500.800
# Legge sull'aiuto ai tossicodipendenti nel Cantone dei Grigioni
(Legge sull'aiuto ai tossicodipendenti)
Del 02.03.1997 (stato 01.01.2016)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--1}

1. La legge si prefigge di provvedere a un'appropriata offerta di prevenzione della tossicodipendenza e di aiuto ai tossicodipendenti nel Cantone, di determinare i relativi compiti del Cantone e dei comuni nonché di coordinare le attività nella prevenzione della tossicodipendenza e nell'aiuto ai tossicodipendenti.

### **Art. 2** Parificazione dei sessi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--2}

1. Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso della legge non risulti altrimenti.

### **Art. 3** Definizione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--3}

1. Per tossicodipendenza ai sensi della presente legge s'intendono tutti i comportamenti di dipendenza comportanti ripercussioni dannose per la personalità o la società.

### **Art. 4** Obiettivi {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--4}

1. L'aiuto ai tossicodipendenti persegue i seguenti obiettivi:
   a) evitare l'insorgere di comportamenti di dipendenza;
   b) portare tempestivamente aiuto alle persone che consumano sostanze che generano dipendenza;
   c) aiutare i tossicomani a superare la propria dipendenza;
   d) rafforzare l'aiuto inteso a incrementare l'iniziativa personale;
   e) conservare o migliorare lo stato di salute dei tossicodipendenti;
   f) conservare l'integrazione sociale e professionale delle persone dipendenti oppure promuovere la loro reintegrazione;
   g) sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi e sulle conseguenze dell'abuso di sostanze generanti assuefazione;
   h) proteggere la popolazione dagli effetti nocivi derivanti della dipendenza.

### **Art. 5** Provvedimenti {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--5}

1. Al fine di raggiungere tali obiettivi occorre segnatamente:
   a) impedire con la prevenzione e la consulenza l'abuso e le dipendenze;
   b) mettere a disposizione istituzioni di prevenzione dalla dipendenza;
   c) mettere a disposizione istituzioni ambulatoriali e stazionarie di aiuto ai tossicodipendenti;
   d) provvedere mediante consulenza, assistenza, trattamento immediato, trattamento posteriore e reintegrazione individualizzati delle persone colpite, affinché le conseguenze per la salute e le conseguenze sociali dell'abuso di sostanze che generano tossicodipendenza vengano impedite o mitigate.

### **Art. 6** Responsabilità personale {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--6}

1. L'aiuto pubblico ai tossicodipendenti non esonera il singolo e la famiglia dalla propria responsabilità nell'uso di generi voluttuari.

## 2. Prevenzione primaria della tossicodipendenza

### **Art. 7** Competenza, 1. Comuni {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--7}

1. I comuni sono competenti per la prevenzione primaria della tossicodipendenza. Essi possono delegare tale compito anche a idonei istituti pubblici o privati oppure a persone private oppure assolverlo nell'ambito di unioni di comuni.
2. I comuni promuovono:
   a) l'informazione della popolazione sulle cause e gli effetti della tossicodipendenza e del comportamento di dipendenza;
   b) la consapevolezza e la capacità di genitori e insegnanti di agire per evitare comportamenti che favoriscono la tossicodipendenza tra i giovani.

### **Art. 8** 2. Cantone {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--8}

1. La competenza del Cantone nel settore della prevenzione delle dipendenze si conforma alle disposizioni della legge sull'igiene pubblica.
   a) …
   b) …
   c) …

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--9}

## 3. Prevenzione secondaria e terziaria della tossicodipendenza

### **Art. 10** Competenza {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--10}

1. Il Cantone provvede alle offerte nel campo ambulatoriale e stazionario.
2. Esso può mettere a disposizione lui stesso adeguate offerte, partecipare a istituzioni extracantonali oppure versare sussidi a offerte da parte di terzi.

### **Art. 11** Sussidi, 1. Sussidi per l&#39;acquisto, la costruzione e la locazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--11}

1. Il Cantone può accordare sussidi a istituzioni della prevenzione della tossicodipendenza secondaria e terziaria per l'acquisto, la costruzione o l'attrezzatura fino a un massimo dell'80 percento dei costi computabili non coperti da sussidi federali.
2. In casi giustificati è possibile accordare un sussidio cantonale ai costi per la locazione, se quest'ultima appare più opportuna rispetto a un acquisto oppure a una nuova costruzione o a un ampliamento. Fa stato il tasso di sussidiamento per le costruzioni.
3. Qualora l'acquisto, l'inizio dei lavori o l'ordinazione di oggetti per l'arredamento vengano effettuati prima dell'emanazione della garanzia del sussidio, il diritto al sussidio decade.

### **Art. 12** 2. Sussidi d&#39;esercizio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--12}

1. Le attrezzature per l'aiuto stazionario ai tossicodipendenti devono essere gestite in linea di massima in modo da coprire le spese, se in base alla legge federale sull'assicurazione malattie non è prescritta una partecipazione alle spese del Cantone.
2. Il Cantone può accordare eccezionalmente sussidi d'esercizio a istituzioni all'interno del Cantone, nella misura in cui esso sia interessato a garantire l'offerta.

## 4. Aiuto per la sopravvivenza

### **Art. 13** Competenza {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--13}

1. Il Cantone provvede alle offerte aventi quale scopo il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute e della situazione di vita dei tossicodipendenti come pure la loro reintegrazione nella società. Esso può affidare questo compito a terzi.

### **Art. 14** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--14}

### **Art. 15** Spese del Cantone&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--15}

1. Il Cantone assume le spese computabili d'acquisto, di costruzione e d'esercizio rispettivamente le spese computabili per offerte dell'aiuto per la sopravvivenza.

### **Art. 16** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--16}

## 5. Obbligo di autorizzazione delle istituzioni di aiuto ai tossicodipendenti

### **Art. 17** Obbligo di autorizzazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--17}

1. La costruzione e l'esercizio di istituzioni stazionarie e ambulatoriali di aiuto ai tossicodipendenti necessitano di un'autorizzazione del dipartimento competente. L‘autorizzazione deve essere limitata nel tempo.

### **Art. 18** Presupposti per l&#39;autorizzazione, ritiro dell&#39;autorizzazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--18}

1. L'autorizzazione viene rilasciata o rinnovata, se:
   a) sono garantite un'assistenza sufficiente e professionalmente qualificata nonché una gestione ineccepibile;
   b) i locali e le attrezzature rispondono allo scopo;
   c) la situazione finanziaria è apertamente documentata e viene verificata da un ufficio di controllo autonomo.
2. L’autorizzazione viene revocata se i presupposti non risultano più interamente adempiti.

## 6. Procedura ed esecuzione

### **Art. 19** Principi di sussidiamento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--19}

1. I sussidi vengono versati solo nel quadro dei crediti stanziati nel preventivo cantonale.
2. Il Governo stabilisce le spese e i proventi computabili e, se necessario, l'aliquota di sussidio.
3. I sussidi possono essere collegati a condizioni ed essere abbinati a oneri.
4. Il versamento di sussidi d'esercizio e al disavanzo a istituzioni e organismi nel Cantone presuppone l'avvenuta approvazione del relativo budget da parte del Cantone.
5. Il Governo può impartire incarichi a queste istituzioni.

### **Art. 20** Rimborso {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--20}

1. I sussidi percepiti abusivamente, sottratti allo scopo o non utilizzati devono essere rimborsati compresi gli interessi. Il diritto al rimborso cade in prescrizione dopo 20 anni dal versamento dei sussidi.
2. L'obbligo di rimborso dei sussidi per l'acquisto e per la costruzione deve essere menzionato nel registro fondiario quale restrizione di diritto pubblico della proprietà.

### **Art. 21** Istituzioni e organismi extracantonali {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--21}

1. Se nel Cantone non vi sono offerte adatte oppure tali offerte non sono sufficienti, il Cantone può versare sussidi d'esercizio o al disavanzo a istituzioni e organismi extracantonali.
2. Per la concessione del sussidio fa stato per analogia l'articolo 19 capoversi 1-3 e 5.

### **Art. 22** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--22}

## 7. Disposizioni finali

### **Art. 23** Disposizioni di attuazione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--23}

1. Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione.

### **Art. 24** Modifica di atti legislativi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--24}

### **Art. 25** Disposizioni transitorie {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--25}

1. Le istituzioni di aiuto ai tossicodipendenti esistenti alla data dell'entrata in vigore della legge devono adempiere entro un anno i presupposti per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18.

### **Art. 26** Entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--500.800--26}

1. La presente legge viene dichiarata in vigore dal Governo dopo la sua accettazione da parte del Popolo.