490.200
# Ordinanza concernente la Biblioteca cantonale dei Grigioni
Del 20.12.1994 (stato 01.01.2007)

## 1. Scopo e oggetto

### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--1}

1. Onde promuovere scienza, cultura e formazione generale, il Cantone finanzia la Biblioteca cantonale.

### **Art. 2** Oggetto {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--2}

1. La presente ordinanza disciplina i compiti e l'organizzazione della Biblioteca cantonale dei Grigioni.

## 2. Attività della Biblioteca cantonale

### **Art. 3** Compiti {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--3}

1. I compiti della Biblioteca cantonale sono:
   a) quale biblioteca d'archivio, collezionare, rendere accessibili, conservare e procurare media aventi una relazione con il Grigioni;
   b) quale biblioteca di studio e di formazione, facilitare l'attività scientifica e culturale nel Cantone mediante l'acquisizione, il rendere accessibile e la fornitura dei relativi media;
   c) quale ufficio di consulenza per biblioteche pubbliche nel Cantone, promuovere lo sviluppo e il coordinamento dell'attività bibliotecaria grigionese.
2. …

### **Art. 4** Biblioteca d&#39;archivio {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--4}

1. Quale biblioteca d'archivio grigione, la Biblioteca cantonale colleziona e si procura tutti i media prodotti nei Grigioni come pure tutti quelli prodotti al di fuori del Cantone, che per il loro contenuto o la loro paternità concernono il Grigioni, in particolare:
   a) stampati (libri, riviste, giornali, rapporti annuali, carte geografiche, programmi, prospetti e simili);
   b) manifesti;
   c) cartoline illustrate, grafici e riproduzioni di immagini;
   d) media audiovisivi e multimediali.

### **Art. 5** Depositi {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--5}

1. La Biblioteca cantonale può prendere in consegna interi effettivi di libri e lasciti, che hanno un'importanza per la vita culturale e spirituale dei Grigioni e che non rientrano nella sfera di collezione di un'altra istituzione. La presa in consegna deve avvenire nell'interesse pubblico ed essere accettabile per l'amministrazione della Biblioteca cantonale.

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--6}

### **Art. 7** Decisione d&#39;acquisizione {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--7}

1. La Direzione della Biblioteca e gli organi specialistici decidono in merito all'acquisizione dei media nell'ambito del credito di acquisizione.

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--8}

### **Art. 9** Formazione {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--9}

1. Entro i limiti delle sue possibilità, la Biblioteca cantonale forma personale specializzato conformemente alle istruzioni dell'Associazione delle Biblioteche e delle Bibliotecarie e dei Bibliotecari Svizzeri (BBS), della legge sulle scuole universitarie professionali e dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).
2. Essa mette a disposizione i suoi servizi per la formazione di personale grigionese specializzato destinato alle biblioteche comunali.

## 3. Collaborazione con altre istituzioni

### **Art. 10** Unione con altre biblioteche {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--10}

1. La Biblioteca cantonale serve quale ponte di collegamento tra le grandi biblioteche della Svizzera e le piccole biblioteche del Cantone dei Grigioni. Essa è rappresentata nelle Associazioni professionali svizzere.

### **Art. 11** Ufficio di consulenza {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--11}

1. La Biblioteca cantonale presta consulenza alle biblioteche scolastiche, comunali e regionali del Cantone dei Grigioni. A tale scopo essa lavora in stretta collaborazione con la Comunità di lavoro grigione del libro per la gioventù e con la Biblioteca popolare grigione.

### **Art. 12** Collaborazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--12}

1. La Biblioteca cantonale promuove la collaborazione tra biblioteche, in special modo nel settore dell'automazione delle biblioteche. Essa s'impegna a suddividere il lavoro con quelle biblioteche e istituzioni pubbliche del Cantone dei Grigioni, che ai sensi dell'articolo 3 lettera a) e dell'articolo 4 forniscono servizi analoghi.

### **Art. 13** Accesso a banche dati esterne {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--13}

1. La Biblioteca cantonale concede, se possibile, l'accesso a banche dati esterne.

### **Art. 14** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--14}

## 4. Tasse

### **Art. 15** Consultazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--15}

1. In linea di principio la consultazione della Biblioteca cantonale è soggetta a tassa.

### **Art. 16** Servizi particolari {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--16}

1. Per servizi particolari viene conteggiato l'esborso secondo i principi della legislazione sulla gestione finanziaria.

## 5. Sorveglianza e amministrazione

### **Art. 17** Subordinazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--17}

1. La Biblioteca cantonale sottostà al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

### **Art. 18** Commissione della Biblioteca {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--18}

1. La Commissione della Biblioteca serve al sostegno ed allo sviluppo delle biblioteche cantonali.
2. Essa è composta da cinque fino a nove membri designati dal Dipartimento su proposta della Direzione della Biblioteca ed è presieduta dal direttore della Biblioteca o dall'incaricato delle biblioteche.
3. …

### **Art. 19** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--490.200--19}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995 e sostituisce l'ordinanza concernente la Biblioteca cantonale del 12 luglio 1967.