470.000
# Legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica
(Legge sulla promozione dello sport)
Del 11.06.2014 (stato 01.08.2015)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--1}

1. Nei limiti delle loro competenze, il Cantone e i comuni promuovono l'attività fisica e sportiva della popolazione, perseguendo in particolare gli obiettivi seguenti:
   a) sostenere l'attività fisica e sportiva in tutte le fasce d'età;
   b) avere a disposizione una vasta gamma di attività fisiche e sportive in tutte le regioni;
   c) garantire buone condizioni quadro per lo sport di competizione;
   d) consolidare tra la popolazione la consapevolezza riguardo agli effetti positivi e ai valori dello sport;
   e) lottare contro i pericoli di infortunio nella pratica dello sport e dell'attività fisica e contro gli effetti collaterali negativi dello sport.

### **Art. 2** Misure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--2}

1. Il Cantone sostiene e svolge progetti e programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi.

### **Art. 3** Strategia per la promozione dello sport {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--3}

1. Il Governo emana una strategia completa per la promozione dello sport e dell'attività fisica nel Cantone e la verifica periodicamente.

### **Art. 4** Collaborazione e sussidiarietà {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--4}

1. Il Cantone collabora con i comuni e con terzi, in particolare con le federazioni sportive cantonali. Esso può delegare loro dei compiti e stipulare con loro accordi di prestazioni.
2. Esso promuove in particolare l'iniziativa privata e il volontariato.
3. Esso promuove l'attività fisica e sportiva, nella misura in cui questo compito non viene assunto dai comuni o da terzi.

## 2. Misure

### **Art. 5** Programmi e progetti {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--5}

1. Nel quadro degli obiettivi conformemente all'articolo 1, il Cantone svolge, a carico dei mezzi statali generali, progetti e programmi propri e sostiene quelli di comuni e di terzi nei seguenti settori:
   a) consulenza e sostegno in questioni concernenti lo sport di massa e di competizione;
   b) consulenza e sostegno nella costituzione di reti locali per l'attività fisica e lo sport;
   c) attuazione dei programmi federali per la promozione dello sport e dell'attività fisica, segnatamente di Gioventù e Sport G+S;
   d) offerte di formazione e di perfezionamento di alta qualità;
   e) coordinamento di programmi e progetti.

### **Art. 6** Contributi dal finanziamento speciale sport {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--6}

1. Il Cantone accorda contributi finanziari dal finanziamento speciale sport in particolare per:
   a) attività generali di federazioni e associazioni;
   b) organizzazione di manifestazioni sportive;
   c) costruzione e trasformazione di impianti ed edifici sportivi;
   d) acquisto di materiale e attrezzi sportivi;
   e) promozione degli sportivi, in particolare delle nuove leve sportive meritevoli di sostegno;
   f) partecipazione di rappresentanze di federazioni sportive grigionesi a manifestazioni sportive intercantonali e internazionali;
   g) progetti generali per la promozione dello sport.

### **Art. 7** Bambini e adolescenti {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--7}

1. Il sostegno a progetti e programmi si concentra sulla promozione dello sport per bambini e adolescenti.

### **Art. 8** Promozione dell&#39;attività fisica {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--8}

1. Il Cantone sostiene programmi e progetti destinati a promuovere l'attività fisica.

### **Art. 9** Sport di massa {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--9}

1. Il Cantone versa contributi a federazioni, associazioni e istituzioni che promuovono lo sport e l'attività fisica ai sensi della presente legge.

### **Art. 10** Sport di competizione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--10}

1. Il Cantone versa a federazioni, associazioni e a singoli sportivi contributi per il sostegno allo sport di competizione, in particolare ai sensi di una promozione mirata delle nuove leve.
2. Esso provvede alla conciliabilità di formazione e sport di competizione delle nuove leve.

### **Art. 11** Sport scolastico facoltativo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--11}

1. Il Cantone promuove con mezzi statali generali lo sport e l'attività fisica al di fuori delle lezioni scolastiche obbligatorie.

### **Art. 12** Premio per lo sport {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--12}

1. Il Cantone può conferire ogni anno un Premio grigionese per lo sport, nonché altri premi e versare contributi a premi sportivi di federazioni.

## 3. Organizzazione e finanze

### **Art. 13** Commissione per la promozione dello sport {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--13}

1. Il Governo nomina una Commissione cantonale per la promozione dello sport, con il compito di fornire consulenza in questioni relative alla promozione dello sport e dell'attività fisica.

### **Art. 14** Finanziamento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--14}

1. Il Cantone fa fronte ai costi per la promozione dello sport e dell'attività fisica attingendo a mezzi statali generali, nonché al finanziamento speciale sport.

### **Art. 15** Concessione di contributi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--15}

1. La concessione di contributi dipende dal merito di sostegno, nonché da adeguate prestazioni proprie.

## 4. Disposizione finale

### **Art. 16** Referendum, entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--470.000--16}

1. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.