acquisto, il leasing o la locazione di mobilio il cui valore a nuovo supera i 50 000 franchi vanno previamente sottoposti al Cantone per approvazione.
3. Se la necessaria approvazione non viene richiesta, se l'investimento viene effettuato nonostante la mancata approvazione oppure se non vengono osservati gli oneri o le condizioni, le spese conseguenti necessarie per determinare la forfetaria per oggetti non sono computabili.
4. In casi eccezionali possono essere concessi sussidi al di fuori della forfetaria per oggetti.

### **Art. 21** Sussidi per l&#39;accompagnamento lavorativo {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--21}

1. Il Cantone può concedere sussidi per accompagnamenti lavorativi. I sussidi vengono versati per persona disabile assistita, sotto forma di forfetaria per prestazioni.
2. A ciascun livello di assistenza, la forfetaria per prestazioni si conforma ai costi medi dei fornitori di prestazioni economici. La base è costituita dalle classificazioni del bisogno di assistenza e dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.

### **Art. 22** Sussidi promozionali {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--22}

1. Il Cantone può concedere sussidi promozionali limitati nel tempo a favore dell'integrazione e dell'aumento dell'autonomia di persone disabili.

## 3.2. Posti di lavoro a scopo d&#39;integrazione in aziende del mercato del lavoro primario

### **Art. 23** Prestazioni del Cantone {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--23}

1. Il Cantone può sostenere, mediante consulenza e concedendo sussidi, le aziende del mercato del lavoro primario che offrono posti di formazione e di lavoro per persone disabili.
2. Il Cantone si assume al massimo le spese supplementari dovute alla disabilità, per quanto queste non siano coperte dall'Assicurazione federale per l'invalidità, da altri assicuratori o altrimenti.

### **Art. 24** Diritto a sussidi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--24}

1. La condizione per la concessione di sussidi è il riconoscimento del posto di integrazione.
2. Il riconoscimento viene conferito se l'offerta favorisce l'integrazione di una persona disabile.

## 4. Prestazioni intercantonali

### **Art. 25** Partecipazione alle spese {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--25}

1. Se è necessario collocare una persona disabile in un'istituzione fuori Cantone, il Cantone partecipa alle spese se l'istituzione è riconosciuta dalla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS).
2. La condizione per la partecipazione alle spese è data dal consenso del Cantone riguardo all'entrata nell'istituzione.
3. Le persone disabili devono partecipare ai costi conformemente all'articolo 13.

## 5. Pianificazione, gestione dei sussidi e vigilanza

### **Art. 26** Analisi del bisogno e pianificazione cantonale dell&#39;offerta {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--26}

1. L'analisi del bisogno e la pianificazione dell'offerta costituiscono la base per l'orientamento strategico delle offerte di aiuto ai disabili nel Cantone, per il riconoscimento dei fornitori di prestazioni aventi diritto a sussidi e per la concessione di sussidi.
2. La pianificazione dell'offerta viene stabilita periodicamente.

### **Art. 27** Mandato di prestazioni {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--27}

1. Il Cantone e i fornitori di prestazioni aventi diritto a sussidi stipulano mandati di prestazioni. I mandati di prestazioni hanno di norma una validità di quattro anni.
2. I mandati di prestazioni disciplinano almeno la quantità e la qualità dell'offerta, la verifica delle prestazioni fatturate e i principi dell'indennizzo delle prestazioni.

### **Art. 28** Gestione aziendale e contabile {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--28}

1. I fornitori di prestazioni aventi diritto a sussidi sono tenuti a una gestione aziendale efficiente, adeguata ai loro compiti e basata sull'interesse pubblico.
2. Il Governo emana prescrizioni sulla stesura del rendiconto da parte dei fornitori di prestazioni aventi diritto a sussidi.
3. I fornitori di prestazioni aventi diritto a sussidi sono tenuti a rendere accessibili gli organici, i piani di classificazione e le condizioni d'impiego per il personale.

### **Art. 29** Documentazione relativa all&#39;utenza {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--29}

1. Per ogni persona disabile da loro assistita, i fornitori di prestazioni aventi diritto a sussidi devono tenere una documentazione che riassuma l'essenziale in merito all'assistenza fornita. La documentazione relativa all'utenza va conservata per almeno 10 anni.

### **Art. 30** Vigilanza {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--30}

1. I fornitori di prestazioni sono soggetti alla vigilanza del Cantone.
2. I fornitori di prestazioni sostenuti dal Cantone sono tenuti a presentare all'autorità di vigilanza un rapporto e un conto annuale e a fornire tutte le indicazioni necessarie per esercitare la vigilanza e il controllo.
3. L'autorità di vigilanza può in ogni momento verificare i libri, esaminare i documenti giustificativi, controllare la gestione e fare confronti tra i singoli fornitori di prestazioni in base a questi rilievi. A questo scopo può far capo al Controllo delle finanze o a unità amministrative subordinate.
4. L'autorità di vigilanza può prendere visione della documentazione relativa all'utenza.

### **Art. 31** Pubblicazione di dati {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--31}

1. Il Cantone può pubblicare in forma anonima i dati di paragone tra i fornitori di prestazioni.

## 6. Revoca dell&#39;autorizzazione d&#39;esercizio e del riconoscimento, riduzione dei sussidi e rimborso

### **Art. 32** Revoca dell&#39;autorizzazione e del riconoscimento {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--32}

1. L'autorizzazione d'esercizio o il riconoscimento vanno revocati se le condizioni non sono più soddisfatte.

### **Art. 33** Riduzione dei sussidi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--33}

1. I sussidi vengono ridotti:
   a) di al massimo il 20 percento se la documentazione non viene inoltrata conformemente alle prescrizioni per quanto riguarda contenuto o scadenze;
   b) fino al 100 percento in caso di mancata fornitura delle prestazioni convenute;
   c) del doppio della differenza tra l'importo della fattura e la partecipazione alle spese, se alle persone disabili assistite vengono fatturate spese che superano la loro partecipazione alle spese;
   d) in misura dei sussidi persi, se per persone domiciliate fuori Cantone durante il soggiorno non è stata richiesta al Cantone di domicilio una garanzia di assunzione delle spese d'esercizio proporzionali, inclusi gli interessi sul capitale e gli ammortamenti, e se ciò causa una perdita di entrate.

### **Art. 34** Rimborso {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--34}

1. I sussidi percepiti ingiustamente vanno restituiti integralmente. Il diritto al rimborso si prescrive dieci anni dopo il versamento dei sussidi.
2. Se, prima che siano trascorsi 33 anni d'esercizio, un fornitore di prestazioni sottrae alla sua destinazione un immobile sostenuto dal Cantone con sussidi per l'acquisto, la costruzione a nuovo, la trasformazione e l'ampliamento oppure il risanamento, per ogni anno mancante va rimborsato il tre percento del sussidio versato. Il Cantone può concedere eccezioni.
3. Se un fornitore di prestazioni sottrae alla sua destinazione un fondo sostenuto dal Cantone con sussidi per l'acquisto, va rimborsato proporzionalmente l'attuale valore del fondo. Il Cantone può concedere eccezioni.
4. L'obbligo di rimborso dei sussidi per l'acquisto ed edilizi deve essere menzionato nel registro fondiario quale restrizione di diritto pubblico della proprietà.

## 7. Ulteriori disposizioni

### **Art. 35** Stipulazione di accordi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--35}

1. Nell'ambito della presente legge il Cantone può stipulare accordi di diritto amministrativo concernenti il sostegno a persone disabili con altri Cantoni, con le zone limitrofe all'estero e con organizzazioni extracantonali.

### **Art. 36** Cantone quale ente responsabile {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--36}

1. In caso di bisogno, il Cantone può istituire e gestire offerte proprie per l'integrazione professionale e sociale di persone disabili.

### **Art. 37** Sussidi per innovazioni {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--37}

1. Il Cantone può finanziare durante una fase sperimentale limitata nel tempo nuovi modelli per la cura e l'assistenza ambulatoriali, semistazionarie e stazionarie di persone disabili, se è garantita una valutazione qualificata dell'efficacia.

### **Art. 38** Protezione dei dati {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--38}

1. Per adempiere ai compiti attribuiti dalla legge, le autorità cantonali cui è affidata l'esecuzione della presente legge possono elaborare dati particolarmente sensibili e gestire sistemi adeguati di elaborazione di dati.
2. Fatte salve disposizioni speciali, possono conservare dati personali solamente per il tempo necessario.
3. Dietro la garanzia del rispetto della protezione dei dati, terzi possono essere incaricati dell'elaborazione di dati personali particolarmente sensibili.

## 8. Disposizioni finali

### **Art. 39** Esecuzione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--39}

1. Il Governo designa le autorità cantonali competenti.

### **Art. 40** Modifica del diritto previgente {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--40}

### **Art. 41** Disposizioni transitorie, 1. Autorizzazioni {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--41}

1. Autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla loro scadenza regolare.

### **Art. 42** 2. Sussidi, a) Pagamenti a saldo {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--42}

1. I pagamenti a saldo del Cantone per le spese dei fornitori di prestazioni riconosciuti risultate prima dell'entrata in vigore della presente legge avvengono nei limiti dei mezzi disponibili, secondo il diritto previgente, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 43** b) Progetti edilizi {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--43}

1. A progetti edilizi per i quali il Governo ha garantito tramite decreto i sussidi prima dell'entrata in vigore della presente legge, i sussidi agli investimenti vengono versati secondo il diritto previgente, qualora venga presentato un conteggio entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge. Questo periodo è sospeso durante una procedura di impugnazione.

### **Art. 44** c) Posti in strutture diurne e abitativi protetti {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--44}

1. L'introduzione del finanziamento tramite forfetarie per prestazioni avviene con un finanziamento transitorio. Le forfetarie per prestazioni sono composte da una forfetaria per assistenza e da una forfetaria per oggetti.
2. Per il primo anno del finanziamento transitorio, le forfetarie per prestazioni per posti in strutture diurne e abitativi protetti vengono determinati per ciascun fornitore di prestazioni sulla base del finanziamento esistente.
3. A partire dal secondo anno, le forfetarie per assistenza e le forfetarie per oggetti vengono gradualmente avvicinate ogni anno ai valori di riferimento conformemente agli articoli 7 e 17.
4. Il finanziamento transitorio si estende su tre anni.
5. Il Governo stabilisce le forfetarie per prestazioni. In casi di rigore può concedere eccezioni.

### **Art. 45** d) Posti di lavoro protetti {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--45}

1. L'introduzione del finanziamento tramite forfetarie per prestazioni avviene con un finanziamento transitorio. Le forfetarie per prestazioni sono composte da una forfetaria per assistenza e da una forfetaria per oggetti.
2. Nella prima fase del finanziamento transitorio, le forfetarie per prestazioni per posti di lavoro protetti vengono determinati per ciascun fornitore di prestazioni sulla base del finanziamento esistente, con un modello di contributo di copertura.
3. Nella seconda fase del finanziamento transitorio, le forfetarie per assistenza e le forfetarie per oggetti vengono gradualmente avvicinate ogni anno ai valori di riferimento conformemente all'articolo 17.
4. Il Governo stabilisce la durata del finanziamento transitorio e le forfetarie per prestazioni. In casi di rigore può concedere eccezioni.

### **Art. 46** e) Riserve {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--46}

1. I fornitori di prestazioni che nel periodo transitorio ricevono sussidi superiori a quelli previsti dalla forfetaria per prestazioni media non possono accumulare riserve.

### **Art. 47** f) Offerte di consulenza e di integrazione, nonché posti di lavoro a scopo d&#39;integrazione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--47}

1. I sussidi a fornitori di prestazioni di offerte di consulenza e di integrazione, nonché di posti di lavoro a scopo d'integrazione vengono convenuti tramite mandati di prestazioni. Il finanziamento attuale va proseguito fino alla sottoscrizione dei mandati di prestazioni, al massimo per tre anni dopo l'introduzione della legge.

### **Art. 48** Referendum ed entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--440.100--48}

1. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.