507.400
# Ordinanza cantonale sull'igiene delle carni
Del 05.10.1999 (stato 01.01.2011)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Campo di validità {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--1}

1. L'ordinanza disciplina l'esecuzione delle prescrizioni federali concernenti la macellazione nonché il controllo degli animali da macello e delle carni.

### **Art. 2** Parificazione dei sessi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--2}

1. Le designazioni di persona, funzione e professione contenute nella presente ordinanza si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto dal senso dell'ordinanza non risulti altrimenti.

## 2. Organizzazione e competenza

### **Art. 3** Vigilanza {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--3}

1. La vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza spetta al Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica.

### **Art. 4** Esecuzione/ laboratorio {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--4}

1. L'Ufficio veterinario esegue le prescrizioni sull'igiene delle carni sotto la direzione del veterinario cantonale per il tramite dell'ispettore delle carni e dei controllori delle carni.
2. L'Ufficio veterinario gestisce un laboratorio per esami di laboratorio. Esso può incaricare degli esami altri laboratori.

### **Art. 5** Ispettore delle carni {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--5}

1. L'ispettore delle carni viene nominato dal Governo ed è subordinato al veterinario cantonale.
2. Egli organizza e sorveglia il controllo degli animali destinati alla macellazione e delle carni nonché, d'intesa con il Laboratorio cantonale, il controllo delle aziende che smembrano e lavorano le carni.

### **Art. 6** Controllori delle carni {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--6}

1. L'Ufficio veterinario nomina, per la durata di quattro anni, il necessario numero di controllori delle carni nonché i loro supplenti per i macelli autorizzati. Questi collaboratori sono subordinati all'ispettore delle carni.

### **Art. 7** Controllori delle carni senza titolo di veterinario {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--7}

1. I controllori delle carni senza titolo di veterinario vengono impiegati nelle aziende di macellazione, soltanto se per il controllo delle carni non si mette a disposizione alcun veterinario.

### **Art. 8** Statistica {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--8}

1. I controllori delle carni devono annotare giornalmente i risultati del controllo degli animali destinati alla macellazione e delle carni e allestire ogni trimestre una statistica all'attenzione del veterinario cantonale.

## 3. Tariffe e indennità

### **Art. 9** Tariffe {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--9}

1. Il Governo fissa, entro il quadro emanato dal Consiglio federale, le tariffe per il controllo degli animali da macello e delle carni, per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione d'esercizio per macelli.

### **Art. 10** Riscossione delle tariffe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--10}

1. Le tariffe devono essere pagate in linea di massima da chi le ha cagionate. Il controllore delle carni presenta ogni trimestre all'Ufficio veterinario una fattura unitamente al rapporto sul controllo delle carni. Sulla base di questi rapporti l'Ufficio veterinario riscuote le tariffe da chi le ha cagionate.

### **Art. 11** Indennità dei controllori delle carni {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--11}

1. Il Governo disciplina l'indennità dei controllori delle carni.

### **Art. 12** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--12}

### **Art. 13** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--13}

### **Art. 14** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--14}

## 4. Procedura penale&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 15** Azione penale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--15}

1. Nell'esercizio della loro funzione gli organi del controllo delle carni hanno carattere di funzionari di polizia giudiziaria.

### **Art. 16** Competenza per le multe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--16}

1. Le multe vengono inflitte dal Dipartimento.
2. Per la procedura fanno stato le disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

### **Art. 17** Sentenze penali {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--17}

1. I tribunali devono trasmettere all'Ufficio veterinario cantonale le sentenze concernenti le contravvenzioni alla legislazione in materia di derrate alimentari nel campo dell'igiene delle carni.

## 5. Disposizioni finali&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 18** Abrogazione del diritto finora vigente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--18}

1. L'ordinanza cantonale sull'ispezione delle carni del 23 maggio 1958 è abrogata.

### **Art. 19** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--507.400--19}

1. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente ordinanza.