507.100
# Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
(Ordinanza sulle derrate alimentari)
Del 28.02.1995 (stato 01.01.2011)

## 1. Organizzazione

### **Art. 1** Autorità esecutive {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--1}

1. L'esecuzione del controllo delle derrate alimentari spetta al Cantone. Sono considerate autorità esecutive il Laboratorio cantonale e l'Ufficio veterinario cantonale.

### **Art. 2** Parità dei sessi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--2}

1. Denominazioni di persona, funzione e professione contenute nella presente ordinanza si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto dal senso dell'ordinanza non risulti altrimenti.

### **Art. 3** Laboratorio cantonale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--3}

1. Il Laboratorio cantonale preleva e analizza campioni. Esso assolve il controllo nel servizio esterno avvalendosi di ispettori e di controllori delle derrate alimentari.
2. Per controlli particolari, quali il controllo dell'acqua potabile e dei funghi, il Laboratorio cantonale può istituire ulteriori organi di controllo.
3. Esso provvede alla formazione e al perfezionamento degli ispettori e dei controllori delle derrate alimentari.

### **Art. 4** Ufficio veterinario cantonale {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--4}

1. L'Ufficio veterinario cantonale preleva e analizza campioni. Esso assolve il controllo avvalendosi di ispettori e di controllori delle carni.
2. Esso provvede alla formazione e al perfezionamento degli ispettori e dei controllori delle carni.

### **Art. 5** Ispettori delle derrate alimentari {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--5}

1. Gli ispettori delle derrate alimentari sottostanno al Laboratorio cantonale.
2. Essi sorvegliano l'attività dei controllori delle derrate alimentari. Essi possono emanare delle istruzioni all'indirizzo dei suddetti controllori.
3. Gli ispettori delle derrate alimentari possono anche eseguire controlli in modo autonomo. In casi difficili essi sostengono i controllori delle derrate alimentari.

### **Art. 6** Controllori delle derrate alimentari {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--6}

1. I controllori delle derrate alimentari sottostanno al Laboratorio cantonale.
2. Essi eseguono il controllo delle derrate alimentari nelle aziende che soggiacciono all'obbligo del controllo.
3. Senza una particolare istruzione le aziende che soggiacciono all'obbligo del controllo devono essere ispezionate almeno una volta per stagione, gli esercizi annuali almeno due volte all'anno.
4. Il risultato essere comunicato per iscritto agli interessati.

### **Art. 7** Indennizzo dei campioni {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--7}

1. I campioni non contestati vengono, su richiesta, indennizzati dal Cantone al prezzo d'acquisto, per quanto questo raggiunga il valore minimo fissato dal Consiglio federale.
2. Il diritto all'indennizzo si esaurisce un anno dopo aver ricevuto il rapporto dell'ispezione.

### **Art. 8** Ispettori / controllori delle carni {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--8}

1. L'organizzazione del controllo delle carni viene disciplinata nell'ordinanza cantonale sull'ispezione delle carni.

### **Art. 9** Tariffe {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--9}

1. Il Governo stabilisce le tariffe entro i limiti fissati dal Consiglio federale.
2. Le tariffe in caso di ispezioni di animali da macello e delle carni si conformano all'ordinanza cantonale sull'ispezione delle carni.

### **Art. 10** Emanazione e comunicazione di decisioni {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--10}

1. Decisioni ai sensi della legge sulle derrate alimentari vengono emanate dal Laboratorio cantonale e dall'Ufficio veterinario cantonale. Esse vanno comunicate all'autorità sanitaria del luogo.

## 2. Competenza

### **Art. 11** Laboratorio cantonale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--11}

1. Il Laboratorio cantonale è competente per l'esecuzione della legge sulle derrate alimentari, per quanto non sia data la competenza dell'Ufficio veterinario cantonale sulla base della legge sulle derrate alimentari o della presente ordinanza.

### **Art. 12** Ufficio veterinario cantonale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--12}

1. L'Ufficio veterinario cantonale è competente per:
   a) la sorveglianza della produzione animale;
   b) il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di macelli;
   c) il controllo generale dei macelli;
   d) il controllo delle ispezioni degli animali da macello e delle carni dopo la macellazione;
   e) il controllo delle aziende di trinciatura e di lavorazione delle carni.
2. Il Laboratorio cantonale e l'Ufficio veterinario cantonale elaborano un elenco delle aziende di trinciatura e di lavorazione che devono essere controllate dall'Ufficio veterinario cantonale.

### **Art. 13** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--13}

### **Art. 14** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--14}

## 3. Procedura penale&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 15** Azione penale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--15}

1. Gli organi del controllo delle derrate alimentari hanno carattere di funzionari di polizia giudiziaria.

### **Art. 16** Competenza in caso di multe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--16}

1. Le multe vengono emesse dal dipartimento competente.
2. Per la procedura fanno stato le disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

### **Art. 17** Sentenze penali {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--17}

1. I tribunali devono trasmettere al Laboratorio cantonale rispettivamente all'Ufficio veterinario cantonale le sentenze in merito a violazioni della legislazione sulle derrate alimentari.

## 4. Disposizioni finali&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 18** Disposizioni di attuazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--18}

1. Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione.

### **Art. 19** Abrogazione di atti legislativi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--19}

1. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza vengono abrogati tutti gli atti legislativi in contraddizione con essa, in particolare l'ordinanza cantonale sulla derrate alimentari del 30 maggio 1941, il regolamento sul commercio dei funghi mangerecci del 30 maggio 1934 nonché l'articolo 9 capoverso 2 cifra 1 dell'ordinanza sulla procedura penale amministrativa del 28 maggio 1975.

### **Art. 20** Entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.100--20}

1. Il Governo determina la data dell'entrata in vigore della presente ordinanza.