500.010
# Ordinanza relativa alla legge sanitaria
(OLSan)
Del 20.06.2017 (stato 01.01.2025)

## 1. Competenze e compiti

### **Art. 1** Cantone {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--1}

1. La competenza per i compiti che la legge sanitaria ha attribuito al Cantone spetta all'Ufficio dell'igiene pubblica, nella misura in cui tali compiti non sono stati attribuiti a un altro ufficio. L'Ufficio dell'igiene pubblica è altresì competente per la comunicazione dei dati previsti dal diritto federale al registro delle professioni mediche, al registro delle professioni psicologiche e al registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG).
1bis Il Governo può attribuire a terzi i compiti conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera a, lettera b e lettera h della legge sanitaria.
2. La promozione della salute e la prevenzione in ambito scolastico competono:
   a) nella scuola dell'infanzia e nella scuola popolare all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport;
   b) nella scuola media e nelle scuole universitarie all'Ufficio della formazione medio-superiore;
   c) nelle scuole professionali all'Ufficio della formazione professionale.
3. La prevenzione secondaria e terziaria delle dipendenze compete all'Ufficio del servizio sociale.
4. La protezione della salute ai sensi della legislazione sul lavoro e della legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni compete all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro, nella misura in cui concerne il Cantone.

### **Art. 2** Comuni {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--2}

1. I comuni devono:
   a) designare un ufficio competente per la promozione della salute e la prevenzione a livello comunale e scolastico;
   b) tenere conto di soluzioni compatibili con la salute nell'adempimento dei compiti loro spettanti.
2. I piani per il servizio sanitario in caso di manifestazioni che presentano un elevato rischio per l'incolumità e per la vita devono essere allestiti in conformità alle direttive dell'Interassociazione di salvataggio (IAS) e devono essere coordinati con il servizio ambulanza della corrispondente regione ospedaliera. I piani devono essere inoltrati per conoscenza alla Centrale per chiamate d'emergenza sanitaria 144 almeno due mesi prima dello svolgimento della manifestazione.

## 2. Autorizzazioni di polizia sanitaria

### **Art. 3** Presentazione della domanda {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--3}

1. La domanda completa per il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio della professione deve essere presentata al più tardi due settimane prima dell'inizio dell'attività, la corrispondente domanda per il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio al più tardi due mesi prima dell'inizio dell'attività.

## 3. Professioni del settore sanitario

### **Art. 4** Esercizio della professione sotto la responsabilità professionale di terzi {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--4}

1. I professionisti della salute privi dell'autorizzazione all'esercizio della professione possono esercitare attività soggette all'obbligo di autorizzazione se la responsabilità per l'attività da loro svolta viene assunta da un terzo:
   a) presso centri di perfezionamento professionale medico riconosciuti, da una persona in possesso di un titolo di medico specialista nella disciplina in cui essa si assume la responsabilità per l'attività di un medico. La supervisione dei medici in perfezionamento deve essere garantita da parte del corrispondente medico specialista. I medici con studi privati possono assumere al massimo un medico che svolge l'assistenza in studio medico per ciascuna sede. Inoltre il medico insegnante deve essere presente in studio per almeno il 75% dell'orario di lavoro del medico che svolge l'assistenza in studio medico;
   abis) nel caso di psicoterapeuti attivi presso aziende del settore sanitario da un medico in possesso di un titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia;
   b) nel caso di altri professionisti della salute da una persona che esercita la stessa professione.
2. La persona che si assume la responsabilità deve inoltre disporre di un'autorizzazione all'esercizio della professione nel Cantone.

### **Art. 5** Cura di familiari {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--5}

1. La persona bisognosa di cure decide autonomamente se una persona le è vicina.

### **Art. 6** Attività ammesse senza autorizzazione {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--6}

1. L'atlaslogia e la terapia craniosacrale non sono considerate manipolazioni della colonna vertebrale e sono quindi attività ammesse senza autorizzazione.

### **Art. 7** Attività non ammesse senza autorizzazione {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--7}

1. Sono considerate operazioni ai denti o al cavo orale e quindi attività non ammesse senza autorizzazione tutte le fasi di trattamento che interessano il cavo orale, quindi anche la realizzazione e l'adeguamento di ricostruzioni funzionali-protetiche nonché la pulizia dentale professionale.

### **Art. 8** Conoscenze linguistiche {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--8}

1. Se la formazione e il perfezionamento professionali non sono stati svolti in misura prevalente in una lingua ufficiale del Cantone, il richiedente deve presentare un diploma di lingue riconosciuto a livello internazionale del livello B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue in una lingua cantonale ufficiale.

### **Art. 9** Farmacisti {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--9}

1. I farmacisti possono procedere a vaccinazioni in assenza di una prescrizione medica, se:
   a) dispongono di un'autorizzazione all'esercizio della professione;
   b) hanno seguito una formazione specifica per l'esecuzione di vaccinazioni riconosciuta a livello nazionale;
   c) le persone da vaccinare hanno almeno 16 anni; e
   d) le persone da vaccinare non presentano un particolare rischio derivante dalla vaccinazione.
2. Essi possono procedere alle vaccinazioni seguenti:
   a) vaccinazione contro l'influenza;
   b) vaccinazione contro la meningoencefalite verno-estiva (MEVE);
   c) tutti i richiami dei vaccini conformemente al calendario vaccinale svizzero;
   d) vaccinazione contro la COVID-19;
   e) vaccinazione contro l'herpes zoster nel caso di persone immunocompetenti, se non vengono utilizzati vaccini vivi.
3. I farmacisti che desiderano effettuare vaccinazioni devono previamente annunciarsi al farmacista cantonale utilizzando il modulo previsto a tale scopo.

## 4. Aziende del settore sanitario

## 4.1. Condizioni generali

### **Art. 10** Cure infermieristiche {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--10}

1. Le cure infermieristiche possono essere prestate soltanto da infermieri diplomati e da ausiliari di cure del settore cura e assistenza.
2. L'Ufficio dell'igiene pubblica tiene un elenco delle professioni del settore cura e assistenza. L'elenco comprende le professioni del personale diplomato e del personale ausiliario.
3. Per praticare cure infermieristiche, le persone in possesso di un diploma estero devono farlo riconoscere dalla Croce Rossa Svizzera.

## 4.2. Ospedali, cliniche e case per partorienti

### **Art. 11** Requisiti quantitativi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--11}

1. Gli ospedali, le cliniche e le case per partorienti soddisfano i requisiti quantitativi relativi al personale, se è disponibile l'effettivo di personale necessario per il trattamento e la cura adeguati dei pazienti, per garantire la qualità e per seguire gli apprendisti.
2. Gli ospedali pubblici e le cliniche pubbliche sono tenuti a fornire per ogni impiego a tempo pieno in cura e assistenza 15,5 settimane di formazione e perfezionamento professionale per professioni di cura e di assistenza. Di queste, 8 settimane devono essere fornite per operatori sociosanitari AFC e 5,8 settimane per infermieri diplomati SSS o SUP.
2bis Il grado di adempimento di questa direttiva è pari a:
   a) nell'anno civile 2025
   b) nell'anno civile 2026
   c) nell'anno civile 2027
   d) nell'anno civile 2028
   e) nell'anno civile 2029
   f) a partire dall'anno civile 2030
3. In rapporto alla loro dimensione, gli ospedali e le cliniche mettono a disposizione un adeguato numero di posti di perfezionamento professionale per medici assistenti a norma del regolamento per il perfezionamento professionale della Federazione dei medici svizzeri (FMH). Il numero di posti di perfezionamento professionale viene concordato tra gli ospedali, rispettivamente le cliniche, e il Cantone.

### **Art. 12** Requisiti qualitativi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--12}

1. Le persone che sostituiscono una persona responsabile di attività mediche, di cure od ostetriche devono disporre della corrispondente autorizzazione all'esercizio della professione nel Cantone.
2. Il perfezionamento professionale dei medici specialisti attivi nell'ospedale deve essere conforme al regolamento concernente la formazione continua dell'Istituto svizzero per la formazione medica.

### **Art. 13** Requisiti operativi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--13}

1. Oltre alle direttive previste dal diritto federale, le aziende devono soddisfare i seguenti requisiti:
   a) l'infrastruttura necessaria al primo trattamento di stati potenzialmente letali è sempre pronta all'uso;
   b) l'accesso alle ambulanze è sempre garantito;
   c) l'accesso al pronto soccorso, all'ambulatorio e all'accettazione pazienti è segnalato in modo chiaro;
   d) la supplenza per la direzione del settore medico, del settore delle cure e del settore terapeutico è disciplinata per iscritto;
   e) in ogni divisione ospedaliera o reparto occupato da pazienti è presente 24 ore su 24 un infermiere diplomato o un operatore sociosanitario.
2. Negli ospedali, il servizio di pronto soccorso deve inoltre essere raggiungibile 24 ore su 24.

### **Art. 14** Rapporto sulla qualità {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--14}

1. Gli ospedali e le cliniche devono inoltrare all'Ufficio dell'igiene pubblica un rapporto sulla qualità secondo le direttive di H+ Gli Ospedali Svizzeri.

### **Art. 15** Sistema anonimo di segnalazione degli errori {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--15}

1. Gli ospedali e le cliniche devono aderire al sistema di segnalazione degli errori Critical Incident Reporting & Reacting Network (CIRRNET).

## 4.3. Case di cura, unità di cura, appartamenti protetti, strutture di assistenza per malati terminali e altre offerte di cura stazionarie nonché strutture diurne e notturne per persone bisognose di cure e assistenza

### **Art. 16** Requisiti posti agli spazi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--16}

1. Le aziende soddisfano i requisiti dal punto di vista degli spazi, se la struttura degli spazi corrisponde alla norma SIA 500 "Costruzioni senza ostacoli", ai promemoria 7/10 e 5/98 del Centro svizzero per la costruzione adatta agli andicappati, come pure ai requisiti posti dall'Ufficio dell'igiene pubblica agli spazi, agli impianti all'aperto, nonché ai reparti per persone affette da demenza di case di cura.
2. In singoli casi, l'Ufficio dell'igiene pubblica può autorizzare eccezioni.

### **Art. 17** Requisiti operativi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--17}

1. Le aziende soddisfano i requisiti dal punto di vista operativo, se:
   a) dispongono di un concetto d'esercizio, nonché di un concetto di cura e assistenza per la cura e l'assistenza adeguate delle diverse categorie di ospiti della struttura;
   b) dispongono di un proprio medico e di un proprio medico dentista;
   c) garantiscono l'assistenza medica agli ospiti nel rispetto della libera scelta del medico;
   d) garantiscono l'assistenza psichiatrica degli ospiti e dispongono di un servizio di consulenza psichiatrica;
   e) dispongono di un farmacista consulente;
   f) impiegano 24 ore su 24 personale di cura e di assistenza specializzato;
   g) dispongono delle infrastrutture, degli apparecchi e degli strumenti necessari per la cura e l'assistenza degli ospiti;
   h) adottano un sistema di gestione della qualità orientato ai processi e sono certificati.
2. In singoli casi, l'Ufficio dell'igiene pubblica può autorizzare eccezioni.

### **Art. 18** Requisiti relativi al personale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--18}

1. Le aziende soddisfano i requisiti qualitativi relativi al personale, se:
   a) il responsabile dell'offerta dispone di una formazione specifica riconosciuta dall'Ufficio dell'igiene pubblica;
   b) il responsabile del settore cura e assistenza dispone di un perfezionamento professionale nel settore direttivo e in gerontologia riconosciuto dall'Ufficio dell'igiene pubblica;
   c) la quota di personale di cura specializzato ammonta al 40 per cento del personale minimo necessario nel settore cura e assistenza;
   d) il 15 per cento del personale minimo necessario nel settore cura e assistenza dispone di un diploma di infermiere diplomato SUP oppure di infermiere diplomato SSS.
2. Le aziende soddisfano i requisiti quantitativi dal punto di vista del personale, se è soddisfatto l'organico ideale previsto dall'Ufficio dell'igiene pubblica per una cura e un'assistenza adeguate degli ospiti.
3. In singoli casi, l'Ufficio dell'igiene pubblica può autorizzare eccezioni.

### **Art. 19** Formazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--19}

1. Per ogni anno di tirocinio, le aziende sono tenute a:
   a) formare apprendisti del ciclo di formazione per operatori sociosanitari (OSS) AFC in misura di 2,3 settimane per ogni impiego a tempo pieno dell'effettivo di personale necessario per una cura e un'assistenza adeguate;
   b) formare studenti della scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSS cure) nonché delle scuole universitarie professionali in cure infermieristiche (SUP cure) in misura di 0,4 settimane per ogni impiego a tempo pieno dell'effettivo di personale necessario per una cura e un'assistenza adeguate.
2. Il grado di adempimento di questa direttiva è pari a:
   a) nell'anno civile 2025
   b) nell'anno civile 2026
   c) nell'anno civile 2027
   d) nell'anno civile 2028
   e) nell'anno civile 2029
   f) a partire dall'anno civile 2030

## 4.4. Servizi di cura e assistenza a domicilio

### **Art. 20** Requisiti operativi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--20}

1. I servizi di cura e assistenza a domicilio soddisfano i requisiti dal punto di vista dell'esercizio se:
   a) dispongono di un concetto d'esercizio, nonché di un concetto di cura e assistenza;
   b) nei giorni lavorativi, durante gli orari d'ufficio, l'amministrazione è reperibile telefonicamente per almeno cinque ore;
   c) per gli utenti per i quali vi è da attendersi il sopravvenire di una situazione di crisi può essere messo a disposizione in tempi brevi un servizio di picchetto 24 ore su 24 da parte di un infermiere diplomato SUP o SSS;
   d) durante gli orari di cura ordinari, il personale impiegato per la cura ha a disposizione un infermiere diplomato SUP o SSS che lo istruisce e lo segue.
2. In singoli casi, l'Ufficio dell'igiene pubblica può autorizzare eccezioni.

### **Art. 21** Requisiti relativi al personale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--21}

1. I servizi di cura e assistenza a domicilio soddisfano i requisiti dal punto di vista del personale se:
   a) il responsabile del settore cura e assistenza dispone di un perfezionamento professionale riconosciuto dall'Ufficio dell'igiene pubblica.
   b) …
2. L'Ufficio dell'igiene pubblica può concedere eccezioni limitate nel tempo per quanto riguarda i requisiti concernenti il perfezionamento professionale.

### **Art. 22** Formazione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--22}

1. Per ogni anno di tirocinio, i servizi di cura e assistenza a domicilio sono tenuti a:
   a) formare apprendisti del ciclo di formazione per operatori sociosanitari (OSS) AFC in misura di 2,3 settimane per ogni impiego a tempo pieno dell'effettivo di personale di cura e assistenza;
   b) formare studenti della scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSS cure) nonché delle scuole universitarie professionali in cure infermieristiche (SUP cure) in misura di 0,4 settimane per ogni impiego a tempo pieno dell'effettivo di personale di cura e assistenza.
2. Il grado di adempimento di questa direttiva è pari a:
   a) nell'anno civile 2025
   b) nell'anno civile 2026
   c) nell'anno civile 2027
   d) nell'anno civile 2028
   e) nell'anno civile 2029
   f) a partire dall'anno civile 2030

## 4.5. Trasporto a scopo professionale di malati e infortunati

### **Art. 23** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--23}

1. È considerato trasporto di malati e infortunati il trasporto di persone malate o infortunate che necessitano di assistenza medica durante il trasporto o che devono essere trasportate in barella.
2. Il trasporto di persone malate o infortunate è considerato a scopo professionale se viene svolto per professione e dietro compenso.
3. La libera scelta del medico e dell'ospedale è considerata osservata, se la persona malata o infortunata viene affidata a un'altra organizzazione, la quale procede al trasporto dal medico o all'ospedale desiderati.

### **Art. 24** Condizioni d&#39;autorizzazione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--24}

1. L'autorizzazione viene rilasciata se l'azienda dispone del riconoscimento dell'Interassociazione di salvataggio o se soddisfa le seguenti condizioni corrispondenti allo scopo dell'azienda:
   a) sono soddisfatti i requisiti posti a un salvataggio di persone qualificato ed è disponibile il necessario equipaggiamento di salvataggio;
   b) è garantita la prontezza operativa;
   c) il personale dispone della formazione, dell'aggiornamento e del perfezionamento professionale necessari.

### **Art. 25** Autorizzazione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--25}

1. Nell'autorizzazione vengono stabiliti in particolare la zona di intervento e i tipi di intervento ammessi.
2. I servizi ambulanza in possesso di un'autorizzazione equivalente della Confederazione o di un altro Cantone non necessitano di un'autorizzazione cantonale.

## 5. Obblighi dei professionisti della salute e delle aziende del settore sanitario

## 5.1. Obblighi generali

### **Art. 26** Interessi del paziente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--26}

1. L'obbligo di salvaguardare gli interessi dei pazienti è riferito all'aspetto sanitario.

### **Art. 27** Obbligo di notifica in caso di decessi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--27}

1. Sono soggetti all'obbligo di notifica quali decessi dovuti a cause sospette o ignote in particolare:
   a) tutti i decessi avvenuti per cause non naturali, in particolare in presenza di indizi secondo i quali la causa del decesso potrebbe essere riconducibile a un incidente, a un errore di trattamento o all'intervento di terzi, incluse le conseguenze a lungo termine, oppure a un suicidio;
   b) tutti i decessi avvenuti per cause non chiare, per i quali non si può concludere con sufficiente sicurezza che la causa del decesso sia esclusivamente dovuta a malattia;
   c) cadaveri di identità ignota o non certa.

## 5.2. Professionisti della salute

### **Art. 28** Durata ed entità dell&#39;aggiornamento nelle professioni assoggettate ad autorizzazione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--28}

1. La durata minima e l'entità minima dell'aggiornamento nelle professioni assoggettate all'obbligo di autorizzazione secondo la legge sanitaria si conformano alle regolamentazioni in materia della corrispondente organizzazione di categoria o della corrispondente associazione professionale, nella misura in cui queste mirino a garantire un'assistenza di elevata qualità e affidabile alla popolazione.
2. L'Ufficio dell'igiene pubblica può incaricare le organizzazioni di categoria e le associazioni professionali di controllare che i requisiti relativi all'aggiornamento specifici per la professione siano rispettati per quanto riguarda durata ed entità.

### **Art. 29** Assicurazione di responsabilità civile professionale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--29}

1. La somma di copertura minima dell'assicurazione di responsabilità civile professionale ammonta:
   a) a cinque milioni di franchi per le persone che esercitano una professione medica;
   b) a tre milioni di franchi per gli altri professionisti della salute.

### **Art. 30** Servizio di picchetto, 1. Servizio di picchetto medico regionale&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--30}

1. Durante gli orari di apertura effettivi dello studio medico, ogni medico è di principio responsabile per il trattamento d'urgenza dei propri pazienti.
2. Il servizio di picchetto medico regionale ha il compito di garantire l'assistenza medica alla popolazione al di fuori degli orari di apertura degli studi medici in caso di malattie e infortuni. Il trattamento deve limitarsi alle urgenze.
3. Durante il servizio di picchetto medico regionale, il medico in servizio deve scegliere il luogo in cui si trattiene in modo tale che la reperibilità telefonica sia costantemente garantita e che l'intervento d'urgenza possa essere prestato in tempi brevi.
4. Il medico in servizio deve definire le tempistiche del trattamento in funzione delle condizioni cliniche della persona che si rivolge al servizio di picchetto medico. Se la persona che si rivolge al servizio di picchetto medico non può recarsi presso lo studio medico, il trattamento medico d'urgenza deve essere fornito mediante una visita a domicilio nel luogo in cui si trova la persona in questione.
5. Il medico in servizio deve informare il medico curante del paziente per iscritto in merito alla diagnosi e al trattamento.
6. I medici attivi in diverse regioni del Cantone sono tenuti a prestare servizio di picchetto in ciascuna regione in funzione del loro volume di lavoro presso il rispettivo luogo di lavoro.
7. In accordo con l'Ufficio dell'igiene pubblica, al fine di garantire la sicurezza dell'assistenza l'obbligo di prestare servizio di picchetto può essere adempiuto anche al di fuori della propria regione di picchetto.
8. I medici attivi anche in altri Cantoni sono tenuti a prestare servizio di picchetto nel Cantone in funzione del loro volume di lavoro.

### **Art. 30a** 2. Servizio di picchetto dentistico {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--30a}

1. Durante gli orari di apertura effettivi dello studio dentistico, ogni dentista è di principio responsabile per il trattamento d'urgenza dei propri pazienti.
2. Il servizio di picchetto dentistico ha il compito di garantire l'assistenza medico-dentistica alla popolazione al di fuori degli orari di apertura degli studi dentistici in caso di problemi di medicina dentaria. Il trattamento deve limitarsi alle urgenze.
3. Durante il servizio di picchetto dentistico, il dentista in servizio deve scegliere il luogo in cui si trattiene in modo tale che la reperibilità telefonica sia costantemente garantita e che l'intervento d'urgenza possa essere prestato in tempi brevi.
4. In caso di condizioni di pericolo di vita o di potenziale pericolo di vita, il trattamento deve avvenire entro un'ora, in caso di forti dolori o di emorragie entro sei ore e in casi di emergenza soggettiva entro dodici ore.
5. Il dentista in servizio deve informare il dentista curante del paziente per iscritto in merito alla diagnosi e al trattamento.
6. I dentisti che soddisfano le condizioni per l'esercizio della professione e che sono attivi nel Cantone dei Grigioni sono tenuti a partecipare al servizio di picchetto regionale dell'organizzazione di categoria cantonale in conformità alle regolamentazioni di quest'ultima, se sono stati attivi per tre anni presso un dentista in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione e se per tre anni hanno esercitato sotto la propria responsabilità professionale.
7. I dentisti attivi in diverse regioni del Cantone sono tenuti a prestare servizio di picchetto in ciascuna regione in funzione del loro volume di lavoro presso il rispettivo luogo di lavoro.
8. In accordo con l'Ufficio dell'igiene pubblica, al fine di garantire la sicurezza dell'assistenza l'obbligo di prestare servizio di picchetto può essere adempiuto anche al di fuori della propria regione di picchetto.
9. In linea di principio, i dentisti attivi anche in altri Cantoni sono pienamente soggetti all'obbligo di prestare servizio di picchetto nel Cantone.
10. Nei casi di cui al capoverso 9, in accordo con l'organizzazione di categoria cantonale l'Ufficio dell'igiene pubblica può autorizzare una riduzione dell'obbligo di prestare servizio di picchetto.

### **Art. 30b** Accordo di prestazioni con l&#39;Ordine dei medici grigioni {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--30b}

1. L'accordo di prestazioni con l'Ordine dei medici grigioni disciplina le prestazioni che quest'ultimo deve fornire e il relativo indennizzo da parte del Cantone. Tra le prestazioni che l'Ordine dei medici grigioni deve fornire rientrano in particolare:
   a) l'organizzazione del servizio di picchetto medico regionale;
   b) l'allestimento dei piani di servizio dei medici attivi nel servizio di picchetto medico regionale;
   c) l'esercizio di un'app per le emergenze;
   d) la garanzia dell'aggiornamento regolare specifico per le urgenze dei medici che prestano servizio di picchetto;
   e) la concessione di contributi ai costi per l'acquisto e la manutenzione dell'equipaggiamento d'urgenza di base ai medici che prestano servizio di picchetto.

## 5.3. Aziende del settore sanitario

### **Art. 31** Ospedali pubblici {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--31}

1. Sono considerati ospedali pubblici gli ospedali definiti come tali nella legge sulla cura degli ammalati.

### **Art. 32** Obblighi di custodia e di protezione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--32}

1. Per le aziende del settore sanitario gli obblighi di custodia e di protezione comportano l'impegno a proteggere i pazienti dai pericoli mediante misure idonee, adeguate al potenziale di rischio individuale.

## 6. Diritti dei pazienti

### **Art. 33** Assistenza spirituale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--33}

1. L'adeguata assistenza spirituale si conforma alle esigenze dei pazienti rispettivamente degli ospiti.
2. Al fine di garantire l'assistenza spirituale, gli ospedali e le case di cura devono stipulare un accordo con le Chiese riconosciute dallo Stato o con i comuni parrocchiali locali.

### **Art. 34** Cure palliative {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--34}

1. L'assistenza globale include la considerazione completa di tutti gli aspetti della persona affetta da una malattia incurabile, nel rispetto delle sue condizioni di vita, della sua idea di malattia e salute nonché del suo desiderio di partecipare al processo terapeutico o di assumere in esso un atteggiamento passivo.

## 7. Prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili dell&#39;essere umano

### **Art. 35** Autorità esecutiva {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--35}

1. L'Ufficio dell'igiene pubblica esegue i compiti attribuiti al Cantone dalla legislazione federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano.

## 8. Protezione dalle radiazioni non ionizzanti nei solarium e nel settore estetico&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 36** Autorità esecutiva {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.010--36}

1. L'Ufficio dell'igiene pubblica esegue i compiti assegnati al Cantone dalla legislazione federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori nel settore dell'utilizzo di solarium e di prodotti per scopi estetici.