500.510
# Ordinanza della legge d'applicazione della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici
(Ordinanza della legge d'applicazione della legge sugli agenti terapeutici, OLAdLATer)
Del 21.12.2010 (stato 01.01.2018)

## 1. Medicamenti

### **Art. 1** Diritto di utilizzo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--1}

1. Nel quadro dell'esercizio della professione, le persone appartenenti alle seguenti categorie professionali possono utilizzare medicamenti soggetti a prescrizione:
   a) levatrici e ostetrici;
   b) igienisti dentali;
   c) chiropratici.
2. Il Governo stabilisce nell'appendice quali medicamenti soggetti a prescrizione possono essere utilizzati.
3. I soccorritori possono utilizzare medicamenti soggetti a prescrizione, se sono stati autorizzati dalla direzione medica del servizio ambulanza oppure dal medico d'urgenza presente sul luogo dell'emergenza.

### **Art. 2** Depositi di sangue, durata dell&#39;autorizzazione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--2}

1. L'autorizzazione per il deposito di sangue e di suoi derivati va limitata a una durata di al massimo cinque anni.

### **Art. 3** Esecuzione di prescrizioni {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--3}

1. La dispensazione di medicamenti soggetti a prescrizione va documentata sulla prescrizione del medico apponendo il timbro della farmacia, la data della consegna, la quantità consegnata e il visto del farmacista.

## 2. Esercizi di medicamenti

## 2.1. Disposizioni generali

### **Art. 4** Durata dell&#39;autorizzazione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--4}

1. L'autorizzazione per la gestione di un esercizio di medicamenti va limitata a una durata di al massimo dieci anni.

### **Art. 5** Obbligo di notifica {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--5}

1. La cessazione dell'attività dell'esercizio di medicamenti e il cambiamento del proprietario oppure del gerente vanno notificati all'Ufficio.

### **Art. 6** Locali e attrezzature {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--6}

1. I servizi igienici non possono essere collegati direttamente a locali nei quali si trattano medicamenti.

## 2.2. Farmacie pubbliche e drogherie

### **Art. 7** Valutazione dei piani {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--7}

1. I piani di progetti di nuova costruzione o trasformazione di farmacie pubbliche e drogherie oppure di trasferimento di farmacie pubbliche e drogherie in un'altra ubicazione vanno inoltrati per presa di posizione all'Ufficio dell'igiene pubblica prima di realizzare il progetto.

### **Art. 8** Indipendenza nell&#39;esercizio della professione {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--8}

1. L'indipendenza nell'esercizio della professione va dimostrata per iscritto come segue:
   a) indipendenza da istruzioni in questioni farmaceutiche;
   b) responsabilità per l'acquisto, l'esame, l'immagazzinamento, la fabbricazione e la dispensazione degli agenti terapeutici;
   c) possesso delle chiavi che danno accesso a tutti i locali dell'esercizio di medicamenti.

### **Art. 9** Gerente {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--9}

1. Il nome del gerente va affisso all'ingresso dell'esercizio.

### **Art. 9a** Condizioni per effettuare vaccinazioni {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--9a}

1. La farmacia deve disporre di un ambiente distinto destinato all'effettuazione di vaccinazioni, separato dal punto di vista acustico e visivo e dotato di un lettino o di una sedia reclinabile. Devono essere rispettate le regole d'igiene generalmente riconosciute.
2. La farmacia deve inoltre disporre di un piano per le emergenze e di un equipaggiamento per il primo soccorso.

### **Art. 9b** Servizio di pronto soccorso delle farmacie {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--9b}

1. Il servizio di pronto soccorso permanente è garantito se una persona in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista è raggiungibile telefonicamente 24 ore su 24 e se la dispensazione di medicamenti è assicurata entro 30 minuti.
2. Se la distanza più breve tra una farmacia e la prossima non è superiore a 15 chilometri di strade pubbliche, queste farmacie sono considerate vicine tra loro.

### **Art. 9c** Località {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--9c}

1. Le località sono definite secondo l'elenco delle località dell'Ufficio federale di statistica.

## 2.3. Farmacie private di medici&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 9d** Confezione originale {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--9d}

1. La confezione originale più piccola è determinata dal Compendio svizzero dei medicamenti.

## 3. Esperimenti clinici con agenti terapeutici

### **Art. 10** Nomina e composizione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--10}

1. Il Dipartimento nomina il presidente e i membri della Commissione etica cantonale.
2. La Commissione è composta da un minimo di sette a un massimo di undici persone. La sua composizione si conforma alle disposizioni dell'ordinanza del Consiglio federale sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici.

### **Art. 11** Commissione etica extracantonale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--11}

1. Il Dipartimento può anche dichiarare competente una Commissione etica di un altro Cantone.

## 4. Disposizioni finali

### **Art. 12** Abrogazione e modifica del diritto previgente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--12}

### **Art. 13** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.510--13}

1. La presente ordinanza entra in vigore insieme alla legge d'applicazione della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici.