498.200
# Ordinanza per la protezione del Parco nazionale svizzero
(Ordinanza sul Parco nazionale svizzero)
Del 23.02.1983 (stato 01.01.2011)

### **Art. 1** Ambito della protezione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--498.200--1}

1. Nel territorio stabilito contrattualmente del Parco nazionale svizzero, conforme ai contratti conclusi dalla Confederazione con i Comuni del Parco e con il Cantone dei Grigioni, la natura viene sottratta ad ogni influsso umano che esuli dagli intenti dell'istituzione del Parco e si lasciano la fauna e la flora svilupparsi in conformità alle loro leggi naturali. Sono autorizzati solo gli interventi che servono direttamente alla salvaguardia del Parco.
2. Il Parco nazionale è a disposizione della scienza per le sue ricerche.

### **Art. 2** Sentieri e strade {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--498.200--2}

1. Il Parco nazionale può essere percorso solo lungo i seguenti sentieri e strada marcati:
   a) S-chanf-A. Purchèr-Val Muschauns-F. Vai Sassa-Chamanna Cluoza,
   b) Chamanna Cluoza-Valletta-P. Quattervals,
   c) Sentiero di God Purchèr,
   d) A. Purchèr-F. Trupchun,
   e) Muot sainza Bon da ovest,
   f) Sentiero di V. Tantermoza fino alla capanna dei guardiani (Chamanna 1773),
   g) Zernez-Il Pra per Murtaröl o per Kamm (2408) fino al P. 2579,
   h) Zernez-Il Pra-Chamanna Cluoza-E Murtèr (2545-Praspöl-Strada dal Fuorn (Vallun Chafuol),
   i) Praspol-Plan da l'Acqua-Punt Periv-Punt la Drossa o Punt dal Gal,
   k) Strada dal Fuorn-Zernez-Il Fuorn-Val Mustair,
   l) Ova Spin-Champlonch-Il Fuorn,
   m) Strada dal Fuorn P. 1805-Grimmels-Champlonch, o Vallun Chafuol P. 1766,
   n) Sentiero dalla Strada dal Fuorn P. 1805 per Margun Grimmels fino a P. 1776 sulla Strada dal Fuorn (Vallun Chafuol),
   o) Sentiero lungo la Strada dal Fuorn: Punt la Drossa-Il Fuorn Val Chavagl-Stradin Buffalora (Casa cantoniera),
   p) Il Fuorn o Punt la Drossa-La Schera-A. Buffalora, con variante per Munt La Schera,
   q) Il Fuorn-Stabelchod-P. 2186-attraverso il culmine 2308 (sosta Margunet)-P. 2328-V. dal Botsch,
   r) Il Fuorn-V dal Botsch-F. Val dal Botsch (Val Plavna)-II Foss-Val Mingèr-Val S-charl,
   s) Confine Parco nazionale Macun nord-est Lais d'Immez-biforcazione p. 2626-Fuorcletta da Barcli (P 2850) verso est sulla cresta verso il punto 2945 lungo il confine sud del Parco nazionale Macon,
   t) Confine Parco nazionale Macun nord-est Lais d'Immez-biforcazione p. 2616-riva est Lai Gond-confine Parco nazionale Macun presso la punta nord del Lai Grond.
2. Il Governo può modificare questo elenco d'intesa con la Commissione federale del Parco nazionale e i Comuni del Parco.

### **Art. 3** Entrata nel Parco di giovani e di società {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--498.200--3}

1. Persone inferiori ai 15 anni non possono entrare nel Parco che in compagnia di adulti. Alle scuole e ai gruppi di giovani l'ingresso è accordato solo sotto la guida di un responsabile.
2. Società e scuole comprendenti più di 20 persone devono annunciarsi alla direzione del Parco nella Casa del Parco nazionale a Zernez prima di accedere all'areale del Parco.

### **Art. 4** Divieto di caccia e pesca {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--498.200--4}

1. Nel territorio del Parco nazionale è vietato l'esercizio della caccia e della pesca.

### **Art. 5** Altri divieti {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--498.200--5}

1. È inoltre vietato:
   a) fare fuochi e bivacchi, sostare tutta la notte in parcheggi, lasciare rifiuti, gettarli via, o sotterrarli,
   b) uccidere, ferire o catturare animali di ogni specie e spaventarli con rumori, grida, cadute di sassi ecc.,
   c) asportare o danneggiare nidi, uova e covate,
   d) estirpare, strappare o danneggiare piante e funghi, specialmente cogliere fiori e bacche, tagliare e raccogliere legna, portare via sassi,
   e) far pascolare il bestiame,
   f) portare con sé dispositivi per la cattura di animali, per erborizzare e per pressare vegetali o simili,
   g) portare con sé o portare in braccio cani,
   h) eseguire fotografie a scopo commerciale.

### **Art. 6** Eccezioni {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--498.200--6}

1. La Commissione federale del Parco nazionale può concedere eccezioni ai divieti degli articoli 2, 3 e 5. Essa emana un regolamento per la casa di Cluozza.

### **Art. 7** Amministrazione del Parco {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--498.200--7}

1. Il Parco nazionale è amministrato dalla Commissione federale del Parco nazionale, che esercita i diritti previsti. Si deve obbedire agli ordini degli organi di sorveglianza del Parco designati dalla Commissione federale del Parco nazionale.
2. La Commissione federale del Parco nazionale provvede a rendere note in maniera adeguata le prescrizioni relative al Parco nazionale. I divieti di caccia e di pesca vengono pubblicati nelle prescrizioni d'esercizio del Governo.

### **Art. 8** Disposizioni penali {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--498.200--8}

1. Le infrazioni all'articolo 2 capoverso 1, all'articolo 3 capoversi 1 e 2, all'articolo 4 e all'articolo 5 della presente ordinanza vengono punite con multa dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 8 della legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni, se non sono applicabili altre disposizioni penali. In casi di poca importanza esso può pronunciare un ammonimento.
2. Le contravvenzioni possono anche essere punite nella procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale.
3. Gli organi di sorveglianza del Parco possono prelevare un deposito di multa ai sensi dell'articolo 268 LGP da persone che contravvengono all'ordinanza. Questo va trasmesso all'autorità competente insieme alla denuncia.
4. Gli organi di sorveglianza ritirano gli oggetti di cui i visitatori del Parco si sono impossessati contrariamente all'ordinanza. Tali oggetti devono essere consegnati all'amministrazione del Parco.

### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--498.200--9}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1983 dopo l'approvazione del Consiglio federale.
2. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, viene abrogata l'ordinanza per la protezione del Parco nazionale svizzero del 30 novembre 1961.