496.100
# Ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio
(OCNP)
Del 18.04.2011 (stato 01.09.2024)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Competenza {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--1}

1. Il Dipartimento competente per la protezione della natura e del paesaggio è il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (Dipartimento).
2. I servizi specializzati sono:
   a) per i settori protezione del paesaggio e protezione della natura l'Ufficio per la natura e l'ambiente;
   b) per i settori conservazione dei monumenti storici e archeologia l'Ufficio della cultura.
3. L'Ufficio per la natura e l'ambiente e l'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione definiscono le direttive e le istruzioni per progetti di interconnessione e contratti di gestione. Nel settore della protezione dei biotopi e delle specie, secondo il diritto federale l'Ufficio per la natura e l'ambiente è competente per le direttive contenutistiche e la verifica della loro attuazione all'interno dei progetti di interconnessione. In questo settore esso procede alla verifica a campione di contratti di gestione delle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo 2 e dell'interconnessione ed è competente per il controllo dell'efficacia in relazione a queste misure.

### **Art. 2** Commissione per la protezione della natura e del paesaggio {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--2}

1. Il presidente e i membri della Commissione per la protezione della natura e del paesaggio vengono nominati dal Governo per un periodo di carica di quattro anni. La Commissione è composta da al massimo nove membri.
2. Per la composizione della Commissione bisogna considerare i diversi settori di competenza conformemente all'articolo 1 della legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio.
3. La Commissione viene convocata dal presidente se vi è una richiesta da parte di un dipartimento o di un comune, oppure se lo esigono le pendenze. Il segretariato è gestito dal Servizio monumenti cantonale.
4. Se la Commissione viene interpellata da un comune per una perizia, essa può fatturare al comune le spese risultate. Per la fatturazione delle spese per i membri della Commissione valgono le aliquote conformemente alle disposizioni della legislazione sul personale per collaboratori a titolo accessorio.

### **Art. 3** Inventari {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--3}

1. Nel quadro dell'esposizione pubblica di nuovi inventari, nonché dei loro aggiornamenti, oltre ai proprietari fondiari interessati vengono informati anche i titolari del diritto di superficie interessati.
2. Gli inventari cantonali possono essere tenuti a giorno dai servizi specializzati nel quadro di procedure di approvazione o di autorizzazione, se la procedura è conforme alle direttive di cui all'articolo 4 capoverso 1 e all'articolo 5 della legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio e se la decisione dell'autorità competente comporta modifiche agli oggetti dell'inventario.
3. Il Governo può emanare direttive per la tenuta a giorno ordinaria degli inventari cantonali e per quella semplificata secondo il capoverso 2.

## 2. Protezione del paesaggio e della natura

## 2.1. Protezione del paesaggio

### **Art. 4** Prestazione di compensazione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--4}

1. L'entità dell'obbligo di compensazione viene determinata in base alle direttive del Governo.
2. L'ammontare della tassa di compensazione corrisponde alle spese medie per una compensazione in natura equivalente.
3. La tassa di compensazione viene attribuita a un finanziamento speciale ai sensi di un fondo di protezione per i biotopi e il paesaggio.

### **Art. 5** Riduzione della tassa di compensazione o esonero {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--5}

1. Le domande di riduzione della tassa di compensazione o di esonero in caso di interventi in paesaggi cantonali protetti vanno presentate al servizio specializzato.
2. Il servizio specializzato esamina le domande e presenta richiesta al Governo.
3. La domanda viene accolta se può essere dimostrato che chi causa l'intervento negli ultimi dieci anni ha effettuato prestazioni volontarie a favore del paesaggio che coprono integralmente o in parte la tassa di compensazione.

### **Art. 6** Impiego della tassa di compensazione {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--6}

1. La tassa di compensazione viene impiegata per provvedimenti di valorizzazione che incidono molto sul paesaggio. Per quanto possibile l'impiego dei mezzi avviene nella stessa regione.
2. Le domande di stanziamento di mezzi per misure compensative vanno indirizzate al servizio specializzato.
3. Il servizio specializzato esamina le domande presentate. La competenza per la concessione di mezzi si conforma all'articolo 21.

## 2.2. Protezione della natura

## 2.2.1. Protezione dei biotopi

### **Art. 7** Prestazione di compensazione {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--7}

1. L'entità dell'obbligo di compensazione viene determinata in base alle direttive del Governo.
2. In caso di interventi in fitocenosi forestali rare, l'entità dell'obbligo di compensazione viene determinata secondo le basi dell'Ufficio foreste e pericoli naturali.
3. L'ammontare della tassa di compensazione corrisponde alle spese medie per una compensazione in natura equivalente.
4. La tassa di compensazione viene attribuita a un finanziamento speciale ai sensi di un fondo di protezione per i biotopi e il paesaggio.

### **Art. 8** Impiego della tassa di compensazione {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--8}

1. La tassa di compensazione viene impiegata per progetti di creazione, ripristino e valorizzazione di biotopi degni di protezione, compresa la progettazione e l'acquisto di terreni. Per quanto possibile, l'impiego dei mezzi avviene nella stessa regione e se possibile le superfici per l'avvicendamento delle colture vanno protette.
2. Le domande di stanziamento di mezzi per misure compensative vanno indirizzate all'ufficio specializzato.
3. Il servizio specializzato esamina le domande presentate. La competenza per la concessione di mezzi si conforma all'articolo 21.

### **Art. 9** Siepi e boschetti campestri {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--9}

1. Sono considerati siepi o boschetti campestri i popolamenti non soggetti alla legislazione forestale composti da arbusti e piante di almeno cinque anni, prevalentemente indigeni e adatti alle caratteristiche locali, nonché con una superficie pari almeno a 30 m² o con una lunghezza di almeno 10 m.
2. La superficie delle siepi e dei boschetti campestri viene delimitata dalla linea che collega i centri dei tronchi delle piante esterne, dai centri dei polloni se si tratta di cespugli (superficie boscata) aggiungendo una striscia larga 2 m (limite del bosco). La superficie di siepi e boschetti campestri, nonché la loro compensazione vengono stabilite secondo l'appendice 1.
3. La cura delle siepi e dei boschetti campestri avviene in accordo con il servizio forestale competente, secondo le sue istruzioni. Esso controlla la cura delle siepi nel quadro dei suoi compiti sovrani.

## 2.2.2. Protezione delle specie

### **Art. 10** Piante e animali protetti a livello cantonale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--10}

1. Oltre alle piante e agli animali protetti secondo il diritto federale, sul territorio del Cantone dei Grigioni sono protette anche tutte le specie elencate nell'appendice 2.

### **Art. 11** Zone di protezione delle piante e dei funghi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--11}

1. Nell'ambito della delimitazione di zone di protezione delle piante e dei funghi i comuni garantiscono una cooperazione adeguata della popolazione e dei proprietari fondiari interessati.

### **Art. 12** Raccolta di funghi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--12}

1. Nelle aree di protezione dei funghi la raccolta di funghi è vietata.
2. La raccolta di funghi è vietata dal 1° al 10° giorno compreso di ogni mese. Negli altri giorni possono essere raccolti al massimo 2 kg di funghi al giorno per persona.
3. È vietato raccogliere funghi in gruppi di oltre tre persone. Da questo divieto sono escluse le famiglie.
4. L'utilizzo di rastrelli, zappe e altri arnesi per raccogliere i funghi, nonché la distruzione intenzionale di funghi non sono ammessi.
5. In singoli casi, per scopi scientifici o didattici, il servizio specializzato può autorizzare deroghe ai divieti e alle limitazioni secondo i capoversi da 1 a 3.

### **Art. 13** Vigilanza {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--13}

1. Gli organi della polizia, del servizio forestale, della vigilanza sulla caccia e sulla pesca, nonché i sorveglianti ausiliari per la protezione delle piante e dei funghi si occupano della sorveglianza e del rispetto delle disposizioni per la protezione delle piante e dei funghi.
2. I sorveglianti ausiliari per la protezione delle piante e dei funghi vengono nominati dal Dipartimento per la durata di quattro anni. Essi svolgono la loro attività di fronte a terzi in veste di collaboratori cantonali a titolo accessorio e ricevono una tessera di legittimazione dal Dipartimento.

## 3. Protezione del paesaggio

## 3.1. Servizio monumenti

### **Art. 14** Allestimento dell&#39;inventario cantonale delle costruzioni&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--14}

1. Per l'allestimento dell'inventario cantonale degli edifici e degli impianti degni di protezione (inventario cantonale delle costruzioni) vengono considerati gli inventari e i piani settoriali della Confederazione, i piani direttori e i piani delle utilizzazioni del Cantone e dei comuni, nonché ulteriori basi.
1bis All'inizio dell'allestimento o della tenuta a giorno dell'inventario cantonale delle costruzioni, indicando le basi di valutazione il servizio specializzato informa il comune in merito all'avvio del processo di allestimento dell'inventario e concede al comune la possibilità di addurre ulteriori basi.
1ter Se si procede a una visita della località, di gruppi di edifici o di singoli edifici, il servizio specializzato deve concedere al comune la possibilità di partecipare.
2. L'inventario cantonale delle costruzioni può essere visionato presso il Servizio monumenti cantonale.

### **Art. 15** Provvedimenti di protezione definitivi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--15}

1. Dopo la disposizione di provvedimenti di protezione cautelativi, l'autorità competente deve emanare entro tre mesi provvedimenti di protezione definitivi ai sensi dell'articolo 26 della legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio.
2. I provvedimenti di protezione cautelativi vengono meno se entro questo termine si rinuncia alla disposizione di provvedimenti di protezione definitivi.

## 3.2. Scavi archeologici

### **Art. 16** Scavi archeologici {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--16}

1. Il servizio specializzato può autorizzare scavi archeologici da parte di terzi se è garantita un'esecuzione appropriata.
2. L'impiego di metal detector da parte di terzi per cercare oggetti archeologici di cui si presume la presenza è soggetto all'autorizzazione del servizio specializzato.

## 4. Sussidi cantonali

### **Art. 17** Domande {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--17}

1. Le domande di sussidio vanno inoltrate al competente servizio specializzato prima dell'inizio di eventuali lavori o provvedimenti, corredate della documentazione richiesta.
2. I lavori e i provvedimenti possono essere avviati solo dopo la decisione dell'autorità competente concernente i sussidi.
3. In casi urgenti l'autorità competente per la concessione dei sussidi può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori. Questa autorizzazione non dà alcun diritto alla concessione di sussidi.

### **Art. 18** Cambiamenti considerevoli {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--18}

1. Cambiamenti considerevoli a progetti per i quali sono già stati assegnati sussidi, nonché modifiche che possono avere quale conseguenza un adeguamento dei sussidi devono essere comunicati al servizio specializzato prima della messa in opera.
2. Per un adeguamento dell'assegnazione dei sussidi deve essere presentata una rispettiva domanda.

### **Art. 19** Perenzione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--19}

1. La concessione di sussidi decade se i lavori o i provvedimenti sono stati iniziati prima dell'assegnazione dei sussidi, oppure se dei cambiamenti considerevoli al progetto durante la realizzazione non sono stati previamente autorizzati dall'autorità competente.

### **Art. 20** Esame della domanda {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--20}

1. I competenti servizi specializzati sottopongono le domande di sussidio che superano i 200 000 franchi alla Commissione cantonale per la protezione della natura e del paesaggio. Fanno eccezione i sussidi nel quadro di accordi di programma con la Confederazione. Accordi di questo tipo devono sempre essere presentati per esame alla Commissione prima dell'approvazione.

### **Art. 21** Competenza {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--21}

1. …
2. Sussidi fino a 300 000 franchi per domanda vengono concessi dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.
3. La concessione di sussidi che superano questi importi rientra nella competenza del Governo.

### **Art. 22** Calcolo dei sussidi, 1. Provvedimenti di protezione della natura e del paesaggio {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--22}

1. L'entità del sussidio cantonale, nonché i dettagli della concessione del sussidio vengono disciplinati con una decisione oppure nel quadro di un accordo di prestazioni.
2. Sono considerati costi computabili le spese direttamente collegate con le iniziative della protezione della natura e del paesaggio.

### **Art. 23** 2. Parchi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--23}

1. Il sussidio cantonale a un progetto di parco è limitato al massimo al 100 per cento del sussidio federale.
2. Un sussidio cantonale viene concesso solo se i comuni il cui territorio è incluso nel parco partecipano finanziariamente alle spese in misura adeguata.
3. L'ammontare del sussidio cantonale, nonché i dettagli della concessione dei sussidi vengono disciplinati nel quadro di un accordo di prestazioni con l'ente responsabile del parco.

### **Art. 24** 3. Provvedimenti di protezione del paesaggio, a) spese per la conservazione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--24}

1. I sussidi cantonali ai costi computabili per la conservazione, il ripristino e la cura di monumenti storici degni di protezione ammontano:
   a) al 15 per cento per edifici pubblici;
   b) al 20 per cento per edifici privati;
   c) fino al 35 per cento per provvedimenti particolarmente onerosi, inclusi provvedimenti di protezione del sito caratteristico.
2. I sussidi sono limitati a 300 000 franchi per oggetto. In casi straordinari il Governo può concedere sussidi più elevati.
3. Sono considerate computabili le spese che risultano direttamente dalla conservazione, dal ripristino o dalla cura di monumenti storici degni di protezione.

### **Art. 25** b) spese di acquisto {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--25}

1. Il sussidio cantonale all'acquisto di edifici di importanza nazionale degni di protezione ammonta al massimo al 20 per cento del prezzo d'acquisto dell'oggetto secondo la stima ufficiale.

### **Art. 26** c) luoghi di ritrovamenti archeologici {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--26}

1. Il sussidio cantonale alle spese di conservazione e ripristino di luoghi di ritrovamenti archeologici ammonta al massimo al 35 per cento delle spese computabili.
2. I sussidi sono limitati a 300 000 franchi per oggetto. In casi straordinari il Governo può concedere sussidi più elevati.
3. Il sussidio cantonale all'acquisto di siti archeologici ammonta al massimo al 50 per cento del valore del fondo secondo la stima ufficiale.

### **Art. 27** 4. Ricerca, pubbliche relazioni {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--27}

1. A progetti di ricerca vengono versati sussidi cantonali solo se dai risultati può essere attesa un'utilità concreta per l'esecuzione della legislazione cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio. Sono computabili le spese per il lavoro sul terreno e le relative analisi.
2. I sussidi cantonali a progetti di ricerca e a provvedimenti per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della protezione della natura e del paesaggio ammontano al massimo al 35 per cento delle spese computabili.
3. I sussidi cantonali a progetti di ricerca dipendono di regola dalle possibilità finanziarie del richiedente, nonché dalle prestazioni dei comuni e di altri enti e istituzioni di diritto pubblico.

### **Art. 28** Condizioni e oneri {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--28}

1. L'assegnazione di un sussidio per un oggetto viene di regola vincolata alle seguenti condizioni e oneri:
   a) l'oggetto deve essere conservato in uno stato conforme allo scopo dei sussidi;
   b) le modifiche dello stato dell'oggetto richiedono l'approvazione del competente servizio specializzato;
   c) devono essere osservate le istruzioni del competente servizio specializzato;
   d) gli oggetti per i quali vengono versati sussidi superiori a 25 000 franchi devono essere messi sotto protezione. La messa sotto protezione deve essere menzionata nel registro fondiario quale restrizione della proprietà di diritto pubblico.

### **Art. 29** Versamento {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--29}

1. Il sussidio cantonale viene versato soltanto dopo la verifica dei lavori.
2. In caso di progetti più importanti sono possibili acconti o versamenti rateali in base all'avanzamento del progetto.
3. Il versamento finale avviene dopo l'esame del conteggio finale e previa presentazione di una documentazione appropriata.

## 4a. Disposizioni procedurali&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 29a** Autorità di approvazione secondo la legislazione specifica {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--29a}

1. Se un progetto è soggetto a una procedura di approvazione della concessione o del progetto prevista da una legge specifica, l'autorità di approvazione interessata può rilasciare le eventuali autorizzazioni di diritto in materia di protezione della natura.
2. Le autorizzazioni di diritto in materia di protezione della natura possono essere rilasciate solo con il consenso dell'autorità usualmente competente per il rilascio dell'autorizzazione.

## 5. Disposizioni penali

### **Art. 30** Procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale, 1. Principio&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--30}

1. Le contravvenzioni alle disposizioni cantonali sulla protezione dei funghi e delle piante possono essere punite nella procedura di multa disciplinare secondo la legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP) del 16 giugno 2010.
2. L'ammontare delle multe è elencato nell'appendice 3.

### **Art. 31** 2. Organi competenti {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--31}

1. Sono autorizzati a riscuotere multe disciplinari gli organi della polizia, del servizio forestale, della vigilanza sulla caccia e sulla pesca, delle guardie di confine, nonché i sorveglianti ausiliari per la protezione delle piante e dei funghi.

### **Art. 32** 3. Rifiuto e denuncia {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--32}

1. Gli organi competenti sono tenuti a comunicare all'autore che egli può opporsi alla procedura di multa disciplinare.
2. Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare, si applica la procedura penale dinanzi alle autorità amministrative.

### **Art. 33** 4. Pagamento {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--33}

1. L'autore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni.
2. In caso di pagamento immediato viene rilasciata una ricevuta.
3. Se l'autore non paga la multa immediatamente, gli viene concesso un periodo di riflessione di trenta giorni a partire dal momento della fatturazione. In caso di pagamento entro il termine, il modulo compilato della multa deve essere distrutto. In caso contrario va avviata la procedura penale dinanzi alle autorità amministrative.

### **Art. 34** 5. Moduli {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--34}

1. I moduli per la procedura di multa disciplinare devono contenere almeno le indicazioni secondo l'appendice 4.

### **Art. 34a** Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--34a}

1. Gli organi indicati nell'articolo 31 sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari.
2. La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari.

## 6. Disposizioni finali

### **Art. 35** Abrogazione del diritto previgente {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--35}

1. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati i seguenti atti normativi:
   a) disposizioni di attuazione dell'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale del 16 dicembre 1985;
   b) ordinanza sulla protezione dei funghi (Ordinanza protezione funghi, OPF) del 9 dicembre 1996;
   c) regolamento per i sorveglianti ausiliari al servizio della protezione delle piante e dei funghi del 7 luglio 1975;
   d) regolamento per il versamento di sussidi alle misure della protezione della natura e dei beni culturali del 19 febbraio 1991.

### **Art. 36** Entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--496.100--36}

1. La presente ordinanza entra in vigore insieme alla legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio.